XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1447 - 1992-A




Testo
unificato della Commissione


Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo


Art. 1.

(Modifiche al codice di
procedura penale).

        1. Dopo l'articolo 630 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        "Art. 630-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) - 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 630, la revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna può essere richiesta se è accertato con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848".

        2. All'articolo 631 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "la revisione" sono inserite le seguenti: "nelle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630";

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. La richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis è inammissibile se la violazione delle disposizioni ivi richiamate non ha avuto incidenza rilevante sulla decisione e se non permangono gli effetti negativi della esecuzione della sentenza o del decreto penale di condanna".

        3. All'articolo 633, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 630-bis".
        4. All'articolo 634 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "dagli articoli 631," sono inserite le seguenti: "comma 1,";

            b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. La corte d'appello, in camera di consiglio, osservando le norme di cui all'articolo 127, dichiara, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta, se questa è stata proposta nelle ipotesi di cui all'articolo 631, comma 1-bis".


Art. 2.

(Norma transitoria).

        1. La richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data.



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