XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1220
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINE PROFESSIONALE
Art. 1.
1. E' costituito presso il Ministero della giustizia
l'ordine professionale degli informatici, di seguito
denominato "ordine". L'ordine è articolato nel territorio su
base provinciale ed in ogni provincia è costituito il
rispettivo ordine, avente sede nel comune capoluogo.
Art. 2.
1. Ogni ordine provvede alla formazione di un albo dei
dottori informatici, di un albo dei tecnici informatici e di
un albo dei periti informatici. Quando gli iscritti
complessivi nei tre albi non raggiungono il numero minimo di
quaranta per ogni albo, essi sono iscritti nei rispettivi albi
di un capoluogo vicino, determinato con decisione del
consiglio nazionale.
2. Con provvedimento analogo a quello di cui al comma 1,
possono riunirsi in un unico albo dei dottori informatici, in
un unico albo dei tecnici informatici ed in un unico albo dei
periti informatici, nella sede stabilita ai sensi della
presente legge, gli iscritti di diverse province, in ciascuna
delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni
richiesto.
Art. 3.
1. Ciascun albo contiene per ogni singolo iscritto: il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza
ed il codice fiscale. L'iscrizione all'albo ha luogo per
ordine alfabetico. Accanto ad ogni codice fiscale sono
annotate la natura e la data del titolo che abilita
all'esercizio della professione, con eventuale indicazione
dell'autorità da cui il titolo stesso è stato rilasciato,
nonché la data dell'iscrizione all'albo. L'iscritto all'albo
deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale
cambiamento di residenza.
Art. 4.
1. Per essere iscritto all'albo dei dottori informatici o
all'albo dei tecnici informatici o all'albo dei periti
informatici occorre aver superato il rispettivo esame di Stato
di cui all'articolo 41, fatte salve le disposizioni
transitorie di cui al capo V.
Art. 5.
1. Per esercitare su tutto il territorio della Repubblica
le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico
e di perito informatico è necessario essere iscritto al
relativo albo. Gli incarichi relativi all'attività
professionale di dottore informatico, di tecnico informatico e
di perito informatico, disciplinati dall'articolo 39, sono
affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche
amministrazioni agli iscritti ai rispettivi albi. Qualora tali
soggetti intendano conferire incarichi a persone non iscritte
all'albo, sono tenuti a motivare la decisione nel relativo
provvedimento.
Art. 6.
1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2, è
necessario presentare domanda scritta, firmata dal
richiedente.
Art. 7.
1. La domanda di iscrizione all'albo dei dottori
informatici o all'albo dei tecnici informatici o all'albo dei
periti informatici deve essere presentata alla presidenza
dell'ordine, redatta in carta legale, completa
dell'indicazione del codice fiscale. Il richiedente, per
ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta
rilasciata dall'ufficio del registro comprovante il versamento
della tassa di concessione governativa ed i seguenti
documenti;
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) certificato generale del casellario giudiziale
di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della
domanda;
d) certificato dei carichi pendenti di data non
anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguito l'approvazione
nell'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 4, fatte salve le
disposizioni transitorie di cui al capo V;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver
presentato domanda di iscrizione in altro albo dei dottori
informatici o in altro albo dei tecnici informatici o in altro
albo dei periti informatici.
2. Per quanto attiene alla cittadinanza del richiedente
l'iscrizione, si applicano le norme vigenti in materia. Non
può essere iscritto in alcun albo chi, per qualsiasi titolo,
non abbia il godimento dei diritti civili.
Art. 8.
1. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione,
il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di
iscrizione al rispettivo albo. La deliberazione deve essere
motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti,
in seguito a relazione di un consigliere allo scopo delegato
dal presidente.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è notificata
all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine
l'interessato ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale
entro un mese dalla notificazione.
4. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è
dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa, né
in via giudiziaria.
Art. 9.
1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale
sono sostenute da tutti gli ordini. L'ammontare di tali spese
è determinato dal consiglio nazionale stesso, il quale cura
anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine
e detta le modalità per il versamento della quota spettante a
ciascun consiglio dell'ordine.
Art. 10.
1. Il consiglio nazionale stabilisce, con proprio
regolamento interno, le norme per il procedimento relativo ai
ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorre al suo
funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 11.
1. La cancellazione da un albo di cui all'articolo 2,
oltre che a seguito di giudizio disciplinare, ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, lettera b) è pronunciata dal
consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico
ministero, nel caso di perdita di uno degli altri requisiti di
cui all'articolo 7 o del godimento dei diritti civili da
qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca
impedimento all'iscrizione.
2. Nel caso di cancellazione, è data comunicazione del
provvedimento all'interessato il quale ha facoltà di
presentare reclamo presso il consiglio nazionale.
Art. 12.
1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni
individuali, il consiglio dell'ordine provvede alla revisione
degli albi di cui all'articolo 2, apportandovi le varianti
necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli
interessati, i quali hanno diritto di presentare reclamo
presso il consiglio nazionale.
Art. 13.
1. Ciascun albo di cui all'articolo 2, stampato a cura e a
spese del rispettivo ordine, è inviato alla corte d'appello,
ai tribunali ed alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, aventi sede nel distretto
dell'ordine. E' altresì inviato ai Ministeri competenti,
nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli
dell'ordine. Può, inoltre, essere trasmesso a quegli enti
pubblici e privati che il consiglio reputa opportuni e, dietro
pagamento, può esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia
richiesta. Agli uffici ed enti cui devono essere
obbligatoriamente trasmessi gli albi ai sensi del presente
articolo, sono anche comunicati i provvedimenti individuali e
definitivi di iscrizione e di cancellazione.
Art. 14.
1. E' consentito essere iscritti ad un solo ordine degli
informatici. Chi si trova iscritto all'ordine di una
provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione a
quello di un'altra presentando domanda redatta in carta legale
corredata dai documenti di cui all'articolo 7 e da un
certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il
richiedente appartiene, da cui risultino:
a) la data e le altre indicazioni della prima
iscrizione;
b) che il richiedente è in regola con il pagamento
del contributo di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
f), ed eventualmente di quello stabilito ai sensi
dell'articolo 9.
2. Avvenuta l'iscrizione all'albo corrispondente del nuovo
ordine, il presidente di questo ne dà avviso al presidente
dell'ordine precedente, che provvede alla cancellazione del
richiedente dal proprio albo.
3. Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto
apposita attestazione dell'avvenuta iscrizione al relativo
albo.
4. L'iscrizione ad un albo ha validità in tutto il
territorio della Repubblica.
Capo II
ORDINE, CONSIGLIO DELL'ORDINE
E CONSIGLIO NAZIONALE
Sezione I.
Ordine
Art. 15.
1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale, salvo
per quanto riguarda l'elezione del consiglio dell'ordine, è
indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante
avviso a ciascun iscritto, tramite lettera, della prima ed
eventuale seconda convocazione. La lettera contiene l'ordine
del giorno dell'adunanza. La validità delle adunanze è data,
in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza
assoluta degli iscritti, in seconda convocazione è data dalla
presenza degli iscritti intervenuti, qualunque ne sia il
numero.
Art. 16.
1. Le adunanze generali del consiglio nazionale sono
ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie provvedono,
quando necessario, all'elezione dei membri del consiglio
dell'ordine, all'elezione dei membri designati per il
consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo
dell'anno passato e del bilancio preventivo per l'anno
seguente, nonché, alla discussione degli altri argomenti
indicati nell'ordine del giorno.
2. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il
consiglio dell'ordine ritiene opportuno convocarle o quando,
da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta
motivata al presidente del consiglio dell'ordine. Le adunanze
sono convocate con le modalità indicate all'articolo 15.
3. La presidenza delle adunanze, sia ordinarie che
straordinarie, è tenuta dal presidente del consiglio
dell'ordine o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. In
caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dal
consigliere più anziano per iscrizione all'ordine fra i
presenti.
4. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario
del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane
tra i consiglieri presenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello
del presidente.
6. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su
proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti,
deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto, e salvo quanto
disposto all'articolo 17.
Sezione II
Consiglio dell'ordine
Art. 17.
1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un
consiglio dell'ordine.
2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti a
scrutinio segreto dall'assemblea congiunta degli iscritti nei
tre albi, convocati in adunanza ordinaria. Tutti gli iscritti
nei tre albi possono essere eletti a fare parte del consiglio
dell'ordine.
3. Il consiglio dell'ordine è composto da nove membri.
4. I membri del consiglio dell'ordine devono essere
iscritti in uno dei tre albi di cui all'articolo 2 e durano in
carica tre anni. Essi sono rieleggibili.
Art. 18.
