XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1161
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2, sesto comma, della legge 16 aprile
1973, n. 171, dopo le parole: "Musile di Piave" sono aggiunte
le seguenti: "e Cavallino Treporti".
Art. 2.
1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile
1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2002".
Art. 3.
1. Gli stanziamenti previsti a favore del comune di
Venezia dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
e successive modificazioni, dall'articolo 2 della legge 8
novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, nonché
dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono da
destinare anche al comune di Cavallino Treporti nella misura
che sarà stabilita dal Comitato di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 798 del 1984.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.