XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1469
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la
istituzione nel comune di Oristano di una biblioteca i cui
locali sono individuati dal sindaco del medesimo comune.
2. La biblioteca è dotata di autonomia contabile e
amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento
inerenti il servizio bibliotecario, con esclusione delle spese
per il personale.
3. Al fine dell'attuazione del principio di autonomia
stabilito al comma 2, è costituito, con il regolamento di cui
all'articolo 4, un apposito comitato di gestione della
biblioteca composto da:
a) il direttore della biblioteca, con funzione di
presidente;
b) un funzionario della carriera direttiva delle
biblioteche pubbliche statali in servizio presso la
biblioteca;
c) due funzionari della carriera direttiva
appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e le
attività culturali e al Ministero dell'economia e delle
finanze;
d) un rappresentante del personale in servizio
presso la biblioteca.
4. I componenti di cui alle lettera b), c) e
d) del comma 3 sono nominati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali. Il presidente è nominato
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
su proposta del sindaco di Oristano.
Art. 2.
1. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, provvede
alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca sulla base
del bilancio di previsione predisposto dal medesimo comitato
entro il 31 agosto di ogni anno ed approvato dal Ministro per
i beni e le attività culturali entro il 31 ottobre
successivo.
2. Il comitato di cui al comma 1 provvede, entro il 30
aprile di ogni anno, alla presentazione al Ministero per i
beni e le attività culturali del rendiconto consuntivo sulle
spese di gestione della biblioteca relativo all'esercizio
precedente, corredato dai documenti giustificativi di
spesa.
3. Il rendiconto di cui al comma 2 è soggetto al controllo
del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con
proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il regolamento di
attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data
della sua entrata in vigore.