XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1249
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal
seguente:
"Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari
o dichiarati decaduti per essere risultati assenti dalle
sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si
procede mediante proclamazione da parte del Consiglio
dell'ordine in carica del primo dei non eletti. Quelle
riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli
che non hanno alcun componente nella Commissione stessa".
Art. 2.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Per le elezioni ordinarie le urne debbono restare aperte
almeno due giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro.
Sono valide le schede che contengono almeno il nome di un
candidato eleggibile".
Art. 3.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Le funzioni spettanti al Consiglio
superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale
forense formato di trentasei componenti eletti, due per
ciascun distretto di corte d'appello, tra gli avvocati ammessi
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. Per la elezione del Consiglio nazionale forense i
singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono
alla elezione dei due componenti spettanti al distretto
medesimo. Si intendono eletti i due candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti.
3. Alla sostituzione dei componenti deceduti o
dimissionari, o dichiarati decaduti per essere risultati
assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi
consecutivi, si procede mediante proclamazione da parte del
Consiglio dell'ordine in carica del primo dei non eletti".
Art. 4.
1. L'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Il Consiglio nazionale forense elegge
nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un
segretario.
2. Per la validità delle sedute occorre la presenza
di almeno un sesto dei componenti, compreso il presidente o
uno dei due vicepresidenti".
Art. 5.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.