XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1345




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione di risparmio casa).

        1. Si definisce "risparmio casa" l'attività di raccolta di risparmio esercitata dagli istituti di credito mediante il versamento su depositi vincolati e l'utilizzo di tali depositi per la concessione di finanziamenti destinati esclusivamente a fini fondiari.


Art. 2.

(Agevolazioni fiscali).

        1. Al fine di favorire la proprietà della prima casa da parte dei giovani che intendono costituire o costituiscono un nucleo familiare, è concessa l'esenzione da qualsiasi imposta e tassa a favore dei depositi vincolati per il risparmio casa ai sensi dell'articolo 1. Sono condizioni per la concessione di tale esenzione:

                a) l'apertura di un deposito di risparmio casa, da alimentare per almeno tre e per non più di dieci anni;

                b) l'età del depositante, non superiore a quaranta anni al momento dell'apertura del deposito;

                c) l'utilizzo finale del deposito per costruire o acquistare un immobile da destinare a residenza del nucleo familiare del depositante;

                d) l'avvenuta contrazione di matrimonio, da parte del depositante, entro sei mesi dalla concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito.

        2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è revocata qualora venga meno una delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla regolamentazione dei depositi per il risparmio casa, nonché alla definizione delle modalità di concessione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1.



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