XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1053




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Diritto all'obiezione di coscienza).

            1. I soggetti obbligati a vaccinazioni in forza di legge o, in caso di minore età, i genitori o gli esercenti la patria potestà, la tutela o la curatela, possono proporre obiezione di coscienza nei confronti di tali obblighi.
        2. Ai fini dell'obiezione di cui al comma 1 i motivi di coscienza possono attenere a convincimenti di qualsiasi natura: igienico-sanitari, religiosi, filosofici, morali e ogni altro motivo che concerne la propria personalità.


Art. 2.

(Modalità per l'esercizio del diritto).

        1. I soggetti che intendono esercitare l'obiezione di coscienza alle vaccinazioni di cui all'articolo 1 devono presentare o inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento una dichiarazione in cui si enunciano le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, alla azienda sanitaria locale.
        2. Il responsabile della azienda sanitaria locale, valutata unicamente la sussistenza formale nella dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 1, rilascia, entro quindici giorni, un certificato di presa d'atto in duplice copia, ai fini della revoca dell'obbligo alla vaccinazione.


Art. 3.

(Obblighi della pubblica amministrazione).

        1. Il responsabile della azienda sanitaria locale trasmette immediatamente agli uffici comunali il nome dell'obiettore che ha esercitato il suo diritto ai sensi dell'articolo 2, i quali provvedono a trascrivere il nome dell'obiettore sull'apposito registro, con a fianco l'indicazione della vaccinazione a cui si riferisce la richiesta di obiezione di coscienza.
        2. Per le altre registrazioni previste dalla legge deve essere annotata la dicitura "obiezione di coscienza alla vaccinazione".
        3. Il certificato di vaccinazione obbligatoria, per qualsiasi uso sia richiesto, è rilasciato dall'autorità sanitaria con identico modello sia per i soggetti vaccinati che per quelli che hanno optato per l'obiezione di coscienza. Nel testo del certificato deve essere apposta soltanto la seguente dicitura: "Per quanto concerne la vaccinazione, nulla osta".


Art. 4.

(Divieto di discriminazioni).

            1. I soggetti esonerati dalle vaccinazioni per obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1 hanno gli stessi diritti dei soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di vaccinazione.
        2. E' vietata ogni discriminazione nei confronti dei soggetti non vaccinati. In particolare essi non possono essere esclusi dagli asili nido e dalle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e non possono essere discriminati nell'assunzione, nell'attribuzione delle mansioni e nel percorso di carriera di qualsiasi impiego, pubblico o privato.


Art. 5.

(Informazione sui benefìci e
sui rischi della vaccinazione).

            1. Il medico è tenuto ad informare il soggetto vaccinando, o, in caso di minore età, i genitori o gli esercenti la patria potestà, la tutela o la curatela, dei benefìci e dei rischi delle vaccinazioni ed a consegnare loro la scheda di cui al comma 2. Il medico deve altresì consegnare al soggetto che si presenta per la vaccinazione un certificato contenente il suo parere relativo all'idoneità del vaccinando all'inoculazione del vaccino.
        2. Ai sensi del comma 3 è redatto lo schema tipo in una apposita scheda nella quale devono essere indicati, stampati con identico rilievo, i possibili vantaggi, la durata della eventuale protezione ed i rischi della vaccinazione a cui si riferisce, nonché, stampata in modo evidenziato, la menzione della possibilità dell'esercizio di obiezione di coscienza di cui alla presente legge.
        3. Per ogni vaccinazione deve essere predisposta, a cura del Ministero della sanità, la scheda informativa di cui al comma 2. Gli schemi tipo delle schede sono redatti dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 presso il medesimo Ministero, in cui sono rappresentati in pari misura esperti favorevoli e contrari alle vaccinazioni.


Art. 6.

(Composizione e compiti
della commissione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità nomina la commissione di cui all'articolo 5, comma 3. La commissione è composta da:

                a) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

                b) un professore o ricercatore presso una facoltà di medicina e chirurgia esperto in materia;

                c) un professore o ricercatore presso una facoltà di scienze biologiche esperto in materia;

                d) un medico operante presso una azienda sanitaria locale esperto in materia;

                e) due esperti nominati dalle aziende produttrici di vaccini operanti in Italia;
                f) due esperti nominati da associazioni nazionali per la libertà delle vaccinazioni.

        2. La commissione nella prima seduta nomina il presidente che coordina i lavori della stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, che provvede a convocare le riunioni, a redigere gli ordini del giorno e a stilare i verbali delle sedute.
        3. La commissione si riunisce ogni volta che sia necessario e comunque almeno due volte l'anno: redige le schede informative di cui all'articolo 5 e raccoglie tutte le informazioni e le pubblicazioni inerenti i benefìci e i danni da vaccinazione, che sono raccolte annualmente in un documento da presentare al Parlamento a cura del Ministro della sanità.


Art. 7.

(Disposizione per la pubblicità).

        1. Il Ministro della sanità, le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano la massima pubblicità delle disposizioni della presente legge.


Art. 8.

(Norme transitorie e finali).

            1. Le schede informative di cui all'articolo 5 sono redatte, per i vaccini già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, un mese dall'insediamento della commissione di cui all'articolo 6. I nuovi vaccini devono essere corredati della scheda di cui al citato articolo 5, prima che ne siano autorizzate la distribuzione e la commercializzazione.
        2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun vaccino sprovvisto dalla relativa scheda informativa di cui all'articolo 5 può essere ulteriormente distribuito e somministrato.
        3. Le azioni amministrative e giudiziarie già promosse alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti di chi ha proposto obiezione di coscienza rispetto agli obblighi di vaccinazione rimangono prive di effetto dal momento della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2. Per l'ammissione o riammissione dei soggetti esclusi o allontanati da asili nido o scuole sia pubbliche sia private è sufficiente la presentazione di copia del certificato di cui all'articolo 2, comma 2.



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