XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1343




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' consentito produrre, commerciare, avere in proprietà od in altro diritto, possedere o detenere apparecchi riceventi trasmissioni televisive il cui modulo di sintonia precluda la ricezione dei canali destinati alle trasmissioni della RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
        2. La preclusione di cui al comma 1 deve essere segnalata sull'apparecchio e sul modulo stesso a cura del produttore, in maniera immediatamente riconoscibile e difficilmente imitabile.
        3. Il meccanismo che consente la preclusione di cui al comma 1 deve essere tale da non potere essere disattivato senza che l'intervento comporti segni evidenti di manipolazione del modulo di sintonia.
        4. Il Ministro delle comunicazioni emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, aventi ad oggetto anche la previsione di idonei moduli di sintonia di ricambio e la loro sostituzione negli apparecchi riceventi.
        5. Relativamente agli apparecchi riceventi in cui sia operante la preclusione di cui al presente articolo, l'utente non è obbligato al pagamento del canone pubblico.


Art. 2.

        1. Il Ministro delle comunicazioni può disporre, con proprio decreto, che le trasmissioni del servizio pubblico siano effettuate in modo da richiedere, per la ricezione, un apposito decodificatore, la detenzione del quale, tranne che per ragioni di commercio, è considerata presupposto ai fini del pagamento del relativo canone.



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