XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1118
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alle imprese che svolgono attività agricola ai sensi
dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso un
credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi in misura
percentuale all'importo delle spese necessarie per convertire
la normale attività agricola in attività svolta secondo i
metodi della coltivazione integrata.
2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine
cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal
presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni
disposte per le stesse attività dallo Stato o dalle regioni.
Gli interessati presentano al Ministero delle politiche
agricole e forestali una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di
conversione delle colture alla quale sono allegati la relativa
certificazione sottoscritta da un professionista iscritto
nell'albo dei dottori commercialisti, o in quello dei
ragionieri e periti commerciali ovvero in quello dei
consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un
professionista competente in materia, iscritto al relativo
albo professionale, attestante la congruità e la inerenza
delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle
dichiarazioni il Ministero delle politiche agricole e
forestali accerta esclusivamente la disponibilità dei
fondi.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali rende
nota la data del constatato esaurimento dei fondi con un
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A
decorrere dalla data nella quale è stato accertato il predetto
esaurimento dei fondi non possono essere presentate
dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente
articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse
finanziarie, il Ministro delle politiche agricole e forestali
può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, stabilire nuovi termini per la presentazione
delle dichiarazioni.
4. Con uno o più regolamenti del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le modalità di
attuazione e in particolare:
a) le tipologie di spesa ammissibili;
b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione
concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di
beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti
previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in
materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché
dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla
media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di
imposta precedenti;
c) la definizione delle condizioni e dei criteri
per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la
dichiarazione di cui al comma 2;
d) i controlli successivi sulle modalità di
utilizzo dell'agevolazione;
e) i casi di revoca delle agevolazioni e le
relative modalità di restituzione.