XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1125




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
        2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.



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