XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1283
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Indulto).
1. E' concesso indulto per le pene relative a reati
commessi con finalità di terrorismo e di eversione
all'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha
formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle
seguenti misure:
a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella
della reclusione per anni ventuno;
b) le pene detentive temporanee sono ridotte di
anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione,
della metà negli altri casi;
c) le pene accessorie quando conseguono a condanne
per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono
interamente condonate.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive).
1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli
285 e 422 del codice penale se dalla commissione dei reati
stessi sia derivata la morte.
Art. 3.
(Applicazione dell'indulto).
1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se
stabilito in applicazione della legge 18 febbraio 1987, n.
34.
Art. 4.
(Applicazione dell'indulto in caso
di continuazione nel reato).
1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81,
secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice,
con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di
esecuzione, applica l'indulto determinando la quantità di pena
condonata per i singoli reati.
Art. 5.
(Revoca dell'indulto).
1. L'indulto è revocato qualora chi ne abbia usufruito
commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un delitto per il quale riporti condanna
a pena detentiva superiore a due anni o più delitti per i
quali riporti condanne a pena detentiva complessiva superiore
a tre anni.
Art. 6.
(Efficacia dell'indulto).
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31
dicembre 1989.
Art. 7.
(Norma transitoria).
1. Se non vi sono elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con organizzazioni eversive, il
tribunale di sorveglianza, nel caso di soggetti condannati per
delitti commessi non oltre il 31 dicembre 1989 per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale,
anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale
contestazione o condanna, può disporre, su istanza
dell'interessato o del suo difensore, che la pena residua
possa essere espiata in regime di semilibertà. Se il
condannato non è ammesso alla semilibertà, può essere ammesso
al lavoro esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, senza
l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 del medesimo
articolo 21.