XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1267
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 1903 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 1903-bis. - (Diritti degli agenti di
assicurazione). - Agli agenti di assicurazione si applicano
le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1748.
Per tutti gli affari conclusi direttamente o
indirettamente dal preponente, le provvigioni, e quando del
caso le interessenze, sono sempre dovute all'agente di
assicurazione che ha la competenza esclusiva nella zona in cui
è ubicato il rischio".