XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1142
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale militare italiano delle tre Forze armate,
del Corpo della guardia di finanza e del Corpo militare della
Croce rossa italiana (CRI), inquadrato in "contingenti" o in
"missioni", anche multinazionali, operanti in zone
d'intervento in territori esteri per conto dell'ONU, della
NATO, della Unione europea o di altre analoghe organizzazioni
sovranazionali, per attività di interposizione, per il
mantenimento o il ristabilimento della pace, o in qualità di
osservatori, o per cooperazione ed assistenza in area di
crisi, sono concessi i benefìci indicati all'articolo 2.
2. I benefìci di cui all'articolo 2 spettano, altresì, al
personale militare isolato impiegato per le stesse finalità di
cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2.
1. Al personale di cui all'articolo 1 è riconosciuto, ai
fini pensionistici, un aumento virtuale del servizio prestato
in zone d'intervento pari al 75 per cento del periodo
effettivamente trascorso in servizio.
Art. 3.
1. Ai fini della concessione del beneficio di cui
all'articolo 2 il periodo minimo di permanenza nelle zone
d'intervento deve essere non inferiore a quindici giorni.
2. Al fine di cui al comma 1 sono validi anche i periodi
di viaggio impiegati per il trasferimento dall'Italia alla
zona d'intervento e viceversa, dalla zona d'intervento ad
analoghe altre zone, nonché il tempo trascorso dal militare di
cui all'articolo 1 in licenza a qualsiasi titolo.
Art. 4.
1. L'attribuzione ad un'area di crisi della qualifica di
zona d'intervento è stabilita dal Ministro della difesa, con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì stabilita la
data in cui l'area di impiego cessa di essere considerata zona
d'intervento.
Art. 5.
1. Gli effetti della presente legge sono retroattivi.
2. Ha titolo ai benefìci di cui all'articolo 2 il
personale militare la cui attività di servizio compiuto ai
sensi dell'articolo 1 risulta documentata dal proprio stato di
servizio o dalla propria documentazione caratteristica, a
condizione che il militare non sia stato ammesso a godere di
analoghi benefìci pensionistici ai sensi di altre
disposizioni, per il medesimo servizio prestato, per lo stesso
periodo o per la stessa zona d'intervento.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della difesa adotta, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le
modalità con le quali il personale militare interessato al
beneficio di cui all'articolo 2 della presente legge può, per
i servizi pregressi, fruire di tale beneficio, avanzando
esplicita richiesta, nonché le variazioni matricolari da
trascrivere nello stato di servizio di ciascun militare
ammesso al beneficio.
Art. 6.
1. Le modalità ed i tempi con cui gli interessati sono
tenuti ad effettuare i versamenti all'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), relativamente ai periodi del servizio computati da
ammettere a riscatto per effetto della presente legge, sono
stabiliti dall'INPDAP con propria deliberazione.