XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1345
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione di risparmio casa).
1. Si definisce "risparmio casa" l'attività di raccolta di
risparmio esercitata dagli istituti di credito mediante il
versamento su depositi vincolati e l'utilizzo di tali depositi
per la concessione di finanziamenti destinati esclusivamente a
fini fondiari.
Art. 2.
(Agevolazioni fiscali).
1. Al fine di favorire la proprietà della prima casa da
parte dei giovani che intendono costituire o costituiscono un
nucleo familiare, è concessa l'esenzione da qualsiasi imposta
e tassa a favore dei depositi vincolati per il risparmio casa
ai sensi dell'articolo 1. Sono condizioni per la concessione
di tale esenzione:
a) l'apertura di un deposito di risparmio casa, da
alimentare per almeno tre e per non più di dieci anni;
b) l'età del depositante, non superiore a quaranta
anni al momento dell'apertura del deposito;
c) l'utilizzo finale del deposito per costruire o
acquistare un immobile da destinare a residenza del nucleo
familiare del depositante;
d) l'avvenuta contrazione di matrimonio, da parte
del depositante, entro sei mesi dalla concessione del
finanziamento da parte dell'istituto di credito.
2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è revocata
qualora venga meno una delle condizioni di cui al medesimo
comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede alla regolamentazione dei
depositi per il risparmio casa, nonché alla definizione delle
modalità di concessione delle agevolazioni fiscali di cui al
comma 1.