XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1267




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 1903 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 1903-bis. - (Diritti degli agenti di assicurazione). - Agli agenti di assicurazione si applicano le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1748.
        Per tutti gli affari conclusi direttamente o indirettamente dal preponente, le provvigioni, e quando del caso le interessenze, sono sempre dovute all'agente di assicurazione che ha la competenza esclusiva nella zona in cui è ubicato il rischio".



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