XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1416
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Tutela dello spettacolo viaggiante).
1. La Repubblica riconosce la funzione sociale e culturale
dello spettacolo viaggiante e ne tutela lo sviluppo e
l'immagine tradizionale e storica.
Art. 2.
(Definizione di spettacolo viaggiante).
1. Sono considerati spettacoli viaggianti: il circo, che
gestisce spettacoli al pubblico con recinti coperti o meno, in
cui si esibiscono acrobati, ginnasti, artisti e animali
recitanti; le attività spettacolari e i trattenimenti
all'aperto costituiti da attrezzature mobili, smontabili e
semoventi, a perimetro chiuso o aperto, che siano trasferibili
da località a località.
2. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente
legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da
intrattenimento e i parchi di divertimento permanenti con
attrezzature fisse o parzialmente smontabili generalmente
denominati "Luna Park".
Art. 3.
(Compiti degli enti locali).
1. Le regioni, le province ed i comuni hanno il compito di
tutelare, proteggere e promuovere lo spettacolo viaggiante.
Art. 4.
(Divieto di limitazioni).
1. Il lavoro e la natura dell'attività dello spettacolo
viaggiante non possono essere sottoposti a limitazioni
discriminanti o restrittive e sono equiparati all'attività
degli altri settori dello spettacolo.
Art. 5.
(Autorizzazione).
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello
spettacolo viaggiante è rilasciata, a richiesta
dell'interessato, dalla regione nella quale il richiedente ha
la residenza ed ha validità triennale con diritto di rinnovo,
salvo revoche per gravi motivi di pubblica sicurezza o di
abusi da parte del titolare.
2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1
è necessario presentare la seguente documentazione:
a) domanda comprendente le generalità del
richiedente e la descrizione delle attrazioni da
utilizzare;
b) certificazione antimafia;
c) copia delle quietanze assicurative delle
attrazioni.
3. L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è
subordinato al collaudo delle attrazioni effettuato con le
seguenti modalità:
a) per le piccole e medie attrazioni, di numero
non superiore a dieci, il collaudo è demandato all'ufficio
tecnico del comune di residenza del titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 1;
b) per un numero di attrazioni superiore a dieci,
il collaudo è demandato alla commissione prefettizia di
vigilanza sugli spettacoli della provincia cui appartiene il
comune di cui alla lettera a).
4. In sede di collaudo viene esaminata anche la relazione
di parte redatta da un tecnico scelto dal richiedente
l'autorizzazione.
5. Con il collaudo è accertata l'idoneità tecnica delle
attrazioni.
Art. 6.
(Piazzali di sosta).
1. Ove non esista altra alternativa, i comuni devono
provvedere ad attrezzare o a realizzare uno o più parcheggi di
normale sosta per le automobili di uso comune, adatti ad
ospitare lo spettacolo viaggiante, ai sensi delle disposizioni
stabilite dalla commissione prefettizia di vigilanza sugli
spettacoli e possibilmente concordate con le associazioni di
categoria.
2. Sui piazzali di sosta deve essere sempre esposto un
apposito cartello-segnale che avverta del divieto di sosta
alle automobili nei periodi di occupazione da parte degli
esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante ai sensi
della presente legge.
3. L'utilizzazione dei piazzali di sosta da parte degli
esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante è consentita,
a seguito dell'accertamento della rispondenza ai criteri di
cui al comma 4, a chiunque abbia i requisiti prescritti.
4. I piazzali di sosta devono essere collocati in zone
facilmente raggiungibili dai visitatori. Il loro utilizzo è
concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) presentazione di regolare richiesta di
autorizzazione tra il ventesimo e il quarantesimo giorno
precedente il primo giorno del periodo di sosta;
b) durata massima della sosta pari a novanta
giorni.
5. Il rilascio della autorizzazione è concesso entro dieci
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la
richiesta di autorizzazione si intende accolta.
6. In via eccezionale, soltanto in occasione di festività
locali anche rionali e per il periodo della loro durata, fatti
salvi i tempi necessari alla preparazione e allo sgombero
delle attrezzature, i comuni sono tenuti a concedere
concessioni temporanee anche per aree non prestabilite ai
sensi del comma 1.
7. Ferma restando la responsabilità dell'esercente
relativamente alla manutenzione dell'area avuta in concessione
nonché l'obbligo di restituirla nello stato di consegna, i
comuni non possono richiedere cauzioni.
Art. 7.
(Ubicazione dei piazzali di sosta).
1. I piazzali di sosta di cui all'articolo 6 devono essere
ubicati secondo i seguenti criteri:
a) classe I: comuni con oltre 100.000 abitanti, un
piazzale di sosta per ogni 100.000 abitanti oltre ai due di
cui alla lettera b);
b) classe II: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti,
due piazzali di sosta ubicati in località distanti tra
loro;
c) classe III: comuni fino a 30.000 abitanti, un
piazzale di sosta.
