XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1399




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 494 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Alla stessa pena soggiace chi, in una pubblica manifestazione, al fine di rendersi non riconoscibile, travisa, con qualunque mezzo, la propria persona".



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