XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1213
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La musica leggera italiana è riconosciuta come
patrimonio artistico e culturale della Repubblica ed è
tutelata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la
Repubblica promuove e sostiene l'educazione musicale nelle
scuole di ogni ordine e grado al fine di favorire lo sviluppo
culturale e sociale della collettività.
Art. 2.
1. La musica leggera italiana è tutelata ai sensi delle
disposizioni della presente legge.
2. Lo Stato promuove la produzione e la diffusione della
musica leggera italiana e ne cura il finanziamento nel
rispetto della creatività artistica e della libertà
organizzativa di forme e modalità di esecuzione.
Art. 3.
1. E' istituito nella programmazione di tutte le emissioni
musicali radiofoniche e televisive su base giornaliera
l'obbligo di trasmettere una percentuale minima del 50 per
cento di produzioni musicali create da autori italiani e
fissate o realizzate da produttori italiani.
2. La metà almeno della percentuale minima di cui al comma
1 deve essere riservata a produzioni musicali di provenienza
da nuovi talenti o da nuove produzioni come definiti,
rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4, e deve essere
equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessa
fra le ore 7,30 e le ore 23,00.
3. Per nuovi talenti si intendono gli artisti che non
hanno raggiunto, prima dell'uscita del loro ultimo disco, il
risultato di vendita di almeno 20 mila pezzi.
4. Per nuove produzioni si intendono tutte le creazioni
discografiche degli ultimi sei mesi a decorrere dalla prima
diffusione sul territorio nazionale, internazionale o
regionale. Alle stesse è assicurata una rotazione di messa in
onda (air play) per almeno cinque volte al giorno in
fasce orarie differenziate, ma comunque comprese nel periodo
di programmazione stabilito al comma 2, per un arco temporale
minimo di dieci giorni.
5. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è
affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che
ha in materia gli stessi poteri sanzionatori attribuitigli
alla legge 6 agosto 1990, n. 223. In caso di inosservanza
delle disposizioni del presente articolo è disposta la
sospensione dell'attività radiofonica e televisiva da un
minimo di otto giorni ad un massimo di trenta giorni,
indipendentemente da eventuali azioni sempre esperibili
dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa
in ordine alla violazione delle disposizioni del presente
articolo.
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 73-ter. - 1. Entro i termini di
protezione di cui alla presente legge, al produttore del disco
fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di
suoni o di voci, compete in ogni caso, a titolo di tutela
residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei
proventi per le utilizzazioni economiche che gli articoli 73 e
73-bis allo stesso riservano.
2. Ogni pattuizione contraria è nulla ed
inefficace.
3. In caso di impedimento dell'obbligo di pagare il
compenso di cui agli articoli 73 e 73-bis, ed al
presente articolo, sono corrisposti interessi moratori
sull'importo dei compensi dovuti pari al tasso ufficiale di
sconto aumentato di cinque punti percentuali su base annua a
decorrere dal termine di pagamento".
Art. 5.
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 78. - 1. E' considerato come produttore
proprietario la persona fisica o giuridica che per prima
provvede alla realizzazione del supporto originale o del
produttore di suoni o di voci".
Art. 6.
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
è istituito un apposito fondo per il finanziamento e il
sostegno di tutte le attività tese alla promozione e
produzione della musica leggera italiana.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri competenti, nell'ambito delle finalità della presente
legge, determina l'entità dei contributi e le eventuali
agevolazioni fiscali, da destinare a:
a) pubblici locali di rappresentazione e di
spettacolo che organizzano intrattenimenti con interpreti dal
vivo esclusivamente italiani;
b) agenzie artistiche munite di regolare licenza
che organizzano tour teatrali e spettacoli in genere,
esclusivamente con utilizzo di artisti e maestranze italiani.
A tale scopo i contributi possono essere stabiliti in rapporto
ai biglietti venduti in misura inversamente proporzionale al
costo del biglietto;
c) sale di registrazione, limitatamente alla
produzione di supporti musicali realizzati interamente con
interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente
italiani;
d) produttori fonografici di musica leggera che
realizzano supporti musicali interamente prodotti in sale di
registrazione italiane e con impiego di interpreti, musicisti
e personale tecnico esclusivamente italiani;
e) negozianti e rivenditori di dischi,
limitatamente alla messa in vendita di supporti di ogni tipo,
interamente prodotti e stampati in Italia;
f) fabbriche dell'industria fonomeccanica,
limitatamente ai prodotti stampati e duplicati esclusivamente
in Italia;
g) diritti di affissione inerenti a spettacoli e
concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo
di interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente
italiani.
Art. 7.
1. Lo Stato, attraverso gli enti locali, finanzia la
costruzione e il restauro di apposite strutture, sia al chiuso
che all'aperto, ove si possano svolgere spettacoli di musica
leggera.
2. I siti di cui al comma 1 devono essere concessi in uso
gratuito a tutte le organizzazioni che sono in grado di
garantire lo svolgimento di spettacoli di musica leggera a
titolo gratuito o con biglietto di ingresso a prezzo
ridotto.
Art. 8.
1. Le regioni, le province, i comuni, i consorzi
turistici, le aziende di promozione turistica e gli altri enti
di promozione turistica devono obbligatoriamente inserire nei
loro capitoli di spesa, ai sensi della presente legge,
appositi finanziamenti per l'effettuazione di spettacoli di
musica leggera dal vivo con l'impiego di interpreti
professionisti, nel proprio territorio di competenza.
Art. 9.
1. A tutti gli organismi rappresentativi ed alle
organizzazioni comunque patrocinate dallo Stato con proprie
sedi all'estero con incarico di rappresentare la cultura
italiana sono attribuiti compiti operativi per la promozione e
la diffusione della musica leggera italiana, in special modo
con spettacoli all'estero che prevedano esibizioni dal vivo di
artisti italiani.
Art. 10.
1. E' istituito presso la Società italiana degli autori ed
editori, anche con la collaborazione della Discoteca di Stato,
il Pubblico registro discografico nel quale sono registrati i
supporti musicali prodotti ed i dati necessari alla
identificazione dei produttori proprietari.