XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1163




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietato fumare negli esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.


Art. 2.

        1. Nei locali di cui all'articolo 1 devono essere applicati cartelli recanti:

                a) l'informazione relativa al divieto di fumare con la indicazione degli estremi della presente legge, nonché l'entità della sanzione comminata ai trasgressori;

                b) l'indicazione del soggetto cui spetta garantire l'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete l'accertamento delle infrazioni.


Art. 3.

        1. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 possono approntare appositi locali riservati ai fumatori, nei quali sia assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di impianti di condizionamento.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana disposizioni in ordine ai requisiti microclimatici di rinnovo dell'aria da assicurare con idonei impianti di condizionamento nei locali di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
        3. Ai non fumatori deve essere comunque riservata un'area non inferiore alla metà di quella destinata al consumo di cibi e bevande.


Art. 4.

        1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il divieto di fumare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 400 mila.
        2. I soggetti cui compete garantire l'osservanza del divieto di fumare sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni nel caso in cui non ottemperino all'obbligo di apporre i cartelli di cui all'articolo 2 e nel caso in cui consentano di fumare.



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