XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1357




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

                a) svolgere ed avviare indagini atte a fare luce sull'uso del metadone nei servizi di assistenza pubblici e privati ai tossicodipendenti e negli istituti carcerari;

                b) verificare l'attuazione delle disposizioni vigenti nei servizi di cui alla lettera a);

                c) riferire al Parlamento sull'adeguatezza e sull'esito del trattamento con metadone con riferimento alle modalità, alle dosi di somministrazione ed ai tempi di somministrazione;

                d) acquisire conoscenze sul trattamento con metadone effettuato in altri Stati;

                e) prospettare soluzioni ritenute opportune per rendere incisiva l'iniziativa dello Stato nel trattamento di recupero dei tossicodipendenti.


Art. 2.

        1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo, in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

        1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per il segreto professionale e d'ufficio si applicano le disposizioni vigenti.


Art. 4.

        1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
        2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altra collaborazione ritenga necessaria.
        3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 5.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione completa i suoi lavori. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti utilizzati, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.



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