XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1111




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' concessa al personale appartenente ai corpi civili dello Stato, ad enti pubblici e ad organizzazioni di volontariato impegnato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione del novembre 1994 nell'Italia nord-occidentale, per almeno sette giorni dal 3 novembre al 31 dicembre 1994, una medaglia commemorativa con nastrino e diploma aventi le caratteristiche di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.


Art. 2.

        1. La benemerenza di cui all'articolo 1 è fornita dal Dipartimento della protezione civile ed è rilasciata su proposta degli uffici territoriali del Governo, per i dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, dalle amministrazioni provinciali dei territori dichiarati alluvionati e per i dipendenti dei Ministeri dalle amministrazioni centrali.
        2. Il termine per la presentazione della documentazione agli enti di cui all'articolo 1 è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell' unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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