1. La ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine
fra gli iscritti all'albo dei dottori informatici, gli
iscritti all'albo dei tecnici informatici e gli iscritti
all'albo dei periti informatici avviene in maniera paritetica,
ovvero con tre rappresentanti per ogni albo. Nel caso in cui
un albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti
vacanti sono assegnati agli iscritti nel medesimo albo più
anziani per iscrizione e, tra questi, ai più anziani per età.
Gli iscritti a ciascun albo provvedono in modo autonomo
all'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al
consiglio dell'ordine, con votazione uninominale.
2. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio
dell'ordine rappresentano il consiglio di quell'albo, che può
riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza
esclusiva dell'albo stesso.
3. Avverso i risultati delle elezioni, ciascun iscritto ad
un albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro
dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun
caso effetto sospensivo.
Art. 19.
1. Il consiglio dell'ordine si riunisce ogni volta che il
presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno
due membri del consiglio dell'ordine.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti.
3. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente
ne fa le veci il consigliere più anziano per l'iscrizione
all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di
età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di
chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del
presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario. In caso di assenza del segretario ne fa le veci il
consigliere più giovane di età.
Art. 20.
1. Il consiglio dell'ordine, oltre ad esercitare le
funzioni attribuite dalla presente legge o da altre
disposizioni legislative e regolamentari:
a) vigila sul mantenimento della disciplina tra
gli iscritti, affinché adempiano al loro compito con probità e
diligenza;
b) adotta i provvedimenti disciplinari;
c) cura che siano repressi l'uso abusivo del
titolo di dottore informatico, di tecnico informatico e di
perito informatico e l'esercizio abusivo della professione,
presentando, ove occorra, denuncia all'autorità
giudiziaria;
d) formula i pareri richiesti dalle pubbliche
amministrazioni attinenti alle professioni di dottore
informatico, di tecnico informatico o di perito
informatico;
e) elegge al suo interno il presidente, il
vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo.
Quest'ultimo può essere anche esterno al consiglio. Il
presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno
dei tre albi, a rotazione annuale;
f) vigila sulle parcelle professionali e, su
richiesta, le liquida;
g) determina la tariffa professionale annuale.
Art. 21.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta
legalmente l'ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza
del presidente, il vicepresidente ne fa le veci. In caso di
assenza di entrambi la funzione è assunta dal consigliere più
anziano per iscrizione all'ordine fra i presenti.
Art. 22.
1. Il segretario riceve le domande di iscrizione agli albi
di cui all'articolo 2, annotandole in apposito registro e
rilasciando ricevuta ai richiedenti; redige le deliberazioni
consiliari eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari,
che sono compilate dai relatori; tiene i registri prescritti
dal consiglio, cura la corrispondenza; convalida le copie
delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in
consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del
segretario, il consigliere più giovane di età ne fa le
veci.
Art. 23.
1. Il tesoriere economo è responsabile, nei confronti del
presidente e di ciascun iscritto, dei fondi e degli altri a
titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il
contributo di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f);
paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal
segretario. Cura la tenuta dei seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme
riscosse;
b) registro contabile delle entrate e delle
uscite;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'ordine.
2. In caso di impedimento del tesoriere, il presidente
designa un consigliere per sostituirlo.
Art. 24.
1. Il consiglio dell'ordine disciplina, con regolamenti
interni, l'esercizio delle sue attribuzioni.
Sezione III
Consiglio nazionale
Art. 25.
1. Il consiglio nazionale è istituito presso il Ministero
della giustizia. Esso è composto da diciannove membri: quattro
designati dal Coordinamento interassociativo nazionale
informatici, uno per ciascuna delle associazioni fondatrici,
ovvero l'Associazione informatici professionisti,
l'Associazione nazionale laureati in scienze dell'informazione
ed informatica, l'Associazione nazionale informatici per la
pubblica amministrazione, l'Associazione nazionale periti
informatici, e quindici eletti dai consigli degli ordini,
ossia cinque per ciascun albo. Per l'elezione del
rappresentante di ciascun albo, a ciascun consiglio spetta un
voto per ogni cinquanta iscritti ed un voto ogni cento
iscritti in più o frazione di cento. In caso di parità di
voti, risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione
all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di
iscrizione, il più anziano di età.
2. Nel caso in cui un albo non abbia sufficienti candidati
eletti, i posti vacanti sono assegnati pariteticamente agli
altri albi, attingendo alle liste dei membri che hanno
riportato il maggior numero di voti.
3. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della
votazione indicando il numero degli iscritti nei propri albi,
il nome, la data ed il luogo di iscrizione all'albo, e la data
di nascita del candidato designato, ad una commissione
nominata dal Ministro della giustizia e composta da un
magistrato di appello, che la presiede, e da due
professionisti iscritti all'ordine, la quale, verificata
l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di
candidati in base al numero dei voti riportati e proclama
eletti i rimi cinque per ogni albo, salvo le disposizioni
indicate al comma 2.
4. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono
comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.
5. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. La decorrenza della nomina si
computa alla data del Bollettino ufficiale che dà notizia
della proclamazione degli eletti di cui al comma 4.
6. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio
nazionale rappresentano il consiglio nazionale dell'albo, che
può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di
competenza esclusiva dell'albo stesso.
7. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le
elezioni almeno un mese prima della data di scadenza del
consiglio nazionale. Fino all'insediamento del nuovo consiglio
nazionale rimane in carica il consiglio uscente.
Art. 26.
1. Il consiglio nazionale elegge al suo interno il
presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere
economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al consiglio.
Il presidente deve essere eletto annualmente, scelto in
ciascuno dei tre albi, di cui all'articolo 2, a rotazione
annuale.
Art. 27.
1. Il consiglio nazionale oltre ad esercitare le funzioni
attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni
legislative e regolamentari:
a) dà pareri, quando richiesto, sui progetti di
legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove l'attività dei consigli
dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento
ed al perfezionamento professionali;
c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli
dell'ordine;
d) decide sulla riunione degli albi provinciali e
sulla loro separazione;
e) designa i rappresentanti dell'ordine presso
commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed
internazionale;
f) determina il contributo annuale da
corrispondere da parte di ogni ordine per il funzionamento del
consiglio nazionale stesso, nonché le modalità di pagamento
del contributo;
g) decide in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia
di iscrizione e cancellazione agli albi, nonché in materia
disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli
dell'ordine;
h) redige il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con
decreto del Ministro della giustizia;
i) compila il tariffario professionale il quale,
in mancanza di appositi accordi, si intende accettato dalle
parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti
all'ordine.
Art. 28.
1. Il consiglio nazionale si riunisce ogni volta che il
presidente lo ritiene opportuno o che ne fanno richiesta
almeno cinque membri del consiglio stesso.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente
ne fa le veci il consigliere più anziano per l'iscrizione
all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di
età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente, o
di chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del
presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario. In caso di assenza del segretario ne fa le veci il
consigliere più giovane di età.
Art. 29.
1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate
entro un mese agli interessati, al Ministero della giustizia,
al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione
alla quale l'interessato appartiene, nonché al consiglio
dell'ordine nel quale l'interessato è iscritto.
Art. 30.
1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di
iscrizione e di cancellazione agli albi, nonché in materia
disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio
dell'ordine possono essere impugnate, davanti al tribunale del
luogo dove ha sede il consiglio coinvolto nella deliberazione,
dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine
perentorio di un mese dalla notifica della deliberazione
stessa. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
L'appello della sentenza del tribunale è deciso con
l'osservanza delle medesime modalità di cui al presente
articolo.
Capo III
GIUDIZI DISCIPLINARI
Art. 31.
1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere di
ufficio, o su ricorso delle parti ovvero su richiesta del
pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti
hanno commesso nell'esercizio della loro professione.
Art. 32.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine, assumendo le
informazioni che ritiene opportune, verifica i fatti che
formano oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 31.
Se ritiene vi sia motivo per dare luogo ad azioni
disciplinari, nomina il relatore e, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, richiede giustificazioni scritte
all'interessato.
2. L'interessato deve fornire giustificazione scritta,
indicando anche eventuali testimoni, alla contestazione nel
termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui
al comma 1.
3. Il relatore, esaminate le giustificazioni scritte e, se
necessario, assunte le altre informazioni, qualora ritenga
sufficienti le giustificazioni addotte, dichiara decaduta
l'azione disciplinare, con comunicazione scritta al
presidente, all'interessato ed alla controparte.
4. Ove non si verifichi l'ipotesi di cui al comma 3, il
relatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
convoca l'interessato a comparire dinanzi al consiglio
dell'ordine in un termine non inferiore a quindici giorni, per
essere sentito, eventualmente presentando documenti a suo
discarico, testimoni nonché avvalendosi dell'assistenza di un
altro iscritto all'ordine.
