XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1447 - 1992-A
Testo
unificato della Commissione
Modifiche al codice di procedura penale in materia di
revisione dei processi penali a seguito di sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo
Art. 1.
(Modifiche al codice di
procedura penale).
1. Dopo l'articolo 630 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 630-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo) - 1. Fuori dalle
ipotesi previste dall'articolo 630, la revisione delle
sentenze e dei decreti penali di condanna può essere richiesta
se è accertato con sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo che nel corso del giudizio sono state violate le
disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848".
2. All'articolo 631 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "la revisione" sono
inserite le seguenti: "nelle ipotesi previste dagli articoli
629 e 630";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La richiesta di revisione ai sensi
dell'articolo 630-bis è inammissibile se la violazione
delle disposizioni ivi richiamate non ha avuto incidenza
rilevante sulla decisione e se non permangono gli effetti
negativi della esecuzione della sentenza o del decreto penale
di condanna".
3. All'articolo 633, comma 2, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "dall'articolo 630 comma 1 lettere
a) e b)" sono inserite le seguenti: "e
dall'articolo 630-bis".
4. All'articolo 634 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dagli articoli
631," sono inserite le seguenti: "comma 1,";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. La corte d'appello, in camera di consiglio,
osservando le norme di cui all'articolo 127, dichiara, con
ordinanza, l'inammissibilità della richiesta, se questa è
stata proposta nelle ipotesi di cui all'articolo 631, comma
1-bis".
Art. 2.
(Norma transitoria).
1. La richiesta di revisione può essere proposta entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge anche nel caso in cui la sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei
ministri sia stata pronunciata prima di tale data.