XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1149




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti nel ruolo d'onore provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente possono, in deroga al sesto comma dell'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, conseguire l'avanzamento anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo normale del servizio permanente effettivo.
        2. L'avanzamento di cui al comma 1 ha luogo per anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito d'idoneità fisica.
        3. L'ufficiale giudicato idoneo ai sensi del presente articolo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.



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