XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1249




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il terzo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

        "Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o dichiarati decaduti per essere risultati assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante proclamazione da parte del Consiglio dell'ordine in carica del primo dei non eletti. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa".


Art. 2.

        1. All'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Per le elezioni ordinarie le urne debbono restare aperte almeno due giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro. Sono valide le schede che contengono almeno il nome di un candidato eleggibile".


Art. 3.

        1. L'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

        "Art. 21. - 1. Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti, due per ciascun distretto di corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
            2. Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. Si intendono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
            3. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari, o dichiarati decaduti per essere risultati assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante proclamazione da parte del Consiglio dell'ordine in carica del primo dei non eletti".


Art. 4.

        1. L'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

        "Art. 22. - 1. Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.
            2. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un sesto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti".


Art. 5.

        1. L'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.



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