XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1456
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
NORME PER INCENTIVARE
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA
Art. 1.
(Dichiarazione di emersione).
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro
irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e
previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita
dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre
2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di
categoria, approva i programmi di emersione di cui
all'articolo 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma
1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione
costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo
fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di
cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e
conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato,
rispetto a quello relativo al periodo di imposta
immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza
del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con
la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di
una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento
per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il
terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo
di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro
emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai
redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla
dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione
sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento
per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo
e del 12 per cento per il terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano
nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione
previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica
una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per
cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la
dichiarazione di emersione vale anche come proposta di
concordato tributario e previdenziale, se presentata prima
dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In
questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto
della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per
ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro
irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il
concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con
tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta
in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del
lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione
di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi,
sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
concordato produce effetti preclusivi automatici degli
accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e
previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta
sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con
una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate
mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di
interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n.74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24
novembre 1981, n.689, nonché i reati contravvenzionali e le
violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni
fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro
sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di
prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi
di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti
fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro
irregolare, per ciascuno degli anni che intendono
regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione
sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno
pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il
pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al
comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale
sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori
possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro
posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un
massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione
volontaria integrata fino al massimo di un terzo con
trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della
legge 23 dicembre 2000, n.388, nei limiti delle risorse
disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si
applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai
soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i
regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di
emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, agli
articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e
successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23
dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e
all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è
definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal
1^ gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa.
Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di
vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di
acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe
tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica
utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione
di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui
all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è
determinata la quota del predetto fondo destinata al
riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata
la quota destinata alla riduzione della pressione
contributiva, al netto delle risorse destinate
all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori
che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma
2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri
concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione
previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del
comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre
determinata la misura dell'eventuale integrazione del
contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi
oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle
risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota
del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in
proporzione alle quote contributive versate, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
dell'articolo 5 della citata legge n.388 del 2000 sono
abrogati.
Art. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di
emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro
insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli
articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n.758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in
materia ambientale che determinano solo lesione di interessi
amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e
non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di
esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali
nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le
autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n.490, o in difformità dalle medesime
autorizzazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo
scopo di introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati
ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla
pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una
somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa
non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il
reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante
a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della
normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima
dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di
carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una
somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le
violazioni connotate da danno ambientale così come accertato
da autorità pubblica competente;
b) semplicità e rapidità delle procedure volte
alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticità dell'estinzione delle violazioni
amministrative in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei
piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE
adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle
attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento
ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla
riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e
contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo
1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in
caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché
le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni
sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo
stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di
presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività
amministrative idonee a garantire adeguate forme di
partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria
al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili
e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna
imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), non genera credito di imposta in favore del
socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono determinate le
regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato,
le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del
presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli
imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai
titolari di redditi di lavoro autonomo.
Capo II
INCENTIVI FISCALI PER
GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
Art. 4.
(Detassazione del reddito di impresa
e di lavoro autonomo reinvestito).
1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di
lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti
in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge
successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta
successivo, in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta
precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per
servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili
nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese
sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A
questo importo si aggiunge anche il costo del personale
impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a
concorrenza del 20 per cento del volume delle relative
retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo
di imposta. L'attestazione di effettività delle spese
sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o
in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n.140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica
anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla
data di entrata in vigore della presente legge, anche se con
un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque
anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da
considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati
nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di
opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione,
l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni
strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione
finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni
strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a
rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, possono usufruire
degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è
documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni
di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il
lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto
degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di
impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo
periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il
quinto periodo di imposta successivo in caso di beni
immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.97, assumendo come
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata
in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale
sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.489.
Art. 5.
(Sostituzione di precedenti
agevolazioni fiscali).
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata
alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso
alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato
investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o
accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina
di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio
1999, n.133, e successive modificazioni, possono continuare a
fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare
per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente
legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le
spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001
abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del
capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore
del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di
persone fisiche, società in nome collettivo e società in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche
per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante
dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti
possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta,
rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione
dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli
incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile
assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per
cento dell'imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi
dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, possono continuare a fruire dei relativi benefici,
ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta,
rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione
dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli
incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n.212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, e nell'articolo
2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n.133, e
successive modificazioni, non rilevano ai fini della
attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili
distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Capo III
INNOVAZIONE
Art. 6.
(Nuove disposizioni in materia
di sottoscrizione del capitale sociale).
1. La sottoscrizione del capitale delle società per
azioni, delle società in accomandita per azioni e delle
società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in
parte, sostituita dalla stipula di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di
equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale
sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro
operativo, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le
banche e gli altri enti e società finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87,
e successive modificazioni, nonché le imprese di
assicurazione.
Art. 7.
(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per
invenzioni industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o
dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del
presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n.3, quando il rapporto di lavoro intercorre
con una università o con una pubblica amministrazione avente
fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il
ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più
autori, dipendenti delle università, delle pubbliche
amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa
pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo
massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso
dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla
pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della
ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti
reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno
del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento
dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le
amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni
di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei
proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del
brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne
abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò
non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la
pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al
momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto
gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti
patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi,
salvo il diritto spettante all'inventore di esserne
riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del
regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, introdotto dal comma 1
del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi
indicate conseguite successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di
ricerche cominciate anteriormente.