2. I piazzali di sosta non possono essere di superficie
inferiore a 1.300 metri quadrati nei comuni di classe III e a
2.500 metri quadrati nei comuni di classe I e II.
3. I comuni capoluogo di provincia sono comunque collocati
almeno nella classe II.
4. Lo stesso piazzale di sosta può essere occupato da più
esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, ad eccezione
degli spettacoli circensi ai quali si applica la disposizione
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
5. I comuni montani di classe III, con documentate carenze
di aree disponibili, devono, su richiesta dell'esercente
interessato, segnalare il caso alle associazioni di categoria
e con esse concordare le possibili modalità di attuazione
della presente legge.
Art. 8.
(Piazzali di sosta privati).
1. Gli esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante
possono usufruire liberamente di suoli privati previa
comunicazione al comune e versamento del tributo di cui
all'articolo 10, comma 3.
Art. 9.
(Autorizzazioni alla sosta).
1. Per le autorizzazioni all'uso dei piazzali di sosta di
cui all'articolo 6 i comuni devono rispettare i seguenti
criteri:
a) non rilasciare altre autorizzazioni per lo
stesso periodo o località, ovvero per una località che si
trovi a meno di 2 chilometri in linea d'aria;
b) tenere conto del diritto di precedenza
dell'esercente che usufruisce da tempo e con regolarità di
un'area, una sagra, una fiera o un mercato;
c) differenziare le attrazioni nelle
autorizzazioni all'uso dello stesso piazzale di sosta al fine
di non concedere la licenza temporanea a due attrazioni uguali
per lo stesso periodo, escluse le piccole attrazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si
applica solo per gli spettacoli circensi.
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare i piazzali per
la sosta dei nomadi di ogni genere e tipo, compresi gli stessi
esercenti dello spettacolo viaggiante. Questi ultimi possono
usufruire del piazzale per la sola sosta di transito, per un
periodo non superiore a tre giorni.
Art. 10.
(Tributi locali).
1. Tutti i tributi o canoni dovuti per l'attività dello
spettacolo viaggiante sono accorpati in un unico tributo e
sono versati in un'unica soluzione alle casse comunali,
secondo le modalità stabilite dal comune stesso.
2. Il tributo di cui al comma 1, denominato "tributo per
lo spettacolo viaggiante" (TSV), unifica i seguenti tributi o
canoni:
a) canone di occupazione del suolo pubblico;
b) tariffa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani e la tariffa per il trattamento di rifiuti costituiti
da acque reflue;
c) canone per l'utilizzo dell'acqua potabile sia
per uso familiare sia per il servizio antincendio sui piazzali
di sosta predisposti dall'ente locale.
3. Per le autorizzazioni su suolo privato di cui
all'articolo 8, il TSV è ridotto del 50 per cento.
Art. 11.
(Assicurazione).
1. I veicoli utilizzati per lo spettacolo viaggiante sono
sottoposti ad un regime assicurativo privilegiato disciplinato
dal presente articolo.
2. Il premio assicurativo annuo imposto dalla legge per la
responsabilità civile in conto terzi è determinato, per i
veicoli di cui al comma 1, in base:
a) al tipo di autoveicolo e alle sue
caratteristiche di base;
b) alla categoria determinata dalla provincia di
immatricolazione;
c) ai massimali imposti, compreso l'eventuale
aggravio per il traino;
d) alla portata del mezzo.
3. Il premio annuale è diviso per 365 giorni. Il costo
unitario giornaliero determinato ai sensi del presente comma è
moltiplicato per 100; il risultato rappresenta il premio
annuale sul quale sono calcolate le tasse.
4. Le società di assicurazione, su richiesta
dell'assicurato, in conformità al disposto del comma 3,
possono applicare criteri di franchigia riduttivi del
premio.
5. Tutte le polizze assicurative per la responsabilità
civile, sia degli automezzi a uso speciale dello spettacolo
viaggiante sia delle attrazioni, si intendono estese a
copertura dei danni ai piazzali di sosta di proprietà comunale
di cui all'articolo 6. Resta comunque prioritaria la scelta da
parte dell'esercente di provvedere in proprio alla riparazione
del danno.
6. Le compagnie assicuratrici hanno il diritto di esigere
l'esposizione al pubblico, in forma scritta e ben visibile,
delle eventuali limitazioni di accesso e di comportamento dei
visitatori alle attrazioni.
Art. 12.
(Erogazione di energia elettrica).
1. La società o l'ente erogante energia elettrica deve
dotare, a richiesta degli enti locali o degli esercenti, i
piazzali di sosta di cui all'articolo 6 di appositi manufatti
di approvvigionamento muniti di valvola termica e di contatore
al fine di quantificare il consumo reale degli esercenti; tale
tipo d'impianto deve essere a carattere permanente e la
taratura deve essere doppia rispetto alla potenza
richiesta.
