XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1322
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli immobili abusivi realizzati in grave o totale
difformità con quanto previsto dalle disposizioni urbanistiche
vigenti e soggetti a procedura di demolizione possono essere
destinati, previa confisca da parte del comune nel cui
territorio sono ubicati, a scopi di utilità pubblica e
sociale.
Art. 2.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
definisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la tipologia degli
immobili di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) esclusione dell'utilizzazione a fini di
pubblica utilità degli immobili abusivi realizzati in zone a
rischio di inondazioni, frane o eruzioni vulcaniche;
b) esclusione degli immobili realizzati in zone ad
alto valore archeologico e paesaggistico.