XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1076




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge tutela i minori che praticano attività sportiva, garantendo loro il diritto allo studio, alla convivenza familiare e a qualsiasi altra condizione finalizzata ad una loro corretta crescita.


Art. 2.

        1. Ai fini della presente legge le società sportive, sotto qualsiasi forma costituite, non possono tesserare i minori di anni sedici se non previa autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune in cui la società ha sede o da un suo delegato, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
        2. Il divieto di cui al comma 1 concerne anche il tesseramento dei minori provenienti da Paesi esteri e si applica, altresì, a qualsiasi associazione, ente o organismo sportivo che, per il perseguimento delle proprie finalità, tessera i minori di anni sedici.
        3. Ai minori provenienti da Paesi extracomunitari si applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.


Art. 3.

        1. I soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono obbligati annualmente a comunicare al comune in cui la società ha sede i nominativi dei minori di anni sedici che intendono tesserarsi.
        2. Ciascun comune è tenuto ad accertare:

                a) che i minori di anni quindici risiedano nel proprio nucleo familiare o siano in situazioni equivalenti ed assolvano l'obbligo scolastico attraverso l'iscrizione e la frequenza di un istituto riconosciuto;

                b) che i minori compresi tra i quindici ed i sedici anni, a prescindere dalla residenza nel proprio nucleo familiare, siano stabilmente residenti in un comune della regione in cui svolgono l'attività sportiva, ovvero in un'altra regione, purché in una provincia confinante con quella in cui svolgono l'attività sportiva.

        3. In mancanza dei requisiti stabiliti dai commi 1 e 2 il sindaco del comune in cui la società ha sede o un suo delegato non rilascia l'autorizzazione per il tesseramento del minore.


Art. 4.

        1. Chiunque procede al tesseramento in mancanza dell'autorizzazione prevista ai sensi degli articoli 2 e 3 è soggetto alla sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 30 a lire 200 milioni. In ogni caso a tale sanzione pecuniaria consegue la decadenza d'ufficio del tesseramento.



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