XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1368
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è inserita la seguente:
"b-bis) forfettariamente ed a titolo di spese
mediche, se queste ultime non sono evidenziate a parte con
voce distinta dal soggetto fatturante, un terzo delle spese
sostenute a titolo di retta per le case di riposo e similari
fino ad un importo di lire 8 milioni, equivalenti 4.080,70
euro".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50 miliardi, equivalenti a 25.538.491,87
euro, per l'anno 2001, a lire 94 miliardi, equivalenti a
48.012.364,72 euro, per l'anno 2002 e a lire 75 miliardi,
equivalenti a 38.307.737,81 euro, per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.