XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1105




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le siringhe poste in libera vendita al pubblico presso le farmacie o gli esercizi commerciali a tale vendita autorizzati devono essere connotate da elementi distintivi atti a renderle visibili in caso di loro abbandono in luoghi aperti al pubblico.


Art. 2.

        1. Le caratteristiche degli elementi distintivi di cui all'articolo 1 sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione