XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1137 - 969-A-bis
TESTO ALTERNATIVO DEI RELATORI DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti
le società commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione
per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 11.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri
direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia
espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato
parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con
la procedura di cui al comma 4.
(Alternativo all'articolo 1 del testo delle
Commissioni)
Articolo 2.
(Princìpi generali in materia
di società di capitali).
1. La riforma del sistema delle società di capitali di
cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del
codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai
seguenti princìpi generali:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire
la nascita, la crescita e la competitività delle imprese,
anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed
internazionali dei capitali;
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove
ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
testo della Commissione. Sono altresì indicati, seguendo la
numerazione progressiva, gli articoli del testo della
Commissione per i quali non vengono proposti testi
alternativi. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della
Commissione.
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle
società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le
responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società,
tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato
concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria,
tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi
coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari
alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della
composizione sociale e delle modalità di finanziamento;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà di
iniziativa economica e di libera scelta delle forme
organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari
riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e
l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante
della società in accomandita per azioni, alla quale saranno
applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in
differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di
tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo
princìpi di trasparenza e di contemperamento degli interessi
coinvolti;
i) precisare i presupposti per la soggezione alle
procedure concorsuali, individuando i criteri di applicazione,
con i necessari coordinamenti con la disciplina delle società
di persone.
(Alternativo all'articolo 2 del testo delle
Commissioni)
Articolo 3.
(Società a responsabilità limitata).
1. La riforma della disciplina della società a
responsabilità limitata è ispirata ai seguenti princìpi
generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di
norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a
ristretta compagine sociale;
b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai
rapporti contrattuali tra i soci;
d) prevedere la libertà di forme organizzative,
nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i
terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione,
eliminando il giudizio di omologazione, nonché gli adempimenti
non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei
rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali
precisando altresì le modalità del controllo notarile in
relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;
b) determinare la misura minima del capitale in
coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale
da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il
proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che
sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale;
consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria
riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti
decisionali della società ed agli strumenti di tutela degli
interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di
responsabilità;
f) ampliare l'autonomia statutaria con
riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento
della partecipazione sociale, nonché del recesso,
salvaguardando in ogni caso il principio di tutela
dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali;
g) disciplinare condizioni e limiti per
l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso
operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello
diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso
la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è
obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela
dei creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e
la conservazione del capitale sociale e la liquidazione della
società.
(Alternativo all'articolo 3 del testo delle
Commissioni)
Articolo 4.
(Società per azioni).
1. La disciplina della società per azioni è modellata
sulle esigenze proprie delle imprese a compagine sociale
potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale
dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e
dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di
rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela
degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori,
dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base
unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette
a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività
in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell'autonomia statutaria,
individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei
quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato
dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal
controllo contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l'azione sociale di responsabilità da
parte di una minoranza dei soci;
3) fissare i quorum per le assemblee
straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei
sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri
degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere
l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa
sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e
dei tempi del giudizio di omologazione.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della
costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione,
nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei
terzi;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase
costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è
diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in
coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca
patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone
condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la
possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
ad esso; disciplinare il regime di responsabilità per le
obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa
insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma
è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale
da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il
proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che
sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale;
consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle
obbligazioni la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni
senza valore nominale, determinandone la disciplina
conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della
circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle
previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti
finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al
mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di
attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i
limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari
non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti
patrimoniali ed amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla
emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i
limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare
l'organo competente e le relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti
parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche
relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli
adempimenti per la partecipazione, alle modalità di
discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in
modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle
di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando
le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla
impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche
prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle
deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di
tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti
parasociali, concernenti le società per azioni o le società
che le controllano, che ne limiti la durata temporale e ne
assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme
adeguate di pubblicità;
d) determinare, anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi
speciali, i quorum costitutivi e deliberativi
dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione,
in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze
di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando
all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle
convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei
controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire all'autonomia statutaria un
adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna
dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla
circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli
organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e
limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati
esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi
speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per
la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell'organo
amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di
gestione dell'impresa sociale;
d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema
basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del
collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di
un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, di
nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che
svolga le funzioni proprie del collegio sindacale, nonché
quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo
strategico della società, anche opportunamente rivedendo la
competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si
applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti la
nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio
sindacale;
e) disciplinare i doveri di fedeltà dei
componenti dell'organo amministrativo, in particolare con
riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni
statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con
facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla
competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie
attinenti alla struttura gestionale della società che non
incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell'aumento di
capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo,
prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la
precisazione di limiti temporali, la delega agli
amministratori per escludere il diritto di opzione,
opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la
società abbia o meno titoli negoziati nei mercati
regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del
capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale
del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo
della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso,
consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e
prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio
dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della
società; individuare in proposito criteri di calcolo del
valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente,
salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e
gli interessi dei creditori sociali.
