XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1255 - 1584-A




TESTO UNIFICATO
della Commissione


Misure contro la tratta di persone.


Art. 1.

(Riduzione o mantenimento
in schiavitù o in servitù).

        1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
        Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla situazione personale, ne limitano la libera determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.
        Ai fini del quarto comma si intende per servitù anche la costrizione continuativa alla mendicità o all'accattonaggio.
        La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto".


Art. 2.

(Alienazione e acquisto di schiavi).

        1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

        Art. 602. (Alienazione e acquisto di schiavi). Chiunque, fuori dei casi indicatinell'articolo 602-bis, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto".


Art. 3.

(Tratta di persone).

        1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 602-bis. (Tratta di persone). Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o a sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minori di diciotto anni.
        Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.
        Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.
        I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
        Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.
        L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
        La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".


Art. 4.

(Destinazione dei beni confiscati).

        1. I proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziate ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
        2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Art. 5.

(Misure di protezione
delle vittime della tratta di persone).

        1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima del reato di tratta di persone sono assicurate l'assistenza e le misure di protezione che si rendono necessarie anche mediante l'utilizzo di strutture pubbliche. Ad esso, ove ne sia sprovvisto, è eventualmente fornita la documentazione necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.
        2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mediante regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        3. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Art. 6.

(Misure per la prevenzione).

        1. Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.


Art. 7.

(Norme di coordinamento).

        1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
        2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
        3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
        4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies", sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,".
        5. L'articolo 601 del codice penale è abrogato.



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