XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1125
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni in materia di cessione e di
cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, ivi
compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le
somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende
agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale
sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento
relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle
aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo
precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il
pagamento delle cartelle già notificate alle aziende
agricole.