XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1373
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di procedere al collegamento viario tra la
Valle Camonica e la Val Trompia, nella provincia di Brescia,
l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad
effettuare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di lavori
pubblici.
Art. 2.
(Procedure).
1. Ai fini di cui all'articolo 1, l'ANAS, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone la progettazione definitiva.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
facoltà di convocare una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
3. Entro il termine di cui al comma 1, deve, altresì,
essere redatto ed approvato il piano finanziario generale
articolato per i singoli settori di spesa e di intervento.
4. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del
progetto definitivo di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti bandisce la gara di appalto per
l'affidamento dei lavori, sulla base del progetto esecutivo
predisposto a cura dell'ANAS.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate negli esercizi successivi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.