XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1258
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le armi confiscate, qualunque ne sia il tipo e la
catalogazione, devono, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun anno, essere periodicamente consegnate dai competenti
uffici giudiziari alla più vicina direzione di artiglieria.