XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1427 - 1867 - 2019 - 2332 - 2343 - 2354-A
TESTO UNIFICATO
delle Commissioni
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e
sistema economico-finanziario e sull'uso politico della
giustizia.
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è
istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di accertare:
a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione
dei fatti commessi prima del 1992 e riconducibili a
finanziamento illecito anche di provenienza estera dei partiti
politici, nonchè se detti fatti rivestano attualmente
carattere di diffusività, verificando, inoltre, l'estensione e
la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza,
nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione, nell'affidamento di opere, lavori, forniture
e prestazioni di beni e servizi;
b) se, in relazione al fenomeno di cui alla prima
parte della lettera a), gli accertamenti abbiano
riguardato tutte le forze politiche con uniformità di
trattamento e se vi siano state incompletezze o lacune o
omissioni nell'attività investigativa o nell'esercizio
dell'azione penale;
c) le ragioni per le quali si siano eventualmente
verificate difformità di trattamento o incompletezze o lacune
o omissioni, in particolare verificando se tali eventuali
anomalie nelle attività di indagine e nell'esercizio
dell'azione penale possano essere state determinate dal
perseguimento di obiettivi di natura politica o ideologica
riferibili a singoli magistrati impegnati a qualsivoglia
titolo nei relativi procedimenti penali;
d) i motivi che hanno impedito alla magistratura
di reprimere prima del 1992 i fatti indicati alla lettera
a) e se i procedimenti penali avviati nei confronti dei
membri del Parlamento presentino oggettivamente anomalie
nell'azione investigativa e nella promozione dell'azione
penale tali da rivelare intenti di carattere persecutorio;
e) se vi siano stati e vi siano oggettivi
collegamenti tra le correnti interne alla magistratura
associata e partiti o organizzazioni politiche sia
parlamentari che extraparlamentari;
f) se e in quali termini vada riformata la
normativa di riferimento al fine di impedire il riprodursi del
fenomeno del finanziamento illecito dei partiti e degli
illeciti rapporti tra sistema politico e sistema
economico-finanziario e di rendere più incisiva l'azione degli
organi dello Stato nella prevenzione e nella repressione dei
fatti delittuosi connessi al citato fenomeno;
g) se la normativa attualmente in vigore risulti
idonea alla efficace repressione degli illeciti disciplinari o
paradisciplinari eventualmente commessi dai magistrati e se in
concreto nello specifico settore si siano verificate disparità
di trattamento o altre anomalie di rilievo;
h) se e in quale direzione vada riformato il
quadro normativo di riferimento al fine di garantire il
funzionamento equo, celere ed imparziale dell'azione
giudiziaria in genere e dell'azione disciplinare nei confronti
dei magistrati.
2. La Commissione completa i suoi lavori entro diciotto
mesi dal suo insediamento.
3. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma
2, la Commissione presenta alle Camere una relazione,
unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che
per taluni di questi si disponga diversamente in ragione delle
esigenze di segretezza dello Stato o di indagini preliminari
in corso. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e
in modo tale da assicurare comunque la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa nella seduta successiva a quella di
elezione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 3.
1. La Commissione procede nell'espletamento dei suoi
compiti con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può opporre diniego
motivato sulla base di inderogabili esigenze istruttorie, ma è
comunque tenuta alla trasmissione degli atti e dei documenti
una volta trascorsi sei mesi dalla richiesta.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile
alla Commissione il segreto di Stato.
4. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non
devono essere divulgati anche in relazione ad altre
istruttorie o a inchieste in corso.
6. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità
giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia
apposto ad atti e documenti.
7. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi altro
pubblico dipendente e delle altre collaborazioni
necessarie.
8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione stessa disponga diversamente, al fine di
tutelare le esigenze di segretezza dello Stato o di indagini
preliminari in corso.
Art. 4.
1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale
di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a
conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di
cui al comma 5 dell'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti e documenti del procedimento d'inchiesta, dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.