XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1363
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato
passivo per tutte le cariche accademiche, esclusa quella di
rettore.
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le
facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da
almeno un rappresentante per facoltà.
3. Alla lettera d) del comma 4, dell'articolo 16,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono aggiunte le seguenti
parole: "nelle medesime norme non è compresa, ai soli fini
dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle
limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali
incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o
definito. Non sono, inoltre, comprese la disciplina della
eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei
professori e quella degli elettorati attivi per il personale
tecnico-amministrativo e per gli studenti;".
4. Sono fatte salve le norme degli statuti già approvati
dagli atenei alla data di entrata in vigore della presente
legge, conformi a quanto previsto dalla medesima ed, in
particolare, recanti il riconoscimento a tutti i ricercatori
del diritto a partecipare agli organi accademici e del diritto
all'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche.