XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1357
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di:
a) svolgere ed avviare indagini atte a fare luce
sull'uso del metadone nei servizi di assistenza pubblici e
privati ai tossicodipendenti e negli istituti carcerari;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni
vigenti nei servizi di cui alla lettera a);
c) riferire al Parlamento sull'adeguatezza e
sull'esito del trattamento con metadone con riferimento alle
modalità, alle dosi di somministrazione ed ai tempi di
somministrazione;
d) acquisire conoscenze sul trattamento con
metadone effettuato in altri Stati;
e) prospettare soluzioni ritenute opportune per
rendere incisiva l'iniziativa dello Stato nel trattamento di
recupero dei tossicodipendenti.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità
tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza
di un rappresentante per ogni componente politica costituita
in gruppo, in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,
per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del
codice penale.
2. Per il segreto professionale e d'ufficio si applicano
le disposizioni vigenti.
Art. 4.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria
nonché di qualsiasi altra collaborazione ritenga
necessaria.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione
sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati.
Art. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Commissione completa i suoi lavori. Entro lo
stesso termine presenta alle Camere una relazione unitamente
ai verbali delle sedute e ai documenti utilizzati, salvo che
per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.