XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1210
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
1. La presente legge definisce i diritti del pensionato,
dell'invalido e dell'anziano, che per i servizi prestati, per
età o per motivi di salute, quali lesioni, malattie acquisite
o vizi congeniti, non sono nelle condizioni di far valere le
proprie legittime richieste. Essa enuncia, altresì, i doveri
che lo Stato ha verso tali soggetti al fine della costituzione
di una società compiutamente democratica.
Art. 2.
1. Lo Stato ha il dovere di tutelare i diritti ed il
benessere morale e materiale nonché di garantire l'assistenza
dei pensionati, degli invalidi e degli anziani.
2. Lo Stato riconosce alle categorie di cittadini di cui
al comma 1, particolarmente meritevoli, per i servizi prestati
o per i gravi danni subìti, il diritto ad una dignitosa e
serena vecchiaia.
3. Lo Stato ha il dovere di costituire un apposito
organismo assicurativo a favore dei soggetti di cui al comma
1.
4. I contributi dei lavoratori ed eventualmente dei datori
di lavoro devono essere accantonati in un fondo pensioni atto
a garantire il loro adeguato rendimento. Il fondo è
inalienabile e garantito dallo Stato.
5. Il fondo in cui al comma 4 è amministrato
dall'organismo di cui all'articolo 15, assistito da un
consiglio paritetico formato da esperti nominati dal Governo e
da esperti eletti dai lavoratori in attività ed in quiescenza
con suffragio indiretto e segreto.
6. Le varie categorie di lavoratori possono, dietro
richiesta della maggioranza degli iscritti, sottoscrivere
un'assicurazione presso enti autogestiti, giuridicamente
riconosciuti e posti sotto il controllo dei giudici incaricati
della trattazione delle controversie in materia di lavoro.
7. Lo Stato deve esigere che tutti i lavoratori in
attività siano coperti da assicurazioni previdenziali,
pubbliche o private, controllate e giuridicamente
riconosciute.
Art. 3.
1. A tutela dei diritti di cui all'articolo 1 e per
l'osservanza dei doveri di cui all'articolo 2, sono preposti
organi specializzati della magistratura incaricata della
trattazione delle controversie in materia di lavoro ai quali
il cittadino può ricorrere senza spese di assistenza
legale.
2. Le sentenze di secondo grado emesse dai giudici
incaricati della trattazione delle controversie in materia di
lavoro sono immediatamente esecutive. Eventuali ritardi
nell'esecuzione di tali sentenze comportano l'obbligo di un
risarcimento suppletivo in favore delle parti danneggiate.
Capo II
PENSIONI
Art. 4.
1. Le pensioni dei soggetti tutelati dalla presente legge
si suddividono in quattro categorie:
a) pensioni costituite da contributi
previdenziali;
b) pensioni per invalidità contratte a causa di
attività prestate al servizio dello Stato, sul lavoro, per
atti di terrorismo e per catastrofi naturali;
c) pensioni erogate per particolari meriti
conseguiti al servizio della
collettività nazionale, che possono essere concesse:
1) ai decorati al valor militare, al valore
dell'esercito, al valor di marina, al valore aeronautico, al
valor civile;
2) ai cittadini particolarmente meritevoli verso la
Patria, individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
d) pensioni assistenziali, che si dividono in:
1) pensioni per invalidità non dipendenti dalle cause
previste alla lettera b), con conseguente totale o
parziale inabilità al lavoro;
2) pensioni concesse ad anziani nullatenenti non
fruenti di altri trattamenti, esclusi quelli di cui alle
lettere b) e c).
Art. 5.
1. L'ammontare totale delle pensioni di cui alla presente
legge, esclusi gli assegni per il nucleo familiare e comprese
le forme di indicizzazione, costituiscono un insieme
indivisibile anche nel computo del trattamento di fine
rapporto.
Art. 6.
1. Le pensioni da contributi sono costituite da versamenti
effettuati durante il periodo lavorativo. Esse devono essere
proporzionali ai contributi versati e sono oggetto di
trattativa in sede sindacale. Non possono essere pignorate per
più di un quinto del loro ammontare, fermi restando i valori
minimi. La loro indicizzazione è uguale a quella prevista per
i lavoratori in attività.
2. Le pensioni conseguite per attività prestate al
servizio dello Stato devono essere uguali per uguali periodi
di servizio prestati nella medesima posizione gerarchica.
Art. 7.
1. Le pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), sono soggette all'imposta sul reddito delle persone
fisiche all'origine e in unica soluzione.
Art. 8.
1. I lavoratori privati di qualsiasi livello sono tenuti
ad assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro. Per le
attività ad alto rischio la maggiorazione delle quote
assicurative è posta a carico del datore di lavoro.
2. Lo Stato può gestire direttamente le assicurazioni di
cui al comma 1 in conformità alle norme vigenti per le
assicurazioni private. I fondi sono amministrati in analogia a
quelli delle pensioni ordinarie.
3. I lavoratori pubblici di qualsiasi livello, divenuti
invalidi per cause dipendenti dall'espletamento del servizio,
sono risarciti dallo Stato. In caso di decesso, sono risarciti
gli eredi. Nell'attività assicurativa verso i pubblici
dipendenti si applicano le stesse disposizioni in vigore per
le assicurazioni private.
