XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1416




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Tutela dello spettacolo viaggiante).


        1. La Repubblica riconosce la funzione sociale e culturale dello spettacolo viaggiante e ne tutela lo sviluppo e l'immagine tradizionale e storica.


Art. 2.

(Definizione di spettacolo viaggiante).

        1. Sono considerati spettacoli viaggianti: il circo, che gestisce spettacoli al pubblico con recinti coperti o meno, in cui si esibiscono acrobati, ginnasti, artisti e animali recitanti; le attività spettacolari e i trattenimenti all'aperto costituiti da attrezzature mobili, smontabili e semoventi, a perimetro chiuso o aperto, che siano trasferibili da località a località.
        2. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da intrattenimento e i parchi di divertimento permanenti con attrezzature fisse o parzialmente smontabili generalmente denominati "Luna Park".


Art. 3.

(Compiti degli enti locali).

        1. Le regioni, le province ed i comuni hanno il compito di tutelare, proteggere e promuovere lo spettacolo viaggiante.


Art. 4.

(Divieto di limitazioni).

        1. Il lavoro e la natura dell'attività dello spettacolo viaggiante non possono essere sottoposti a limitazioni discriminanti o restrittive e sono equiparati all'attività degli altri settori dello spettacolo.


Art. 5.

(Autorizzazione).

        1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata, a richiesta dell'interessato, dalla regione nella quale il richiedente ha la residenza ed ha validità triennale con diritto di rinnovo, salvo revoche per gravi motivi di pubblica sicurezza o di abusi da parte del titolare.
        2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è necessario presentare la seguente documentazione:

            a) domanda comprendente le generalità del richiedente e la descrizione delle attrazioni da utilizzare;

            b) certificazione antimafia;

            c) copia delle quietanze assicurative delle attrazioni.

        3. L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinato al collaudo delle attrazioni effettuato con le seguenti modalità:

            a) per le piccole e medie attrazioni, di numero non superiore a dieci, il collaudo è demandato all'ufficio tecnico del comune di residenza del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1;

            b) per un numero di attrazioni superiore a dieci, il collaudo è demandato alla commissione prefettizia di vigilanza sugli spettacoli della provincia cui appartiene il comune di cui alla lettera a).

        4. In sede di collaudo viene esaminata anche la relazione di parte redatta da un tecnico scelto dal richiedente l'autorizzazione.
        5. Con il collaudo è accertata l'idoneità tecnica delle attrazioni.

Art. 6.

(Piazzali di sosta).

        1. Ove non esista altra alternativa, i comuni devono provvedere ad attrezzare o a realizzare uno o più parcheggi di normale sosta per le automobili di uso comune, adatti ad ospitare lo spettacolo viaggiante, ai sensi delle disposizioni stabilite dalla commissione prefettizia di vigilanza sugli spettacoli e possibilmente concordate con le associazioni di categoria.
        2. Sui piazzali di sosta deve essere sempre esposto un apposito cartello-segnale che avverta del divieto di sosta alle automobili nei periodi di occupazione da parte degli esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante ai sensi della presente legge.
        3. L'utilizzazione dei piazzali di sosta da parte degli esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante è consentita, a seguito dell'accertamento della rispondenza ai criteri di cui al comma 4, a chiunque abbia i requisiti prescritti.
        4. I piazzali di sosta devono essere collocati in zone facilmente raggiungibili dai visitatori. Il loro utilizzo è concesso sulla base dei seguenti criteri:

            a) presentazione di regolare richiesta di autorizzazione tra il ventesimo e il quarantesimo giorno precedente il primo giorno del periodo di sosta;

            b) durata massima della sosta pari a novanta giorni.

        5. Il rilascio della autorizzazione è concesso entro dieci giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
        6. In via eccezionale, soltanto in occasione di festività locali anche rionali e per il periodo della loro durata, fatti salvi i tempi necessari alla preparazione e allo sgombero delle attrezzature, i comuni sono tenuti a concedere concessioni temporanee anche per aree non prestabilite ai sensi del comma 1.
        7. Ferma restando la responsabilità dell'esercente relativamente alla manutenzione dell'area avuta in concessione nonché l'obbligo di restituirla nello stato di consegna, i comuni non possono richiedere cauzioni.


Art. 7.

(Ubicazione dei piazzali di sosta).

        1. I piazzali di sosta di cui all'articolo 6 devono essere ubicati secondo i seguenti criteri:

            a) classe I: comuni con oltre 100.000 abitanti, un piazzale di sosta per ogni 100.000 abitanti oltre ai due di cui alla lettera b);

            b) classe II: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti, due piazzali di sosta ubicati in località distanti tra loro;

            c) classe III: comuni fino a 30.000 abitanti, un piazzale di sosta.