2. Fermi restando i princìpi di cui al comma 1, le società
o gli enti eroganti energia elettrica possono proporre agli
esercenti servizi alternativi, forfettari o meno, per gli
impianti volanti ed i servizi straordinari.
3. Le società o gli enti eroganti energia elettrica devono
fornire l'energia entro le ventiquattro ore successive alla
richiesta degli esercenti muniti di regolare autorizzazione ai
sensi degli articoli 5 e 6.
Art. 13.
(Generatori autonomi).
1. Gli esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante
possono utilizzare mezzi autonomi per la generazione di
energia elettrica.
2. I mezzi di generazione autonoma di cui al comma 1 sono
esenti da imposta e, al fine di incentivarne l'uso, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
può estendere alle imprese dello spettacolo viaggiante le
agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per
l'impiego del gasolio in agricoltura.
Art. 14.
(Fondo per lo spettacolo viaggiante).
1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali è istituito il fondo per la concessione di
contributi straordinari agli operatori dello spettacolo
viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di:
a) revisione e ammodernamento delle strutture
mediante mutuo pluriennale assistito al tasso d'interesse del
3 per cento e con il 45 per cento a fondo perduto, da erogare
a seguito di fatturazione del lavoro eseguito;
b) acquisto di nuove attrazioni o di nuove
strutture mediante mutuo pluriennale al tasso di cui alla
lettera a);
c) ripristino degli impianti danneggiati o
distrutti da eventi fortuiti quali incendi, alluvioni,
tempeste di vento o trombe d'aria ovvero da atti vandalici, da
erogare a fondo perduto, a seguito di fatturazione del lavoro
eseguito.
2. Il fondo di cui al comma 1 eroga inoltre particolari
contributi a fondo perduto per accertate e documentate
difficoltà di gestione derivanti da cause di forza maggiore o
per documentate difficoltà debitorie nei confronti delle
imprese fornitrici di attrezzature per spettacoli
viaggianti.
Art. 15.
(Accesso al fondo).
1. Al fondo di cui all'articolo 14 possono accedere anche
associazioni, cooperative e strutture assistenziali per
finanziare aiuti economici per gli anziani in difficoltà,
iniziative educative o forme di assistenza scolastica,
compresi corsi di avviamento professionale per il settore
degli spettacoli viaggianti, o per finanziare borse di studio
per l'avviamento alle scuole medie superiori e per
l'assistenza alla frequenza universitaria.
2. Un contributo straordinario, pari a due terzi della
spesa complessiva e con un rimborso annuale pari al 50 per
cento dei tributi dovuti allo Stato sugli spettacoli, è
previsto per coloro che intendano riportare alla luce
compagnie di teatro viaggiante.
Art. 16.
(Regime fiscale).
1. Le imprese esercenti le attività dello spettacolo
viaggiante e circensi hanno l'obbligo di registrare i propri
corrispettivi sul registro di cui all'articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, di conservare e numerare, in ordine
di data, le fatture ricevute, nonché di conservare i documenti
aventi rilevanza fiscale ai sensi dell'articolo 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) e di versare l'imposta annualmente entro il 16
marzo di ogni anno, in unica soluzione o mediante rateazione
mensile, entro e non oltre il 16 novembre dello stesso anno;
in caso di versamento dilazionato le rate sono gravate degli
interessi nella misura stabilita dalla legge.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono chiedere, sull'IVA
corrisposta per acquisti di attrazioni nuove, beni strumentali
o pluriennali con un costo unitario superiore al valore di
lire 30 milioni, il rimborso all'ufficio IVA competente entro
il termine della dichiarazione annuale, nei modi e nei termini
previsti per la generalità delle imprese; qualora il
contribuente non ne richieda il rimborso, l'IVA sull'acquisto
del cespite ammortizzabile si considera detraibile e
compensabile con l'IVA a debito da versare a saldo o con altri
tributi.
4. Alle imprese esercenti le attività dello spettacolo
viaggiante e circensi non si applicano le disposizioni in
materia di titoli di accesso di cui agli articoli 6, 20,
secondo comma, e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
5. Al comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli"
sono soppresse.
Art. 17.
(Orario di apertura al pubblico).
1. Gli enti locali, nei periodi di sosta extra festiva,
possono limitare l'utilizzazione degli apparecchi di
diffusione radiofonica degli esercenti le attività di cui alla
presente legge e stabilirne la potenza massima; non possono
comunque vietarne del tutto l'utilizzo.
2. Lo spettacolo viaggiante, per l'accesso dei visitatori,
rispetta gli orari stabiliti per i pubblici esercizi del
comune ospitante. Durante il periodo estivo e durante le
sagre, tali orari si intendono estesi oltre le ore 24 secondo
gli orari degli spettacoli da ballo, dei bar e delle
discoteche. Non possono comunque superare le ore 2. Dalle ore
24 alle ore 2 non possono essere utilizzati i diffusori
radiofonici.
Art. 18.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 19.
(Abrogazione).
1. La legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata.