XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1255 - 1584-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Misure contro la tratta di persone.
Art. 1.
(Riduzione o mantenimento
in schiavitù o in servitù).
1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 600. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù). Chiunque riduce o mantiene una persona in
schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la
condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a
poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.
Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni.
Agli effetti della legge penale si intende per servitù la
condizione di soggezione continuativa di una persona derivante
da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla
situazione personale, ne limitano la libera determinazione
costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.
Ai fini del quarto comma si intende per servitù anche la
costrizione continuativa alla mendicità o
all'accattonaggio.
La pena è aumentata se i delitti di cui al presente
articolo sono commessi in danno di minore degli anni
diciotto".
Art. 2.
(Alienazione e acquisto di schiavi).
1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal
seguente:
Art. 602. (Alienazione e acquisto di schiavi).
Chiunque, fuori dei casi indicatinell'articolo 602-bis,
aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di
schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli
anni diciotto".
Art. 3.
(Tratta di persone).
1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 602-bis. (Tratta di persone). Chiunque,
mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità,
costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a
trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a
schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o a
sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o
comunque a una condizione di servitù, è punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in danno di minori di diciotto anni.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena è della reclusione da quattro a otto anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se l'associazione è armata si applica la pena della
reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo
comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto
comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di
dieci o più".
Art. 4.
(Destinazione dei beni confiscati).
1. I proventi della confisca ordinata a seguito di
sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla
presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziate
ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, per essere successivamente riassegnati al
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo
58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità
di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
Art. 5.
(Misure di protezione
delle vittime della tratta di persone).
1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima
del reato di tratta di persone sono assicurate l'assistenza e
le misure di protezione che si rendono necessarie anche
mediante l'utilizzo di strutture pubbliche. Ad esso, ove ne
sia sprovvisto, è eventualmente fornita la documentazione
necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 si
provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mediante
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 6.
(Misure per la prevenzione).
1. Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio i
Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle
politiche sociali e delle pari opportunità organizzano corsi
di addestramento del personale, incontri internazionali ed
ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di
persone.
Art. 7.
(Norme di coordinamento).
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice
penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le
seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e
602-bis,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice
penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le
seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e
602-bis,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice
penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le
seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e
602-bis,".
4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo
le parole: "600-quinquies", sono inserite le seguenti:
", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
5. L'articolo 601 del codice penale è abrogato.