XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1375




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Operazioni escluse).

        1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nella parte relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è da interpretare nel senso che le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 266 del 1991, sono operazioni fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA e pertanto esenti dalla stessa.


Art. 2.

(Applicabilità dell'esclusione).

        1. L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di cui all'articolo 1 opera in presenza contemporanea e necessaria delle seguenti condizioni:

                a) le organizzazioni di volontariato devono essere costituite esclusivamente per fini di solidarietà realizzati con attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Tali organizzazioni devono essere iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Eventuali attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato sono possibili purché abbiano il requisito della marginalità come prevista dal decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, ed i relativi proventi siano interamente e in modo documentabile impiegati per i fini solidaristici dell'organizzazione stessa;

                b) gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA sono soltanto quelli destinati all'utilizzazione, documentabile idoneamente, nella attività sociale gratuita svolta dall'organizzazione di volontariato.



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