XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1161




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: "Musile di Piave" sono aggiunte le seguenti: "e Cavallino Treporti".


Art. 2.

        1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".


Art. 3.

        1. Gli stanziamenti previsti a favore del comune di Venezia dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono da destinare anche al comune di Cavallino Treporti nella misura che sarà stabilita dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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