(Alternativo all'articolo 4 del testo delle
Commissioni)
Articolo 5.
(Società cooperative).
1. La riforma della disciplina delle società cooperative
di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla
normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti
dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti
princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento dello scopo
mutualistico da parte dei soci cooperatori;
b) favorire l'accesso delle società cooperative
al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela
dei soci finanziatori;
c) favorire la partecipazione dei soci
cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli
strumenti di controllo interno sulla gestione;
d) limitare, in conformità con il dettato
costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla
cooperazione costituzionalmente riconosciuta.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che alle società cooperative si
applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro
specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per
la società per azioni e per la società a responsabilità
limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato
numero di soggetti;
b) prevedere che le norme dettate per le società
per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono
obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci
finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia
su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi
mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa
prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci
cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla
distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei
soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili
all'autonomia statutaria;
c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso
al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità
dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste
dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni
di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non
partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed
amministrativi;
d) prevedere norme che favoriscano l'apertura
della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle
deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione
delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità
di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei
limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e
dallo scopo mutualistico;
e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti
al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo che gli stessi possano essere
anche non soci;
f) consentire che la regola generale del voto
capitario possa subire deroghe in considerazione
dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della
natura del socio finanziatore;
g) prevedere anche per le cooperative il
controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del
codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma
7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385;
h) definire la cooperazione costituzionalmente
riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza,
valorizzando anche le funzioni delle associazioni di
categoria;
i) eliminare il controllo dell'autorità
governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla
lettera h);
l) coordinare la disciplina delle società
cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.
(Alternativo all'articolo 5 del testo delle
Commissioni)
Articolo 6.
(Disciplina del bilancio).
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 7.
(Trasformazione, fusione, scissione).
1. La riforma della disciplina della trasformazione,
fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel
rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle
direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti
delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo
bilancio successivo alle operazioni di fusione e di
scissione.
(Alternativo all'articolo 7 del testo delle
Commissioni)
Articolo 8.
(Scioglimento e liquidazione).
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 9.
(Cancellazione).
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 10.
(Gruppi).
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 11.
(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi
riguardanti le società commerciali).