        2. I piazzali di sosta non possono essere di superficie inferiore a 1.300 metri quadrati nei comuni di classe III e a 2.500 metri quadrati nei comuni di classe I e II.
        3. I comuni capoluogo di provincia sono comunque collocati almeno nella classe II.
        4. Lo stesso piazzale di sosta può essere occupato da più esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, ad eccezione degli spettacoli circensi ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
        5. I comuni montani di classe III, con documentate carenze di aree disponibili, devono, su richiesta dell'esercente interessato, segnalare il caso alle associazioni di categoria e con esse concordare le possibili modalità di attuazione della presente legge.


Art. 8.

(Piazzali di sosta privati).

        1. Gli esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante possono usufruire liberamente di suoli privati previa comunicazione al comune e versamento del tributo di cui all'articolo 10, comma 3.


Art. 9.

(Autorizzazioni alla sosta).

        1. Per le autorizzazioni all'uso dei piazzali di sosta di cui all'articolo 6 i comuni devono rispettare i seguenti criteri:

            a) non rilasciare altre autorizzazioni per lo stesso periodo o località, ovvero per una località che si trovi a meno di 2 chilometri in linea d'aria;

            b) tenere conto del diritto di precedenza dell'esercente che usufruisce da tempo e con regolarità di un'area, una sagra, una fiera o un mercato;

            c) differenziare le attrazioni nelle autorizzazioni all'uso dello stesso piazzale di sosta al fine di non concedere la licenza temporanea a due attrazioni uguali per lo stesso periodo, escluse le piccole attrazioni.

        2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica solo per gli spettacoli circensi.
        3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare i piazzali per la sosta dei nomadi di ogni genere e tipo, compresi gli stessi esercenti dello spettacolo viaggiante. Questi ultimi possono usufruire del piazzale per la sola sosta di transito, per un periodo non superiore a tre giorni.


Art. 10.

(Tributi locali).

        1. Tutti i tributi o canoni dovuti per l'attività dello spettacolo viaggiante sono accorpati in un unico tributo e sono versati in un'unica soluzione alle casse comunali, secondo le modalità stabilite dal comune stesso.
        2. Il tributo di cui al comma 1, denominato "tributo per lo spettacolo viaggiante" (TSV), unifica i seguenti tributi o canoni:

            a) canone di occupazione del suolo pubblico;

            b) tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la tariffa per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue;

            c) canone per l'utilizzo dell'acqua potabile sia per uso familiare sia per il servizio antincendio sui piazzali di sosta predisposti dall'ente locale.

        3. Per le autorizzazioni su suolo privato di cui all'articolo 8, il TSV è ridotto del 50 per cento.


Art. 11.

(Assicurazione).

        1. I veicoli utilizzati per lo spettacolo viaggiante sono sottoposti ad un regime assicurativo privilegiato disciplinato dal presente articolo.
        2. Il premio assicurativo annuo imposto dalla legge per la responsabilità civile in conto terzi è determinato, per i veicoli di cui al comma 1, in base:

            a) al tipo di autoveicolo e alle sue caratteristiche di base;

            b) alla categoria determinata dalla provincia di immatricolazione;

            c) ai massimali imposti, compreso l'eventuale aggravio per il traino;

            d) alla portata del mezzo.

        3. Il premio annuale è diviso per 365 giorni. Il costo unitario giornaliero determinato ai sensi del presente comma è moltiplicato per 100; il risultato rappresenta il premio annuale sul quale sono calcolate le tasse.
        4. Le società di assicurazione, su richiesta dell'assicurato, in conformità al disposto del comma 3, possono applicare criteri di franchigia riduttivi del premio.
        5. Tutte le polizze assicurative per la responsabilità civile, sia degli automezzi a uso speciale dello spettacolo viaggiante sia delle attrazioni, si intendono estese a copertura dei danni ai piazzali di sosta di proprietà comunale di cui all'articolo 6. Resta comunque prioritaria la scelta da parte dell'esercente di provvedere in proprio alla riparazione del danno.
        6. Le compagnie assicuratrici hanno il diritto di esigere l'esposizione al pubblico, in forma scritta e ben visibile, delle eventuali limitazioni di accesso e di comportamento dei visitatori alle attrazioni.


Art. 12.

(Erogazione di energia elettrica).

        1. La società o l'ente erogante energia elettrica deve dotare, a richiesta degli enti locali o degli esercenti, i piazzali di sosta di cui all'articolo 6 di appositi manufatti di approvvigionamento muniti di valvola termica e di contatore al fine di quantificare il consumo reale degli esercenti; tale tipo d'impianto deve essere a carattere permanente e la taratura deve essere doppia rispetto alla potenza richiesta.
        2. Fermi restando i princìpi di cui al comma 1, le società o gli enti eroganti energia elettrica possono proporre agli esercenti servizi alternativi, forfettari o meno, per gli impianti volanti ed i servizi straordinari.
        3. Le società o gli enti eroganti energia elettrica devono fornire l'energia entro le ventiquattro ore successive alla richiesta degli esercenti muniti di regolare autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 6.


