XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1325




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) con sede nel Principato di Monaco e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). Nella tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, i riferimenti relativi ai contributi all'IHB e all'INSEAN sono soppressi.
        2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è determinato, a decorrere dal 1^ gennaio 2001, in lire 9.500 milioni.
        3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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