XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1300




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le aree demaniali marittime ricadenti nei comuni di Ardore e Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o di privati cittadini, o che siano non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati alla data citata, sono trasferite al patrimonio disponibile dei comuni medesimi.
        2. L'ufficio delle entrate competente per territorio è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata dei beni di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente in materia.


Art. 2.

        1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni dagli stessi ottenuti in uso od in godimento. In caso di realizzazione nelle medesime aree di opere di urbanizzazione, il prezzo di cessione deve comprendere anche la spesa relativa a tali interventi.


Art. 3.

        1. Il prezzo di cessione di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio con riguardo alle valutazione del solo terreno.
        2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso il ricorso, nel termine di un mese, al giudice del luogo ove è situata l'area, il quale provvede all'accertamento mediante consulenza tecnica.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, l'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100 mila.


Art. 4.

        1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo di cessione da parte dell'ufficio tecnico erariale effettuata ai sensi dell'articolo 3. Il prezzo può essere pagato anche a rate annuali per non oltre cinque annualità.
        2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del giudice di cui all'articolo 3, l'area resta nel patrimonio disponibile del comune.



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