XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1105
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le siringhe poste in libera vendita al pubblico presso
le farmacie o gli esercizi commerciali a tale vendita
autorizzati devono essere connotate da elementi distintivi
atti a renderle visibili in caso di loro abbandono in luoghi
aperti al pubblico.
Art. 2.
1. Le caratteristiche degli elementi distintivi di cui
all'articolo 1 sono individuate con apposito decreto del
Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.