1. La riforma della disciplina penale delle società
commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati ed illeciti
amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre
comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i
quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al
quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla
situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve
essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta
situazione; estendere la punibilità al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla
società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione
da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in materia di dichiarazione;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi,
nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione
delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
intenzionalmente espone informazioni false od occulta
informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
della società di revisione, consistente nel fatto dei
responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in
altre comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione contabile, economica,
patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta
situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque
anni;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli
amministratori che impediscono od ostacolano, mediante
occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero
alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni delle quali è investito
nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o
depositi presso il registro delle imprese; prevedere la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4
milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei
bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel
fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della
società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per
somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del
patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
7) indebita restituzione dei conferimenti,
consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,
anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della società controllante, consistente nel fatto degli
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote
sociali o della società controllante, cagionando una lesione
all'integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori,
consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o
scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i
quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i
quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo
o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società;
estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso
in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società
per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il
profitto della società collegata o del gruppo, se esso è
compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al
gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni;
13) corruzione, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione
o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne
deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena
della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a
chi dà o promette l'utilità;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente
nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o
per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente
nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono
di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per
legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo
statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza;
prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2
milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo
di convocazione consegue a perdite o ad una legittima
richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi
diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni
simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del
pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi
bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque
anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi
sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle
autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento
delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità
medesime da parte di amministratori, direttori generali,
sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti
per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la
formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare,
altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7),
8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del
capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in
attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le
ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di
disposizioni di legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di
notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del
codice civile, introducendo una circostanza aggravante del
reato di rivelazione di segreto professionale, previsto
dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia
commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o
liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della
società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative
agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi,
nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo
137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati
di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia
cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali
circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva
degli autori, qualora la stessa assuma un particolare
significato sul piano della lesività del fatto;
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta
punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità
di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto
formalmente investito della qualifica o titolare della
funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la
stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in
assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo
e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla
funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di
applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni
sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche
a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità
giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di
amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o
gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati
indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la
confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni
utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia
possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura
abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore
equivalente; specificare che la misura si applica anche
qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto
nell'interesse del quale il reato è stato commesso;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari
che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si
applichi alle sole condotte integrative di reati societari che
concorrono a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere che qualora un reato, tra quelli
indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da
amministratori, direttori generali o liquidatori
nell'interesse della società, si applichi alla medesima una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50
milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di
diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della
società conformemente alla disposizione dell'articolo
133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che
la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia
commesso nell'interesse della società da persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza degli amministratori,
direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe
stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione
nei confronti della società possa essere condizionalmente
sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato
adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da
neutralizzare il rischio di analoghe condotte;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del
libro V del codice civile e le altre disposizioni
incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente
articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme
sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o
disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico
valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o
accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro
più opportuna collocazione.
(Alternativo all'articolo 11 del testo delle
Commissioni)
Articolo 12.
(Nuove norme sulla giurisdizione).
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme
dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione
di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b),
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire, presso i tribunali delle città
capoluogo di provincia sezioni specializzate nella trattazione
dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza
nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che,
nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti
leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della
sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere che rientrino nella competenza delle
sezioni specializzate, di cui alla lettera a),
nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del
giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di diritto societario,
comprese le controversie relative al trasferimento delle
partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie
disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti
e segni distintivi dell'impresa;
4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché
tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i
procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del
tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;
5) tutte o alcune delle controversie in materia
fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della
dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del
tribunale fallimentare;
c) istituire anche presso le corti di appello e
la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione
dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b),
numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e
concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializzate di cui
alla lettera a), una competenza territoriale estesa
all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più
delle materie attribuite alla competenza delle predette
sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche
eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di
appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici per
l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle
lettere a) e c), tali da assicurare una specifica
competenza professionale nelle materie attribuite alla
competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri
di rotazione, evitando comunque la dispersione delle
competenze professionali acquisite; prevedere adeguati
strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei
magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1,
il Governo è delegato a dettare regole processuali da
applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza
delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:
a) la concentrazione dei procedimenti e la
riduzione dei termini processuali per le controversie nelle
materie di competenza delle sezioni;
b) un giudizio monocratico, salve eventuali
riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed
ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere
su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli
effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del
principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo
immediato ad un organo collegiale;
c) la mera facoltatività della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno
dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla
lettera a), con la conseguente definitività degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi
non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali
giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato
a particolare celerità ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto
dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini
della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche
mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste, che, senza compromettere la rapidità di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto
processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi
medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle
sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il
periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale
divario rispetto alle precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che
gli statuti delle società commerciali contengano clausole
compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le
controversie societarie aventi ad oggetto materie di
competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la
controversia concerna questioni che non possono formare
oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà
riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il
giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla
sezione specializzata, anche per violazione di legge.
4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie,
il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate
previste nel comma 1, lettere a) e c), siano
gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l'efficiente avvio.