XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1163
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietato fumare negli esercizi di ristorazione e
somministrazione di cibi e bevande, fatto salvo quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
Art. 2.
1. Nei locali di cui all'articolo 1 devono essere
applicati cartelli recanti:
a) l'informazione relativa al divieto di fumare
con la indicazione degli estremi della presente legge, nonché
l'entità della sanzione comminata ai trasgressori;
b) l'indicazione del soggetto cui spetta garantire
l'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete
l'accertamento delle infrazioni.
Art. 3.
1. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 possono
approntare appositi locali riservati ai fumatori, nei quali
sia assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di
impianti di condizionamento.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana
disposizioni in ordine ai requisiti microclimatici di rinnovo
dell'aria da assicurare con idonei impianti di condizionamento
nei locali di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
3. Ai non fumatori deve essere comunque riservata un'area
non inferiore alla metà di quella destinata al consumo di cibi
e bevande.
Art. 4.
1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il divieto di
fumare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire
400 mila.
2. I soggetti cui compete garantire l'osservanza del
divieto di fumare sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 5 milioni nel caso in cui non ottemperino
all'obbligo di apporre i cartelli di cui all'articolo 2 e nel
caso in cui consentano di fumare.