XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1366
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Determinazione dell'imposta
per i nuclei familiari).
1. Per i nuclei familiari, l'imposta sul reddito lorda può
essere determinata applicando l'aliquota in vigore al
quoziente derivante dal rapporto tra il reddito complessivo
del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2,
e il numero di componenti familiari; tale risultato è quindi
moltiplicato per il numero dei componenti familiari.
Art. 2.
(Reddito complessivo del nucleo familiare).
1. Si definisce reddito complessivo del nucleo familiare
la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del
nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Detrazioni per carichi di famiglia).
1. Dall'imposta lorda, come determinata ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, si detraggono i carichi
di famiglia, come indicati dall'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, adeguatamente
indicizzati al costo della vita.
Art. 4.
(Nucleo familiare).
1. Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti
conviventi: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi; i genitori; i generi e le suocere; i
fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore dal 1^ gennaio
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.