XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1117
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contratto di lavoro a tempo determinato
e di formazione e lavoro).
1. Le aziende del settore del turismo possono assumere il
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
determinato per sopperire alle esigenze connesse alle
variazioni dell'attività, anche se di natura ciclica o
stagionale.
2. Le aziende di cui al comma 1, che assumono lavoratori
con contratto di formazione e lavoro, possono rinnovare tale
contratto sino al compimento del trentacinquesimo anno di età
dei soggetti interessati, in deroga alle disposizioni
vigenti.
Art. 2.
(Incentivi per la stabilità dell'occupazione).
1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei
lavoratori che hanno in precedenza prestato servizio presso
aziende del medesimo settore si considerano utili al fine
dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo
25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 3.
(Incentivi per la qualificazione
del personale).
1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei
lavoratori in possesso di titolo di studio professionale o
tecnico rilasciato dai competenti istituti formativi pubblici,
anche regionali, per il turismo si considerano utili ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo
25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 4.
(Riposo settimanale e orario di lavoro).
1. Gli obblighi fissati dalla legge 22 febbraio 1934, n.
370, e successive modificazioni, in materia di riposo
settimanale possono essere derogati a condizione che, in un
periodo di riferimento non superiore a quattro settimane,
siano concessi al lavoratore periodi equivalenti di riposo
compensativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, sono derogabili nei casi stabiliti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
delle aziende del settore del turismo stipulato dalle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
Art. 5.
(Lavoratori occasionali).
1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi
è consentita l'assunzione diretta di manodopera, per
l'esecuzione di servizi di durata non superiore a cinque
giorni, ai quali non è possibile provvedere con il normale
organico".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le assunzioni di cui al comma 3 devono
essere comunicate alla competente sezione circoscrizionale per
l'impiego entro il decimo giorno del mese successivo
avvalendosi di prospetti riepilogativi mensili semplificati
dai quali risulti, per ciascun lavoratore occupato nel mese,
il nome, il cognome, la qualifica ed il codice fiscale.
3-ter. I lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio
competente, un mese dalla fine del mese nel quale è avvenuta
l'assunzione temporanea, il periodo di servizio prestato".
Art. 6.
(Riassunzione).
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, come sostituito dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
abrogato.
2. Il diritto di precedenza nella riassunzione è
riconosciuto nei casi stabiliti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore
del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative.
Art. 7.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
aziende che rientrano nella sfera di competenza del contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende
del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative,
a condizione che ai lavoratori interessati sia corrisposto un
trattamento non inferiore a quanto stabilito dallo stesso
contratto collettivo nazionale di lavoro.