XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1178
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni ed
il loro capoluogo è posto in quello di ciascuna regione".
2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, è abrogata.
Art. 2.
1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i
commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non
meno di 5 mila e non più di 10 mila elettori.
I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della regione, pena la nullità della
lista stessa".