XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1366




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Determinazione dell'imposta
per i nuclei familiari).

        1. Per i nuclei familiari, l'imposta sul reddito lorda può essere determinata applicando l'aliquota in vigore al quoziente derivante dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, e il numero di componenti familiari; tale risultato è quindi moltiplicato per il numero dei componenti familiari.


Art. 2.

(Reddito complessivo del nucleo familiare).

        1. Si definisce reddito complessivo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Detrazioni per carichi di famiglia).

        1. Dall'imposta lorda, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si detraggono i carichi di famiglia, come indicati dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, adeguatamente indicizzati al costo della vita.

Art. 4.

(Nucleo familiare).

        1. Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti conviventi: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i genitori; i generi e le suocere; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore dal 1^ gennaio successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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