XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1264
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' fatto obbligo ai costruttori ed ai proprietari di
locali interrati abusivi ed atti ad ospitare, anche solo
temporaneamente, persone, di denunziarne l'esistenza alle
questure territorialmente competenti.
2. All'obbligo di cui al comma 1 si deve ottemperare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
per gli immobili gią costruiti ed entro il primo quadrimestre
dell'anno successivo a quello di inizio dei lavori per gli
immobili di nuova costruzione.
3. La comunicazione, corredata da ogni possibile dato
tecnico, non esclude le eventuali sanzioni di ordine
amministrativo e penale a carico del denunziante,
preservandolo unicamente dall'applicazione delle misure
specifiche previste dal comma 4.
4. Qualora l'esistenza della costruzione interrata sia
rilevata senza che l'obbligato l'abbia denunciata nei termini
di cui al comma 2, si procede alla confisca dell'immobile
interrato e di quello immediatamente soprastante nei confronti
del proprietario, e si applica una sanzione pecuniaria pari a
quattro volte il valore di mercato dell'immobile interrato e
di quello immediatamente soprastante nei confronti del
costruttore. In caso di recidiva l'autoritą preposta al
controllo applica l'interdizione perpetua dalle attivitą
connesse con il settore edilizio.
5. La confisca, la sanzione pecuniaria e l'interdizione di
cui al comma 4 sono cumulabili se il costruttore e il
proprietario sono la stessa persona.