4. Gli invalidi per cause di guerra, per motivi di ordine
pubblico, per conflitti contro la criminalità, per incidenti
occorsi nell'espletamento di opere di pubblico soccorso o di
utilità, per eventi colposi o dolosi imputabili allo Stato,
nonché le vittime di catastrofi naturali e di azioni di
terrorismo, sono esentati dal pagamento di ogni imposta sulle
pensioni e sui risarcimenti percepiti.
Art. 9.
1. Nel fissare l'importo della pensione o del risarcimento
ad un lavoratore pubblico o privato si deve sempre tenere
conto delle mancate entrate future causate dalla cessata
attività o dalle capacità residue che possono influire
negativamente sulla attività lavorativa e sulla carriera.
2. Non possono essere effettuate trattenute di alcun
genere sui redditi eventualmente derivanti da attività
lavorativa svolta dall'invalido e compatibile con le sue
capacità residue.
Art. 10.
1. Lo Stato provvede gratuitamente alla riabilitazione
degli invalidi ed al loro reinserimento, se possibile e previa
richiesta, in un'attività utile e produttiva.
2. Il diritto dell'invalido ad un lavoro produttivo e
remunerato è inalienabile.
3. Il reinserimento degli invalidi nel lavoro è regolato
da apposite leggi.
Capo III
COMPITI DELLO STATO
Art. 11.
1. E' compito dello Stato tutelare, attraverso gli organi
competenti, i cittadini che per motivi di incapacità fisica o
psichica dovuta a malformazioni congenite, infermità,
invalidità acquisite o senescenza, non sono in grado di
svolgere un lavoro proficuo e non hanno mezzi per sostenersi.
Per lo svolgimento di tale funzione lo Stato può avvalersi
della collaborazione di organismi privati. Lo Stato, eseguiti
i doverosi controlli sulla efficienza e serietà di tali
organismi eroga, se necessario, adeguati finanziamenti, e può
delegare ad essi particolari funzioni.
Art. 12.
1. Lo Stato, anche in collaborazione con gli organismi
privati di cui all'articolo 11, provvede a garantire il
ricovero in speciali istituti agli invalidi ed agli anziani
non assistibili in famiglia. Ai ricoverati è addebitata una
retta di mantenimento e di cura proporzionale al reddito
accertato, che non può comunque superare i due terzi del
reddito stesso. In tali istituti, salvo casi motivati da gravi
ragioni sanitarie, le coppie di coniugi non possono essere
separate, ed ogni soggetto può chiedere ed ottenere di avere a
propria disposizione ed in modo esclusivo un locale munito di
servizi igienici, al fine di vedere garantito il proprio
diritto alla riservatezza.
Art. 13.
1. Le pensioni di invalidità devono permettere la
dignitosa sopravvivenza e tutelare l'utilità sociale
dell'invalido. All'invalido è inoltre erogata assistenza
medica gratuita, ivi compresa la fornitura di protesi, ausili
e dei relativi ricambi. Sono inoltre organizzati corsi di
avviamento ad attività compatibili con le condizioni
dell'invalido.
2. Le pensioni per gli anziani non aventi altri redditi
devono consentire un livello di vita dignitoso.
3. Nessun soggetto, a causa della mancanza di mezzi
personali, può essere privato delle cure mediche
indispensabili alla sua sopravvivenza.
Art. 14.
1. I fondi necessari all'espletamento delle attività
assistenziali dello Stato stabilite dalla presente legge sono
finanziati dalle entrate fiscali afferenti al bilancio dello
Stato.
Capo IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 15.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e
dell'occupazione e tutela di lavoratori è istituito un
apposito organismo incaricato di coordinare le attività
previdenziali ed assistenziali di cui alla presente legge.
2. L'organismo di cui al comma 1 provvede altresì al
controllo sulla gestione del fondo di cui all'articolo 2,
comma 4.
3. I fondi per attività assistenziali sono erogati dallo
Stato destinando ad essi il 40 per cento delle somme incassate
a titolo di sanzione pecuniaria per violazione delle norme
fiscali.
4. Le gestioni contabili delle attività previdenziali ed
assistenziali devono essere separate.
Art. 16.
1. Il cittadino che ha superato il sessantacinquesimo anno
di età ha diritto a speciali sconti ed agevolazioni per
l'accesso al pubblico trasporto e alle attività inerenti lo
spettacolo.
Art. 17.
1. E' compito della medicina sociale l'assistenza
domiciliare degli anziani e degli invalidi che necessitano di
assistenza e di cura. Il Ministero della sanità incentiva e
promuove l'istituzione di associazioni volontarie per
l'assistenza domiciliare agli anziani. La funzione di
assistenza sociale degli anziani e degli invalidi, espletata
dai soggetti abilitati a seguito della frequenza di appositi
corsi, può essere, nel caso di condanna per lievi reati,
sostitutiva della pena detentiva o pecuniaria.
2. Tutte le cure per le invalidità sono a totale carico
dello Stato.
Art. 18.
1. I diritti acquisiti dai pensionati alla data di entrata
in vigore della presente legge sono inalienabili.
2. Le pensioni di reversibilità devono essere
progressivamente armonizzate secondo le disposizioni più
favorevoli per gli aventi diritto.
Art. 19.
1. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, la
Repubblica tutela i diritti del pensionato, dell'invalido e
dell'anziano ed opera affinché non venga attuata alcuna
discriminazione per motivi di sesso, razza, religione,
opinione politica o nazionalità.
2. La Repubblica promuove in sede internazionale gli
opportuni accordi con gli altri Stati per garantire e
diffondere i princìpi stabiliti dalla presente legge.