XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1076
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge tutela i minori che praticano
attività sportiva, garantendo loro il diritto allo studio,
alla convivenza familiare e a qualsiasi altra condizione
finalizzata ad una loro corretta crescita.
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge le società sportive, sotto
qualsiasi forma costituite, non possono tesserare i minori di
anni sedici se non previa autorizzazione rilasciata dal
sindaco del comune in cui la società ha sede o da un suo
delegato, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. Il divieto di cui al comma 1 concerne anche il
tesseramento dei minori provenienti da Paesi esteri e si
applica, altresì, a qualsiasi associazione, ente o organismo
sportivo che, per il perseguimento delle proprie finalità,
tessera i minori di anni sedici.
3. Ai minori provenienti da Paesi extracomunitari si
applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre
1999, n. 535.
Art. 3.
1. I soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 2 sono obbligati annualmente a comunicare al
comune in cui la società ha sede i nominativi dei minori di
anni sedici che intendono tesserarsi.
2. Ciascun comune è tenuto ad accertare:
a) che i minori di anni quindici risiedano nel
proprio nucleo familiare o siano in situazioni equivalenti ed
assolvano l'obbligo scolastico attraverso l'iscrizione e la
frequenza di un istituto riconosciuto;
b) che i minori compresi tra i quindici ed i
sedici anni, a prescindere dalla residenza nel proprio nucleo
familiare, siano stabilmente residenti in un comune della
regione in cui svolgono l'attività sportiva, ovvero in
un'altra regione, purché in una provincia confinante con
quella in cui svolgono l'attività sportiva.
3. In mancanza dei requisiti stabiliti dai commi 1 e 2 il
sindaco del comune in cui la società ha sede o un suo delegato
non rilascia l'autorizzazione per il tesseramento del
minore.
Art. 4.
1. Chiunque procede al tesseramento in mancanza
dell'autorizzazione prevista ai sensi degli articoli 2 e 3 è
soggetto alla sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di
una somma da lire 30 a lire 200 milioni. In ogni caso a tale
sanzione pecuniaria consegue la decadenza d'ufficio del
tesseramento.