XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1059




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalitā).

        1. Le regioni, in attuazione delle finalitā in materia di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutelano e valorizzano i dialetti di origine locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti o meno con circoscrizioni amministrative subregionali.


Art. 2.

(Iniziative).

        1. Le regioni sostengono le attivitā rivolte alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti e del patrimonio letterario dialettale, quali la narrativa, il teatro, la poesia ed il canto.
        2. Le attivitā di cui al comma 1 comprendono i seguenti settori:

            a) studi e ricerche;

            b) realizzazione di sussidi all'attivitā didattica;

            c) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti delle regioni nelle loro varie possibilitā espressive;

            d) corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;

            e) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;

            f) costituzione ed incremento di fondi bibliografici od archivi sonori;

            g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche che trattano dei dialetti delle regioni;

            h) ricerche e studi sulla toponomastica.

Art. 3.

(Convenzioni).

        1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, le regioni possono:

            a) in collaborazione con province, comunitā montane e comuni, stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;

            b) assegnare borse di studio e premi per tesi di laurea riguardanti i dialetti delle regioni.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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