XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1149
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti nel ruolo
d'onore provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio
permanente possono, in deroga al sesto comma dell'articolo
unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, conseguire
l'avanzamento anche oltre il grado massimo previsto per il
ruolo di provenienza, purché non superino il grado massimo
previsto per il corrispondente ruolo normale del servizio
permanente effettivo.
2. L'avanzamento di cui al comma 1 ha luogo per anzianità,
senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo
dal requisito d'idoneità fisica.
3. L'ufficiale giudicato idoneo ai sensi del presente
articolo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento,
con anzianità corrispondente alla data di compimento del
prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.