XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1258




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le armi confiscate, qualunque ne sia il tipo e la catalogazione, devono, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, essere periodicamente consegnate dai competenti uffici giudiziari alla più vicina direzione di artiglieria.



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