XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1343
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' consentito produrre, commerciare, avere in proprietà
od in altro diritto, possedere o detenere apparecchi riceventi
trasmissioni televisive il cui modulo di sintonia precluda la
ricezione dei canali destinati alle trasmissioni della RAI -
Radiotelevisione italiana Spa.
2. La preclusione di cui al comma 1 deve essere segnalata
sull'apparecchio e sul modulo stesso a cura del produttore, in
maniera immediatamente riconoscibile e difficilmente
imitabile.
3. Il meccanismo che consente la preclusione di cui al
comma 1 deve essere tale da non potere essere disattivato
senza che l'intervento comporti segni evidenti di
manipolazione del modulo di sintonia.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana, con proprio
decreto, le disposizioni per l'attuazione del presente
articolo, aventi ad oggetto anche la previsione di idonei
moduli di sintonia di ricambio e la loro sostituzione negli
apparecchi riceventi.
5. Relativamente agli apparecchi riceventi in cui sia
operante la preclusione di cui al presente articolo, l'utente
non è obbligato al pagamento del canone pubblico.
Art. 2.
1. Il Ministro delle comunicazioni può disporre, con
proprio decreto, che le trasmissioni del servizio pubblico
siano effettuate in modo da richiedere, per la ricezione, un
apposito decodificatore, la detenzione del quale, tranne che
per ragioni di commercio, è considerata presupposto ai fini
del pagamento del relativo canone.