5. Nel giorno indicato, udito il relatore e, in
contraddittorio tra le parti, il consiglio dell'ordine adotta
le sue deliberazioni. Ove l'interessato non si presenti nè
giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
Art. 33.
1. Le sanzioni disciplinari che il consiglio dell'ordine
può pronunciare contro gli iscritti agli albi di cui
all'articolo 2, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo non superiore a sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
2. L'avvertimento consiste nel dimostrare all'interessato
le mancanze commesse e nell'esortarlo a non commetterla
nuovamente. Esso è comminato con lettera del presidente, su
delega del consiglio dell'ordine.
3. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze
commesse e di biasimo.
4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo
sono notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 34.
1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione
il consiglio dell'ordine, secondo le circostanze, può
pronunciare la sospensione oppure la cancellazione dall'albo.
Qualora si tratti di condanna che importa il divieto di
iscrizione all'albo, è sempre pronunciata la cancellazione
dall'albo ai sensi dell'articolo 11.
Art. 35.
1. Chi è stato cancellato da un albo a seguito di giudizio
disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso previsto dall'articolo 34, quando
abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi delle norme vigenti
in materia del codice di procedura penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni
dalla cancellazione dall'albo e sia estinta la causa
determinante la cancellazione.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
dalle prove giustificative e, ove non sia accolta dal
consiglio dell'ordine competente, l'interessato può ricorrere
al consiglio nazionale.
Art. 36.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia
disciplinare possono essere impugnate dall'interessato, ai
sensi dell'articolo 8, comma 3.
Art. 37.
1. L'interessato che è membro del consiglio dell'ordine è
soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio
dell'ordine viciniore, individuato, in caso di contestazione,
dal primo presidente della corte d'appello. Avverso la
deliberazione del consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al
consiglio nazionale.
Art. 38.
1. Il rifiuto del pagamento della tariffa professionale
annuale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera g), dà
luogo a giudizio disciplinare.
Capo IV
OGGETTO E LIMITI DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE INFORMATICO, DI
TECNICO INFORMATICO E DI PERITO INFORMATICO
Art. 39.
1. Sono di spettanza della professione di dottore
informatico:
a) tutte le attività consentite ai tecnici
informatici ai sensi del comma 2;
b) la gestione di risorse umane, tecnologiche ed
economiche tra cui:
1) la gestione di progetti informatici ed
informativi;
2) le strategie organizzative, informatiche ed
informative;
3) la gestione di centri di elaborazione dati;
4) la gestione di sistemi informativi;
c) l'auditing;
d) il monitoraggio di sistemi informativi;
e) la formazione tecnico-professionale;
f) la ricerca;
g) la didattica scolastica ed universitaria nei
limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia.
2. Sono di spettanza della professione di tecnico
informatico:
a) tutte le attività consentite ai periti
informatici ai sensi del comma 3;
b) il progetto di software di base;
c) il progetto di sistemi informatici
hardware e software;
d) il supporto al sistema;
e) la progettazione concreta di basi di dati;
f) la progettazione di strumenti di sviluppo;
g) il controllo e la gestione di prestazioni di
procedure e sistemi;
h) il controllo della sicurezza dei sistemi
informatici.
3. Sono di spettanza della professione di perito
informatico:
a) la rilevazione ed analisi di problemi
applicativi informatici e lo studio delle relative
soluzioni;
b) la progettazione di soluzioni organizzative ed
informatiche ed in modo coordinato con le altre
professionalità informatiche e non, rispettando le richieste
del cliente;
c) la realizzazione di specifiche funzioni secondo
le metodologie e le tecnologie ritenute idonee;
d) la verifica del risultato realizzato in
corrispondenza alle analisi effettuate;
e) la progettazione logica di basi di dati;
f) la realizzazione di documentazione funzionale,
organizzativa e tecnica;
g) lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico,
programmi e procedure, compilazioni, assemblaggi e
test.
4. Tenuto conto della rapida evoluzione del settore, le
competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate
con deliberazione del consiglio nazionale. Tali modifiche
devono essere approvate da tutti e tre i consigli degli ordini
degli albi di cui all'articolo 2.
Art. 40.
