XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1279




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'Istituto di studi politici "San Pio V", con sede in Roma, di seguito denominato "Istituto", ha lo scopo, ai sensi del vigente statuto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.
        2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

                a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

                b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

                c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente; eroga premi per la ricerca;

                d) provvede, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di studi universitari, alla costituzione di scuole e istituti di istruzione e di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso. In particolare, promuove la costituzione di un libero istituto universitario, abilitato al rilascio di titoli accademici, per la formazione di personale altamente qualificato nei settori umanistici.

        3. L'Istituto ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario e delle norme dello statuto di cui all'articolo 2.

Art. 2.

        1. L'Istituto è disciplinato da uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico, ivi compresa la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.
        2. L'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto è stabilita dal regolamento generale, adottato ai sensi delle norme vigenti in materia di ordinamento didattico universitario.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto ed i regolamenti dell'Istituto sono sottoposti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che esercita il controllo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di università.


Art. 3.

        1. L'Istituto, per il perseguimento dei suoi compiti, si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.



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