XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1118




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alle imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso un credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi in misura percentuale all'importo delle spese necessarie per convertire la normale attività agricola in attività svolta secondo i metodi della coltivazione integrata.
        2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività dallo Stato o dalle regioni. Gli interessati presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di conversione delle colture alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, o in quello dei ragionieri e periti commerciali ovvero in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero delle politiche agricole e forestali accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.
        3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali rende nota la data del constatato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data nella quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.
        4. Con uno o più regolamenti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

                a) le tipologie di spesa ammissibili;

                b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

                c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

                d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

                e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.



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