XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1375
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Operazioni escluse).
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, nella parte relativa all'imposta sul valore aggiunto
(IVA) è da interpretare nel senso che le operazioni di
acquisto di beni e servizi effettuati dalle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 266
del 1991, sono operazioni fuori dell'ambito di applicazione
dell'IVA e pertanto esenti dalla stessa.
Art. 2.
(Applicabilità dell'esclusione).
1. L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di cui
all'articolo 1 opera in presenza contemporanea e necessaria
delle seguenti condizioni:
a) le organizzazioni di volontariato devono essere
costituite esclusivamente per fini di solidarietà realizzati
con attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tali organizzazioni devono essere iscritte nell'apposito
registro di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266. Eventuali attività commerciali svolte dalle
organizzazioni di volontariato sono possibili purché abbiano
il requisito della marginalità come prevista dal decreto del
Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, ed i
relativi proventi siano interamente e in modo documentabile
impiegati per i fini solidaristici dell'organizzazione
stessa;
b) gli acquisti di beni e servizi esclusi dal
campo di applicazione dell'IVA sono soltanto quelli destinati
all'utilizzazione, documentabile idoneamente, nella attività
sociale gratuita svolta dall'organizzazione di
volontariato.