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1. L'articolo 600 del
codice penale è sostituito
dal seguente: |
1. Identico: |
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"Art. 600. (Riduzione
o mantenimento in schiavitù o
in servitù). Chiunque
riduce o mantiene una persona
in schiavitù è punito con la
reclusione da otto a venti
anni. Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. |
"Art. 600. -
(Riduzione o mantenimento
in schiavitù o in
servitù).- Chiunque
esercita su una persona,
anche al fine di sottoporla
al prelievo di organi,
poteri corrispondenti a
quelli del diritto di
proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene
una persona in uno stato
di soggezione
continuativa, costringendola
a prestazioni lavorative o
sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque
a prestazioni che ne
comportino lo
sfruttamento, è punito con
la reclusione da otto a
venti anni. |
|
Chiunque riduce o
mantiene una persona in
servitù è punito con la
reclusione da cinque a
quindici anni. |
V. primo
capoverso. |
|
Agli effetti della
legge penale si intende per
servitù la condizione di
soggezione continuativa di
una persona derivante da
circostanze di fatto che,
valutate in relazione alla
situazione personale, ne
limitano la libera
determinazione costringendola
a rendere prestazioni
lavorative o sessuali. |
La riduzione o il
mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la
condotta è attuata mediante
violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorità o di una
situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o
mediante la promessa o la
dazione di somme di denaro o
di altri vantaggi a chi ha
autorità sulla persona. |
|
Salvo i casi
previsti dal primo comma, è
punito con la reclusione da
cinque a quindici anni chi
continuativamente costringe
minori degli anni diciotto
all'accattonaggio o alla
mendicità. |
Soppresso. |
|
La pena è aumentata se
i delitti di cui al presente
articolo sono commessi in
danno di minore degli anni
diciotto. |
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni |
|
diciotto o sono
diretti allo sfruttamento
della prostituzione. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". |
|
Le pene previste
dal presente articolo sono
diminuite se i fatti sono di
particolare tenuità". |
Soppresso. |
|
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1. L'articolo 602 del
codice penale è sostituito
dal seguente: "Art. 602. (Alienazione e acquisto di schiavi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 602-bis, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto. La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità". |
|
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1. Dopo l'articolo 602
del codice penale, come
sostituito dall'articolo 2
della presente legge, è
inserito il seguente: |
1. L'articolo 601
del codice penale è
sostituito dal
seguente: |
|
"Art. 602-bis.
(Tratta di persone).
Chiunque, mediante violenza,
minaccia, inganno o abuso di
autorità, costringe o induce
una o più persone a fare
ingresso o a soggiornare o a
uscire dal territorio dello
Stato, o a trasferirsi
all'interno dello stesso, al
fine di sottoporla a
schiavitù o al |
"Art. 601.- (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di |
|
lavoro forzato o
all'accattonaggio o a
sfruttamento di prestazioni
sessuali o al prelievo di
organi o comunque a una
condizione di servitù, è
punito con la reclusione da
otto a venti anni. |
una situazione di
inferiorità fisica o psichica
o di una situazione di
necessità, o mediante
promessa o dazione di somme
di denaro o di altri vantaggi
alla persona che su di essa
ha autorità, a fare
ingresso o a soggiornare o a
uscire dal territorio dello
Stato o a trasferirsi al
suo interno, è punito con
la reclusione da otto a venti
anni. |
|
La pena è aumentata se
i fatti di cui al primo comma
sono commessi in danno di
minore degli anni
diciotto. |
La pena è aumentata
da un terzo alla metà
se i delitti di cui
al presente articolo
sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto
o sono diretti allo
sfruttamento della
prostituzione. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". |
|
Quando tre o più
persone si associano allo
scopo di commettere i delitti
di cui al primo comma, coloro
che promuovono o
costituiscono od organizzano
l'associazione sono puniti,
per ciò solo, con la
reclusione da cinque a dieci
anni. |
V. articolo 4. |
|
Per il solo fatto di
partecipare all'associazione,
la pena è della reclusione da
quattro a otto anni. |
V. articolo 4. |
|
I capi soggiacciono
alla stessa pena stabilita
per i promotori. |
Soppresso. |
|
Se l'associazione è
armata si applica la pena
della reclusione da sei a
quindici anni nei casi
previsti dal terzo comma, e
da cinque a dieci anni nei
casi previsti dal quarto
comma. |
Soppresso. |
|
L'associazione si
considera armata quando i
partecipanti hanno la
disponibilità, per il
conseguimento della finalità
dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo
di deposito. |
Soppresso. |
|
La pena è aumentata se
il numero degli associati è
di dieci o più. |
Soppresso. |
|
Le pene previste dal
presente articolo sono
diminuite se i fatti sono di
particolare tenuità". |
Soppresso. |
|
(Modifica dell'articolo |
|
V. articolo 2. |
1. L'articolo 602 del
codice penale è sostituito
dal seguente: "Art. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". |
|
(Modifica all'articolo |
|
V. articolo 3, terzo e
quarto capoverso. |
1. Dopo il quinto
comma dell'articolo 416 del
codice penale è aggiunto il
seguente: "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma". |
|
(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità 1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente: "Art. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale). - 1. In relazione |
|
alla commissione dei
delitti previsti dalla
sezione I del capo III del
titolo XII del libro II del
codice penale si applicano
all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3". |
|
(Modifiche al codice di 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse; b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-bis" sono inserite le seguenti: ",600, 601, 602"; c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,". |
