XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1178




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


        1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni ed il loro capoluogo è posto in quello di ciascuna regione".

        2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogata.


Art. 2.

        1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

        "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5 mila e non più di 10 mila elettori.
        I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, pena la nullità della lista stessa".



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