XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1325
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42
e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano
nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale
(IHB) con sede nel Principato di Monaco e dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN). Nella tabella A allegata alla legge 28 dicembre
1995, n. 549, i riferimenti relativi ai contributi all'IHB e
all'INSEAN sono soppressi.
2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN di
cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è determinato, a
decorrere dal 1^ gennaio 2001, in lire 9.500 milioni.
3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 4.500 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.