XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1255 - 1584-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
repubblica


Art. 1.

(Riduzione o
mantenimento
in schiavitù o in
servitù).
Art. 1.

(Modifica dell'articolo
600
del codice penale).

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
1. Identico:

"Art. 600. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.
"Art. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).- Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
V. primo capoverso.
Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla situazione personale, ne limitano la libera determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Salvo i casi previsti dal primo comma, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni chi continuativamente costringe minori degli anni diciotto all'accattonaggio o alla mendicità.
Soppresso.
La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni
diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità".
Soppresso.


Art. 2.

(Alienazione e acquisto
di schiavi).
V. articolo 3.

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 602. (Alienazione e acquisto di schiavi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 602-bis, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto.
La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità".


Art. 3.

(Tratta di persone).
Art. 2.

(Modifica dell'articolo
601
del codice penale).

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 602-bis. (Tratta di persone). Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al
"Art. 601.- (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di
lavoro forzato o all'accattonaggio o a sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.
V. articolo 4.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.
V. articolo 4.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Soppresso.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.
Soppresso.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Soppresso.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Soppresso.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità".
Soppresso.
Art. 3.

(Modifica dell'articolo
602
del codice penale).

V. articolo 2.
1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".


Art. 4.

(Modifica all'articolo
416
del codice penale).

V. articolo 3, terzo e quarto capoverso.
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".


Art. 5.

(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità
individuale).

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:

"Art. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale). - 1. In relazione
alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".


Art. 6.

(Modifiche al codice di
procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-bis" sono inserite le seguenti: ",600, 601, 602";

c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".
Art. 7.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n.575, e 19 marzo 1990, n.55, e del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306).

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".


Art. 8.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n.172).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75".
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.


Art. 9.

(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni.


Art. 10.

(Attività sotto copertura).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438.
2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n.269.


Art. 11.

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la
giustizia).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n.8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione
aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".


Art. 4.

(Destinazione dei beni
confiscati).
Art. 12.

(Fondo per le misure
anti-tratta).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
1. I proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziate ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
V. comma 3.
2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
V. comma 1.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui al comma 4 nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.
4. Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma aggiuntiva di 5.164.569 euro, a decorrere dal 2004.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 5.164.569 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13.

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice
penale).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5
milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Misure per la
prevenzione).
Art. 14.

(Misure per la
prevenzione).

1. I Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.
1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Identico.


Art. 6.

(Norme di
coordinamento).
Art. 15.

(Norme di
coordinamento).

1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le 1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "600-quinquies sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".
4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies", sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
5. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".

5. L'articolo 601 del codice penale è abrogato.
Soppresso.
6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".


Art. 16.

(Disposizioni
transitorie).

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



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