XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1449
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente
ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa,
comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^
gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al
trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla
progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n.
54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione
dell'Ente ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi
nazionali ed accordi stipendiali per i trienni 1987-1989,
1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, e sulla buonuscita o
trattamento di fine servizio comunque denominato, che vengono
rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il
dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del
contratto comprensivo dei benefìci economici-stipendiali
previsti nel triennio per il personale in servizio.
Art. 2.
1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente
legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi
della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal
servizio entro il 1^ novembre 1992, i quali hanno diritto al
ricalcolo della pensione con le modalità di cui al medesimo
comma con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37,
comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro
1990-1992.
Art. 3.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici
previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui
all'articolo 1 comunque denominati, sono dichiarati estinti
d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I
provvedimenti giudiziari eseguiti o non ancora passati in
giudicato restano privi di effetto.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 100.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.