XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1264




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' fatto obbligo ai costruttori ed ai proprietari di locali interrati abusivi ed atti ad ospitare, anche solo temporaneamente, persone, di denunziarne l'esistenza alle questure territorialmente competenti.
        2. All'obbligo di cui al comma 1 si deve ottemperare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli immobili gią costruiti ed entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di inizio dei lavori per gli immobili di nuova costruzione.
        3. La comunicazione, corredata da ogni possibile dato tecnico, non esclude le eventuali sanzioni di ordine amministrativo e penale a carico del denunziante, preservandolo unicamente dall'applicazione delle misure specifiche previste dal comma 4.
        4. Qualora l'esistenza della costruzione interrata sia rilevata senza che l'obbligato l'abbia denunciata nei termini di cui al comma 2, si procede alla confisca dell'immobile interrato e di quello immediatamente soprastante nei confronti del proprietario, e si applica una sanzione pecuniaria pari a quattro volte il valore di mercato dell'immobile interrato e di quello immediatamente soprastante nei confronti del costruttore. In caso di recidiva l'autoritą preposta al controllo applica l'interdizione perpetua dalle attivitą connesse con il settore edilizio.
        5. La confisca, la sanzione pecuniaria e l'interdizione di cui al comma 4 sono cumulabili se il costruttore e il proprietario sono la stessa persona.



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