XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1213




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La musica leggera italiana è riconosciuta come patrimonio artistico e culturale della Repubblica ed è tutelata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
        2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Repubblica promuove e sostiene l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale della collettività.


Art. 2.

        1. La musica leggera italiana è tutelata ai sensi delle disposizioni della presente legge.
        2. Lo Stato promuove la produzione e la diffusione della musica leggera italiana e ne cura il finanziamento nel rispetto della creatività artistica e della libertà organizzativa di forme e modalità di esecuzione.


Art. 3.

        1. E' istituito nella programmazione di tutte le emissioni musicali radiofoniche e televisive su base giornaliera l'obbligo di trasmettere una percentuale minima del 50 per cento di produzioni musicali create da autori italiani e fissate o realizzate da produttori italiani.
        2. La metà almeno della percentuale minima di cui al comma 1 deve essere riservata a produzioni musicali di provenienza da nuovi talenti o da nuove produzioni come definiti, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4, e deve essere equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessa fra le ore 7,30 e le ore 23,00.
        3. Per nuovi talenti si intendono gli artisti che non hanno raggiunto, prima dell'uscita del loro ultimo disco, il risultato di vendita di almeno 20 mila pezzi.
        4. Per nuove produzioni si intendono tutte le creazioni discografiche degli ultimi sei mesi a decorrere dalla prima diffusione sul territorio nazionale, internazionale o regionale. Alle stesse è assicurata una rotazione di messa in onda (air play) per almeno cinque volte al giorno in fasce orarie differenziate, ma comunque comprese nel periodo di programmazione stabilito al comma 2, per un arco temporale minimo di dieci giorni.
        5. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha in materia gli stessi poteri sanzionatori attribuitigli alla legge 6 agosto 1990, n. 223. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo è disposta la sospensione dell'attività radiofonica e televisiva da un minimo di otto giorni ad un massimo di trenta giorni, indipendentemente da eventuali azioni sempre esperibili dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa in ordine alla violazione delle disposizioni del presente articolo.


Art. 4.

        1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 73-ter. - 1. Entro i termini di protezione di cui alla presente legge, al produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi per le utilizzazioni economiche che gli articoli 73 e 73-bis allo stesso riservano.
            2. Ogni pattuizione contraria è nulla ed inefficace.
            3. In caso di impedimento dell'obbligo di pagare il compenso di cui agli articoli 73 e 73-bis, ed al presente articolo, sono corrisposti interessi moratori sull'importo dei compensi dovuti pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti percentuali su base annua a decorrere dal termine di pagamento".


Art. 5.

        1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Art. 78. - 1. E' considerato come produttore proprietario la persona fisica o giuridica che per prima provvede alla realizzazione del supporto originale o del produttore di suoni o di voci".


Art. 6.

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito fondo per il finanziamento e il sostegno di tutte le attività tese alla promozione e produzione della musica leggera italiana.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, nell'ambito delle finalità della presente legge, determina l'entità dei contributi e le eventuali agevolazioni fiscali, da destinare a:

                a) pubblici locali di rappresentazione e di spettacolo che organizzano intrattenimenti con interpreti dal vivo esclusivamente italiani;

                b) agenzie artistiche munite di regolare licenza che organizzano tour teatrali e spettacoli in genere, esclusivamente con utilizzo di artisti e maestranze italiani. A tale scopo i contributi possono essere stabiliti in rapporto ai biglietti venduti in misura inversamente proporzionale al costo del biglietto;

                c) sale di registrazione, limitatamente alla produzione di supporti musicali realizzati interamente con interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;
                d) produttori fonografici di musica leggera che realizzano supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

                e) negozianti e rivenditori di dischi, limitatamente alla messa in vendita di supporti di ogni tipo, interamente prodotti e stampati in Italia;

                f) fabbriche dell'industria fonomeccanica, limitatamente ai prodotti stampati e duplicati esclusivamente in Italia;

                g) diritti di affissione inerenti a spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo di interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.


Art. 7.

        1. Lo Stato, attraverso gli enti locali, finanzia la costruzione e il restauro di apposite strutture, sia al chiuso che all'aperto, ove si possano svolgere spettacoli di musica leggera.
        2. I siti di cui al comma 1 devono essere concessi in uso gratuito a tutte le organizzazioni che sono in grado di garantire lo svolgimento di spettacoli di musica leggera a titolo gratuito o con biglietto di ingresso a prezzo ridotto.


Art. 8.

        1. Le regioni, le province, i comuni, i consorzi turistici, le aziende di promozione turistica e gli altri enti di promozione turistica devono obbligatoriamente inserire nei loro capitoli di spesa, ai sensi della presente legge, appositi finanziamenti per l'effettuazione di spettacoli di musica leggera dal vivo con l'impiego di interpreti professionisti, nel proprio territorio di competenza.

Art. 9.

        1. A tutti gli organismi rappresentativi ed alle organizzazioni comunque patrocinate dallo Stato con proprie sedi all'estero con incarico di rappresentare la cultura italiana sono attribuiti compiti operativi per la promozione e la diffusione della musica leggera italiana, in special modo con spettacoli all'estero che prevedano esibizioni dal vivo di artisti italiani.


Art. 10.

        1. E' istituito presso la Società italiana degli autori ed editori, anche con la collaborazione della Discoteca di Stato, il Pubblico registro discografico nel quale sono registrati i supporti musicali prodotti ed i dati necessari alla identificazione dei produttori proprietari.



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