XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1111
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' concessa al personale appartenente ai corpi civili
dello Stato, ad enti pubblici e ad organizzazioni di
volontariato impegnato nelle operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite dall'alluvione del novembre 1994
nell'Italia nord-occidentale, per almeno sette giorni dal 3
novembre al 31 dicembre 1994, una medaglia commemorativa con
nastrino e diploma aventi le caratteristiche di quelli
previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile 10 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio
2001.
Art. 2.
1. La benemerenza di cui all'articolo 1 è fornita dal
Dipartimento della protezione civile ed è rilasciata su
proposta degli uffici territoriali del Governo, per i
dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle regioni
e degli enti locali, dalle amministrazioni provinciali dei
territori dichiarati alluvionati e per i dipendenti dei
Ministeri dalle amministrazioni centrali.
2. Il termine per la presentazione della documentazione
agli enti di cui all'articolo 1 è fissato in tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell' unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.