XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1279
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Istituto di studi politici "San Pio V", con sede in
Roma, di seguito denominato "Istituto", ha lo scopo, ai sensi
del vigente statuto, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, di promuovere ed
incoraggiare, in Italia ed all'estero, gli studi nelle
discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle
storico-politiche, nonché ai problemi della società
contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in
particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e
seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze
scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi
e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per
ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente; eroga
premi per la ricerca;
d) provvede, ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti in materia di studi universitari, alla costituzione di
scuole e istituti di istruzione e di formazione nei settori di
competenza dell'Istituto stesso. In particolare, promuove la
costituzione di un libero istituto universitario, abilitato al
rilascio di titoli accademici, per la formazione di personale
altamente qualificato nei settori umanistici.
3. L'Istituto ha personalità giuridica ed autonomia
amministrativa, didattica e disciplinare ai sensi delle leggi
e dei regolamenti sull'ordinamento universitario e delle norme
dello statuto di cui all'articolo 2.
Art. 2.
1. L'Istituto è disciplinato da uno statuto che determina
le norme per il governo amministrativo e didattico, ivi
compresa la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed
economico del personale docente e non docente occorrente al
funzionamento dell'Istituto medesimo.
2. L'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto
è stabilita dal regolamento generale, adottato ai sensi delle
norme vigenti in materia di ordinamento didattico
universitario.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo statuto ed i regolamenti dell'Istituto sono
sottoposti al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca che esercita il controllo ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di università.
Art. 3.
1. L'Istituto, per il perseguimento dei suoi compiti, si
avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di
contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.