XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1469




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la istituzione nel comune di Oristano di una biblioteca i cui locali sono individuati dal sindaco del medesimo comune.
        2. La biblioteca è dotata di autonomia contabile e amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario, con esclusione delle spese per il personale.
        3. Al fine dell'attuazione del principio di autonomia stabilito al comma 2, è costituito, con il regolamento di cui all'articolo 4, un apposito comitato di gestione della biblioteca composto da:

                a) il direttore della biblioteca, con funzione di presidente;

                b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca;

                c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

                d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca.

        4. I componenti di cui alle lettera b), c) e d) del comma 3 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco di Oristano.


Art. 2.

        1. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, provvede alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca sulla base del bilancio di previsione predisposto dal medesimo comitato entro il 31 agosto di ogni anno ed approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro il 31 ottobre successivo.
        2. Il comitato di cui al comma 1 provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali del rendiconto consuntivo sulle spese di gestione della biblioteca relativo all'esercizio precedente, corredato dai documenti giustificativi di spesa.
        3. Il rendiconto di cui al comma 2 è soggetto al controllo del Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.



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