XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1399
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 494 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Alla stessa pena soggiace chi, in una pubblica
manifestazione, al fine di rendersi non riconoscibile,
travisa, con qualunque mezzo, la propria persona".