XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A-bis
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo 1.
(Oggetto).
1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di
istruzione, in attuazione delle norme generali che lo
regolano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la
presente legge disciplina le modalità di governo delle
istituzioni scolastiche, a cui è stata riconosciuta
l'autonomia, e le relative forme di rappresentanza e di
partecipazione democratica.
2. In tale ambito la legge regola il ruolo di tutte le
componenti che, nel rispetto della distinzione delle funzioni,
delle responsabilità, della tutela della libertà di
insegnamento, dei diversi indirizzi di studio stabiliti in
sede nazionale, cooperano alla progettazione e alla
realizzazione del piano dell'offerta formativa.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Articolo 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente
scolastico e i seguenti organi collegiali:
a) il consiglio dell'istituzione;
b) il collegio dei docenti e le sue articolazioni
funzionali di cui all'articolo 5;
c) gli organismi di partecipazione dei genitori e
degli studenti;
d) la commissione di verifica e di valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.
2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni
degli organi collegiali sono ispirati ai principi di
distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e
funzioni di gestione.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).
(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con
apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.
Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3 e 10 del
testo della Commissione.
Articolo 3.
(Competenze del consiglio dell'istituzione).
1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze
generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di
programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale.
Spetta, in particolare, al consiglio dell'istituzione:
a) definire gli indirizzi generali per le
attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il
contesto territoriale;
b) adottare il piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei
docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili;
c) approvare il programma finanziario annuale
predisposto dal dirigente scolastico e contenente gli
obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse,
nonché l'indicazione dei singoli progetti, compresi quelli
promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;
d) deliberare in ordine alle attività negoziali
che impegnano l'istituzione a svolgere attività con altri
soggetti o comportano l'assunzione di oneri pluriennali;
e) approvare i documenti contabili fondamentali e
determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte
del dirigente, delle attività negoziali che comportano
fornitura di servizi, partecipazione a progetti
internazionali, assunzione di impegni che possono influire
sull'immagine della scuola pubblica;
f) adottare il regolamento dell'istituzione di
cui all'articolo 9.
2. Il consiglio dell'istituzione è eletto, con le
modalità previste dal regolamento dell'istituzione, da tutte
le componenti della comunità scolastica chiamate a farne
parte, ciascuna per la propria rappresentanza. Il consiglio
resta in carica tre anni.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
Articolo 4.
(Composizione del consiglio dell'istituzione).
1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte
di diritto il dirigente scolastico e il responsabile
amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e,
limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli
studenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio è di norma pari
a undici. Il regolamento dell'istituzione può prevedere
l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione
alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza dei genitori nella scuola
dell'infanzia, elementare e media è paritetica rispetto a
quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella
scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei
docenti.
4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente
all'interno della componente dei genitori nella prima
riunione.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
Articolo 5.
(Competenze e composizione del collegio dei
docenti).
1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è
l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche
con competenze generali in materia didattica e di valutazione
secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Il collegio
dei docenti definisce ed approva:
a) il piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica elaborato, sulla base degli
indirizzi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a ), e secondo le procedure previste in materia dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,ˆâ4 ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera b);
b) ogni altro provvedimento connesso con
l'esercizio dell'autonomia didattica.
2. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i
docenti di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso
l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente
scolastico.
3. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti
disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma
corrispondenti ai consigli dei docenti della classe. Il
regolamento dell'istituzione può prevedere differenti
articolazioni funzionali del collegio dei docenti.
(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).
Articolo 6.
(Organi di programmazione didattico-educativa e di
valutazione).
1. La valutazione periodica e finale degli alunni e degli
studenti è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti
comunque corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni
di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi
individuati a norma dell'articolo 5, tenendo conto delle
modalità di raccordo definite ai sensi dell'articolo 9, comma
3.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal
dirigente scolastico o, in sua assenza, da un docente eletto
coordinatore.
(Alternativo all'articolo 7 del testo della
Commissione).
Articolo 7.
(Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di
assemblea).
1. In ciascuna istituzione scolastica deve essere
garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei
genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui
funzionamento sono disciplinati dal regolamento
dell'istituzione.
2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli
studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore
costituiscono l'"assemblea degli studenti", ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto degli studenti e
delle studentesse.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Articolo 8.
(Attività di verifica e di valutazione).
1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie
competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel
piano dell'offerta formativa, di cui verifica periodicamente
lo stato di attuazione.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione
che ha il compito di procedere alla valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico
tenendo conto degli standard stabiliti dall'organismo
nazionale competente. Essa è composta e nominata dal consiglio
dell'istituzione.
3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio
dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni.
(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).
Articolo 9.
(Regolamento dell'istituzione).
1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo
stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del
consiglio dell'istituzione, tenuto conto del parere degli
organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i
consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore
della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i
regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel
rispetto di quanto disposto al comma 4.
3. Il regolamento disciplina quanto espressamente
previsto dalla presente legge e ogni altro aspetto della vita
scolastica ritenuto necessario per la migliore attuazione
delle finalità istituzionali. In particolare il regolamento
dell'istituzione garantisce le forme e le modalità del
raccordo tra gli organi e le funzioni di cui all'articolo 6 e
l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe
degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli
scambi di informazioni e delle attività di periodico
aggiornamento della programmazione educativa.
4. Le parti della proposta di regolamento
dell'istituzione relative al funzionamento del collegio dei
docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la
programmazione didattico-educativa sono definite ed approvate
dal collegio dei docenti.
Articolo 10.
(Disposizioni finali, abrogative e di
coordinamento).
1. La disciplina degli organi delle istituzioni
scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa
delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla
attraverso il regolamento, di cui all'articolo 9, ovvero con
le modalità prescelte di volta in volta dagli organi
collegiali dell'istituzione stessa.
2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità
giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, cessano di applicarsi, a decorrere dalla
data di efficacia del provvedimento emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, gli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33,
34, comma 1, limitatamente alle parole da: "il consiglio di
intersezione" fino a: "di classe", 44, 46 e 47 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni. Tali disposizioni sono
abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo
provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 233 del 1998.
3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
apportandovi tutte le necessarie modifiche, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, tenendo conto di
tutte le disposizioni legislative emanate fino alla data di
esercizio della delega.
(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).