1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei dottori
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato,
di cui all'articolo 41, i laureati in scienze
dell'informazione, informatica, statistica ed informatica per
l'azienda, ingegneria, ingegneria informatica, ingegneria
elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, nonché i
laureati, anteriormente al 1973, in scienze matematiche,
fisica, statistica o ingegneria.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei tecnici
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato,
di cui all'articolo 41, i diplomati universitari in
informatica, ingegneria, ingegneria informatica, ingegneria
informatica ed automatica, ingegneria elettronica, ingegneria
delle telecomunicazioni, statistica e informatica per le
amministrazioni pubbliche, nonché i possessori di diploma
rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali di informatica
e dalle scuole speciali per programmatori ed analisti, nonché
i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione all'albo dei
dottori informatici.
3. Possono richiedere iscrizione all'albo dei periti
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato di
cui all'articolo 41, i possessori di diploma di maturità di
perito informatico, perito industriale ad indirizzo
informatico, ragioniere perito programmatore, di diploma di
liceo scientifico sperimentale a indirizzo informatico, liceo
scientifico, solo se rilasciato in data anteriore al 1973,
nonché i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione
all'albo dei tecnici informatici.
Art. 41.
1. Gli esami di Stato per le professioni di dottore
informatico, di tecnico informatico e di perito informatico
sono differenziati per ciascuna delle tre professionalità.
2. Le commissioni per l'esame di Stato di dottore
informatico sono formate da iscritti all'albo dei dottori
informatici; quelle relative all'esame di Stato di tecnico
informatico possono essere formate da iscritti all'albo dei
dottori informatici; quelle relative all'esame di Stato di
perito informatico possono essere formate da iscritti all'albo
dei periti informatici e da iscritti all'albo dei dottori
informatici.
3. Le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono
stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Capo V
NORME TRANSITORIE
Art. 42.
1. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge possono presentare
richiesta di iscrizione agli albi dei dottori informatici, dei
tecnici informatici e dei periti informatici coloro che sono
in possesso dei rispettivi titoli elencati all'articolo 40.
L'iscrizione avviene in seguito alla presa d'atto formale di
tali titoli.
2. Le modalità di iscrizione sono stabilite con decreto
del Ministro della giustizia.
Art. 43.
1. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono presentare
richiesta di iscrizione speciale all'albo dei dottori
informatici, consistente in una presa d'atto formale dei
titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione
obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i
possessori di un diploma di laurea non elencato all'articolo
40 che dimostrano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel
settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, di
cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei
dottori informatici.
2. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono presentare
richiesta di iscrizione all'albo dei dottori informatici
previo superamento di una speciale sessione del relativo esame
di Stato:
a) i possessori di un diploma di scuola media
superiore che dimostrano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel
settore informatico di durata non inferiore a dieci anni, di
cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei
dottori informatici;
b) i possessori di un diploma universitario che
dimostrano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore
informatico di durata non inferiore a sette anni, di cui
almeno un anno inerente alle attività di competenza dei
dottori informatici.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono presentare
richiesta di iscrizione all'albo dei tecnici informatici
previo superamento di una speciale sessione del relativo esame
di Stato, i possessori di un diploma di scuola media superiore
che dimostrano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore
informatico di durata non inferiore a cinque anni, di cui
almeno un anno inerente alle attività di competenza dei
tecnici informatici.
4. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, possono presentare richiesta
di iscrizione speciale all'albo dei tecnici informatici
consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti
per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle
attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un
diploma universitario non elencato all'articolo 40 che
dimostrano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore
informatico di durata non inferiore a tre anni, di cui almeno
un anno inerente alle attività di competenza dei tecnici
informatici.
5. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge possono presentare
richiesta di iscrizione speciale all'albo dei periti
informatici consistente in una presa d'atto formale dei titoli
richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria
delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di
un diploma di scuola media superiore non elencato all'articolo
40 che dimostrano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel
settore informatico di durata non inferiore a tre anni ed
inerente alle attività di competenza dei periti
informatici.
6. Le modalità per lo svolgimento della iscrizione
speciale e della sessione speciale degli esami di Stato per le
professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e
di perito informatico di cui al presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
7. L'iscrizione ad un albo ai sensi del presente articolo
non dà comunque diritto ad alcun titolo scolastico o
accademico. L'abilitato non può fregiarsi del titolo di
dottore informatico, di tecnico informatico o di perito
informatico, anche se svolge le rispettive attività con le
relative competenze.
8. L'abilitato ai sensi del presente articolo non è
eleggibile ad alcuna carica nei consigli dell'ordine e nel
consiglio nazionale.