XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1217
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da
ultimo modificata dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "le spese mediche,
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie in genere nonché le spese per assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i primi due periodi sono soppressi e
nel terzo periodo le parole: "si assumono integralmente" sono
soppresse.