XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1059
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalitā).
1. Le regioni, in attuazione delle finalitā in materia
di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio
territorio, tutelano e valorizzano i dialetti di origine
locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo
letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del
territorio regionale, coincidenti o meno con circoscrizioni
amministrative subregionali.
Art. 2.
(Iniziative).
1. Le regioni sostengono le attivitā rivolte alla tutela
ed alla valorizzazione dei dialetti e del patrimonio
letterario dialettale, quali la narrativa, il teatro, la
poesia ed il canto.
2. Le attivitā di cui al comma 1 comprendono i seguenti
settori:
a) studi e ricerche;
b) realizzazione di sussidi all'attivitā
didattica;
c) iniziative scolastiche tese a valorizzare i
dialetti delle regioni nelle loro varie possibilitā
espressive;
d) corsi di formazione e di aggiornamento,
seminari e convegni;
e) iniziative editoriali, discografiche,
audiovisive, multimediali ed espositive;
f) costituzione ed incremento di fondi
bibliografici od archivi sonori;
g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni
radiofoniche e televisive, produzioni artistiche che trattano
dei dialetti delle regioni;
h) ricerche e studi sulla toponomastica.
Art. 3.
(Convenzioni).
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui
all'articolo 2, le regioni possono:
a) in collaborazione con province, comunitā
montane e comuni, stipulare convenzioni con istituti
universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici
e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di
lucro, organi collegiali scolastici;
b) assegnare borse di studio e premi per tesi di
laurea riguardanti i dialetti delle regioni.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 3 miliardi per il triennio 2001-2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.