XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1368




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

            "b-bis) forfettariamente ed a titolo di spese mediche, se queste ultime non sono evidenziate a parte con voce distinta dal soggetto fatturante, un terzo delle spese sostenute a titolo di retta per le case di riposo e similari fino ad un importo di lire 8 milioni, equivalenti 4.080,70 euro".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi, equivalenti a 25.538.491,87 euro, per l'anno 2001, a lire 94 miliardi, equivalenti a 48.012.364,72 euro, per l'anno 2002 e a lire 75 miliardi, equivalenti a 38.307.737,81 euro, per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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