Capo IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI
INUTILI E SEMPLIFICAZIONE
Art. 8.
(Soppressione dell'obbligo di numerazione
e bollatura di alcuni libri contabili
obbligatori).
1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 2215. - (Modalità di tenuta delle scritture
contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e,
qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della
vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio
del registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il
notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero
dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a
vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo
comma, è sostituito dal seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i
bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a
norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di
bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo
comma, è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il
libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi
speciali per i libri e registri da esse prescritti, le
scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad
eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c)
e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,
devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta
giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.196 del 21 agosto 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il
seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo
comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da
quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di
concessione governativa per la bollatura e la numerazione di
libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è
maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le
parole: "Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima
pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o nei modi di di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, e successive
modificazioni".
Art. 9.
(Semplificazione di adempimenti
in vista dell'introduzione dell'euro).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n.213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal
seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese le
delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da
notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo
comma dell'articolo 2411 del codice civile";
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale
sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo
secondo le stesse modalità di cui al comma 5".
2. Per le società di persone, in conformità alle
disposizioni recate dai regolamenti (CE) n.1103/97 del
Consiglio del 17 giugno 1997 e n.974/98 del Consiglio del 3
maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi,
espressi in lire, delle quote di conferimento indicate
nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della
società da adottare con semplice delibera dei soci.
Art. 10.
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di
atti giudiziari trasmessi a distanza).
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n.218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da
un procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un
funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve
essere autenticata dal responsabile del predetto centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di
trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di
telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7,
comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n.664, l'obbligo di
sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma
del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un
suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino
l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto
originale.
Art. 11.
(Disposizioni concernenti l'addizionale
comunale all'IRPEF).
1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è
sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da
applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da
pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità
applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla
pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza
dei decreti di cui al comma 2".
Capo V
RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
Art. 12.
(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di
giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di
beni immobili).
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante
dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi
e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti
del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione
di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al
comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n.133. Le modalità tecniche dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con
decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei
decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle
successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della
presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione
del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1,
comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e
riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle
entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può
stipulare apposite convenzioni con università degli studi,
nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente
universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori
ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28
settembre 2000, n.301, partecipano alle procedure di
trasferimento e mobilità tra università, con applicazione
delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità,
vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti
inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad
esercizio di opzione.
4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dai commi 2 e 3
dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto
dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il
passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla
scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27
dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non
destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge
n.26 del 2001, a riserva naturale.
Capo VI
SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Art. 13.
(Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni).
1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra
liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai
parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto
grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti
ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso,
se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è
superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa
ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che
supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste
per il corrispondente atto di trasferimento a titolo
oneroso.
Art. 14.
(Esenzioni e riduzioni di imposta).
1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni,
franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti
in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si
intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di
trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse
ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può
comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000
milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo utilizzando per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 15.
(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione).
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000,
n.342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione
degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di
successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli
articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di
successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a
presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata
la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a
ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli
immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero,
l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione
di successione è quello nella cui circoscrizione era stata
fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non è
conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.
Art. 16.
(Disposizioni antielusive).
1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra
liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari
inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n.461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora
ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto
al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non
fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta
sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi
dell'articolo 13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di successione per
causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di
azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e
le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa.
3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69,
comma 7, della legge 21 novembre 2000, n.342, si applicano con
riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei
trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.
Art. 17.
(Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo
per il coordinamento di disposizioni in materia
fiscale).
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni
fatte successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n.346, per effettuare la registrazione
volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte
all'estero a favore di residenti, con l'applicazione
dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento
sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo
13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la
vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni
altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e
di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo
tali norme quali princìpi e criteri direttivi, senza ulteriori
oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti
legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa
di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme
recate dal presente capo.
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della
legge 21 novembre 2000, n.342.
Capo VII
COPERTURA FINANZIARIA
ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 18.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di
quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11
della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno
2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e
2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II
della presente legge e, per l'anno 2003, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti
per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: lire 173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire
61.500 milioni;
e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
f) Ministero dei trasporti e della navigazione:
lire 17.200 milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: lire 13.340 milioni;
i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attività culturali:
lire 11.870 milioni;
m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.
2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245
miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di
quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002
dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a
lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per
l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata
"Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal
capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle
richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei
saldi dei rispettivi esercizi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 19.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabella
(articolo 5, comma 1)
1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466,
concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al
fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed
f), della legge 23 dicembre 1996, n.662";
2) Legge 13 maggio 1999, n.133, concernente "Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale": articolo 2, commi da 8 a 13;
3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.505,
concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.466: articolo 12;
4) Legge 21 novembre 2000, n.342, concernente "Misure in
materia fiscale": articolo 3, commi 1 e 2;
5) Legge 23 dicembre 2000, n.388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 6,
commi 4, 5 e 24;
6) Legge 23 dicembre 2000, n.388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo
9;
7) Legge 23 dicembre 2000, n.388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo
145, commi 74 e 95;
8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n.9, concernente
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.463, e del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di
procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti
tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori
interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al
fine di favorire la capitalizzazione delle imprese": articolo
2.