XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1373




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di procedere al collegamento viario tra la Valle Camonica e la Val Trompia, nella provincia di Brescia, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici.


Art. 2.

(Procedure).

        1. Ai fini di cui all'articolo 1, l'ANAS, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone la progettazione definitiva.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
        3. Entro il termine di cui al comma 1, deve, altresì, essere redatto ed approvato il piano finanziario generale articolato per i singoli settori di spesa e di intervento.
        4. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti bandisce la gara di appalto per l'affidamento dei lavori, sulla base del progetto esecutivo predisposto a cura dell'ANAS.


Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
        2. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione