XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1322




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli immobili abusivi realizzati in grave o totale difformità con quanto previsto dalle disposizioni urbanistiche vigenti e soggetti a procedura di demolizione possono essere destinati, previa confisca da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, a scopi di utilità pubblica e sociale.


Art. 2.

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tipologia degli immobili di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

                a) esclusione dell'utilizzazione a fini di pubblica utilità degli immobili abusivi realizzati in zone a rischio di inondazioni, frane o eruzioni vulcaniche;

                b) esclusione degli immobili realizzati in zone ad alto valore archeologico e paesaggistico.



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