|
(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n.575, e 19 marzo 1990, n.55, e del decreto-legge 8 giugno 1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,". |
|
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75". 2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269. |
|
(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di 1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo |
|
III, sezione I, del
codice penale, nonché
dall'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n.75, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203, e
successive modificazioni. |
|
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438. 2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n.269. |
|
(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale". 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n.8 del 1991, è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione |
|
aventi i requisiti
previsti dall'articolo 9,
comma 3". |
|
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|
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge è
istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per le
misure anti-tratta. |
|
1. I proventi della
confisca ordinata a seguito
di sentenza di condanna per
uno dei delitti previsti
dalla presente legge
confluiscono, unitamente alle
somme stanziate ai sensi
dell'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nel Fondo di cui
all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni, per essere
successivamente riassegnati
al Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza
del Consiglio dei ministri,
con le modalità previste
dall'articolo 58, comma 2,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. |
V. comma 3. |
|
2. I proventi di cui
al comma 1 sono destinati
alla realizzazione dei
programmi di assistenza e di
integrazione sociale in
favore delle vittime, nonché
delle altre finalità di
protezione sociale previste
dall'articolo 18 del
citato testo unico di
cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
2. Il Fondo è
destinato al finanziamento
dei programmi di assistenza e
di integrazione sociale in
favore delle vittime, nonché
delle altre finalità di
protezione sociale previste
dall'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286. |
|
V. comma 1. |
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui al comma 4 nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, |
|
con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n.356, e
successive modificazioni, in
deroga alle disposizioni di
cui ai commi 4-bis e
4-ter del medesimo
articolo. 4. Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma aggiuntiva di 5.164.569 euro, a decorrere dal 2004. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 5.164.569 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia 2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 |
|
milioni di euro a
decorrere dal 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo allo stesso
Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
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|
1. I Ministri
dell'interno, della
giustizia, del lavoro e delle
politiche sociali e per le
pari opportunità organizzano
corsi di addestramento del
personale, incontri
internazionali ed ogni altra
iniziativa diretta a
prevenire la tratta di
persone. |
1. Al fine di
rafforzare l'efficacia
dell'azione di prevenzione
nei confronti dei reati di
riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù e dei
reati legati al traffico di
persone, il Ministro degli
affari esteri definisce le
politiche di cooperazione nei
confronti dei Paesi
interessati dai predetti
reati tenendo conto della
collaborazione da essi
prestata e dell'attenzione
riservata dai medesimi alle
problematiche della tutela
dei diritti umani e provvede
ad organizzare, d'intesa con
il Ministro per le pari
opportunità, incontri
internazionali e campagne
di informazione anche
all'interno dei Paesi di
prevalente provenienza delle
vittime del traffico di
persone. In vista della
medesima finalità i
Ministri dell'interno, per le
pari opportunità, della
giustizia e del lavoro e
delle politiche sociali
provvedono ad organizzare,
ove necessario, corsi di
addestramento del
personale, nonché ogni
altra utile
iniziativa. |
|
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato. |
2. Identico. |
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|
| 1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le | 1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le |
|
parole: "600-quinquies
sono inserite le seguenti: ",
nonché dagli articoli 600,
602 e 602-bis,". |
parole: "600-quinquies"
sono inserite le seguenti: ",
nonché dagli articoli 600,
601 e 602,". |
|
2. All'articolo
600-sexies, secondo
comma, del codice penale,
dopo le parole:
"600-ter" sono inserite
le seguenti: ", nonché dagli
articoli 600, 602 e
602-bis,". |
2. All'articolo
600-sexies, secondo
comma, del codice penale,
dopo le parole:
"600-ter" sono inserite
le seguenti: ", nonché dagli
articoli 600, 601 e
602, se il fatto è
commesso in danno di
minore,". |
|
3. All'articolo
600-sexies, quarto
comma, del codice penale,
dopo le parole:
"600-ter" sono inserite
le seguenti: ", nonché dagli
articoli 600, 602 e
602-bis,". |
3. All'articolo
600-sexies, quarto
comma, del codice penale,
dopo le parole:
"600-ter" sono inserite
le seguenti: ", nonché dagli
articoli 600, 601 e
602,". 4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". |
|
4. All'articolo
600-septies del codice
penale, dopo le parole:
"600-quinquies", sono
inserite le seguenti: ",
nonché dagli articoli 600,
602 e 602-bis,". |
5. L'articolo
600-septies del codice
penale è sostituito dal
seguente: "Art. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive". |
|
5. L'articolo 601 del
codice penale è
abrogato. |
Soppresso. |
| 6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: |
|
"600," e dopo le parole:
"600-quinquies," sono
inserite le seguenti: "601,
602,". 7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". 10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". |
|
(Disposizioni 1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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