XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1363




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche, esclusa quella di rettore.
        2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.
        3. Alla lettera d) del comma 4, dell'articolo 16, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono aggiunte le seguenti parole: "nelle medesime norme non è compresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, comprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti;".
        4. Sono fatte salve le norme degli statuti già approvati dagli atenei alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi a quanto previsto dalla medesima ed, in particolare, recanti il riconoscimento a tutti i ricercatori del diritto a partecipare agli organi accademici e del diritto all'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche.



Frontespizio Relazione