Art. 13.

(Generatori autonomi).

        1. Gli esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante possono utilizzare mezzi autonomi per la generazione di energia elettrica.
        2. I mezzi di generazione autonoma di cui al comma 1 sono esenti da imposta e, al fine di incentivarne l'uso, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può estendere alle imprese dello spettacolo viaggiante le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per l'impiego del gasolio in agricoltura.


Art. 14.

(Fondo per lo spettacolo viaggiante).

        1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il fondo per la concessione di contributi straordinari agli operatori dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di:

            a) revisione e ammodernamento delle strutture mediante mutuo pluriennale assistito al tasso d'interesse del 3 per cento e con il 45 per cento a fondo perduto, da erogare a seguito di fatturazione del lavoro eseguito;

            b) acquisto di nuove attrazioni o di nuove strutture mediante mutuo pluriennale al tasso di cui alla lettera a);

            c) ripristino degli impianti danneggiati o distrutti da eventi fortuiti quali incendi, alluvioni, tempeste di vento o trombe d'aria ovvero da atti vandalici, da erogare a fondo perduto, a seguito di fatturazione del lavoro eseguito.

        2. Il fondo di cui al comma 1 eroga inoltre particolari contributi a fondo perduto per accertate e documentate difficoltà di gestione derivanti da cause di forza maggiore o per documentate difficoltà debitorie nei confronti delle imprese fornitrici di attrezzature per spettacoli viaggianti.


Art. 15.

(Accesso al fondo).

        1. Al fondo di cui all'articolo 14 possono accedere anche associazioni, cooperative e strutture assistenziali per finanziare aiuti economici per gli anziani in difficoltà, iniziative educative o forme di assistenza scolastica, compresi corsi di avviamento professionale per il settore degli spettacoli viaggianti, o per finanziare borse di studio per l'avviamento alle scuole medie superiori e per l'assistenza alla frequenza universitaria.
        2. Un contributo straordinario, pari a due terzi della spesa complessiva e con un rimborso annuale pari al 50 per cento dei tributi dovuti allo Stato sugli spettacoli, è previsto per coloro che intendano riportare alla luce compagnie di teatro viaggiante.


Art. 16.

(Regime fiscale).

        1. Le imprese esercenti le attività dello spettacolo viaggiante e circensi hanno l'obbligo di registrare i propri corrispettivi sul registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di conservare e numerare, in ordine di data, le fatture ricevute, nonché di conservare i documenti aventi rilevanza fiscale ai sensi dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
        2. Le imprese di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di versare l'imposta annualmente entro il 16 marzo di ogni anno, in unica soluzione o mediante rateazione mensile, entro e non oltre il 16 novembre dello stesso anno; in caso di versamento dilazionato le rate sono gravate degli interessi nella misura stabilita dalla legge.
        3. Le imprese di cui al comma 1 possono chiedere, sull'IVA corrisposta per acquisti di attrazioni nuove, beni strumentali o pluriennali con un costo unitario superiore al valore di lire 30 milioni, il rimborso all'ufficio IVA competente entro il termine della dichiarazione annuale, nei modi e nei termini previsti per la generalità delle imprese; qualora il contribuente non ne richieda il rimborso, l'IVA sull'acquisto del cespite ammortizzabile si considera detraibile e compensabile con l'IVA a debito da versare a saldo o con altri tributi.
        4. Alle imprese esercenti le attività dello spettacolo viaggiante e circensi non si applicano le disposizioni in materia di titoli di accesso di cui agli articoli 6, 20, secondo comma, e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
        5. Al comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli" sono soppresse.


Art. 17.

(Orario di apertura al pubblico).

        1. Gli enti locali, nei periodi di sosta extra festiva, possono limitare l'utilizzazione degli apparecchi di diffusione radiofonica degli esercenti le attività di cui alla presente legge e stabilirne la potenza massima; non possono comunque vietarne del tutto l'utilizzo.
        2. Lo spettacolo viaggiante, per l'accesso dei visitatori, rispetta gli orari stabiliti per i pubblici esercizi del comune ospitante. Durante il periodo estivo e durante le sagre, tali orari si intendono estesi oltre le ore 24 secondo gli orari degli spettacoli da ballo, dei bar e delle discoteche. Non possono comunque superare le ore 2. Dalle ore 24 alle ore 2 non possono essere utilizzati i diffusori radiofonici.


Art. 18.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 19.

(Abrogazione).


        1. La legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata.



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