XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1053
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritto all'obiezione di coscienza).
1. I soggetti obbligati a vaccinazioni in forza di
legge o, in caso di minore età, i genitori o gli esercenti la
patria potestà, la tutela o la curatela, possono proporre
obiezione di coscienza nei confronti di tali obblighi.
2. Ai fini dell'obiezione di cui al comma 1 i motivi di
coscienza possono attenere a convincimenti di qualsiasi
natura: igienico-sanitari, religiosi, filosofici, morali e
ogni altro motivo che concerne la propria personalità.
Art. 2.
(Modalità per l'esercizio del diritto).
1. I soggetti che intendono esercitare l'obiezione di
coscienza alle vaccinazioni di cui all'articolo 1 devono
presentare o inviare tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento una dichiarazione in cui si enunciano le
motivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, alla azienda
sanitaria locale.
2. Il responsabile della azienda sanitaria locale,
valutata unicamente la sussistenza formale nella dichiarazione
dei requisiti di cui all'articolo 1, rilascia, entro quindici
giorni, un certificato di presa d'atto in duplice copia, ai
fini della revoca dell'obbligo alla vaccinazione.
Art. 3.
(Obblighi della pubblica amministrazione).
1. Il responsabile della azienda sanitaria locale
trasmette immediatamente agli uffici comunali il nome
dell'obiettore che ha esercitato il suo diritto ai sensi
dell'articolo 2, i quali provvedono a trascrivere il nome
dell'obiettore sull'apposito registro, con a fianco
l'indicazione della vaccinazione a cui si riferisce la
richiesta di obiezione di coscienza.
2. Per le altre registrazioni previste dalla legge deve
essere annotata la dicitura "obiezione di coscienza alla
vaccinazione".
3. Il certificato di vaccinazione obbligatoria, per
qualsiasi uso sia richiesto, è rilasciato dall'autorità
sanitaria con identico modello sia per i soggetti vaccinati
che per quelli che hanno optato per l'obiezione di coscienza.
Nel testo del certificato deve essere apposta soltanto la
seguente dicitura: "Per quanto concerne la vaccinazione, nulla
osta".
Art. 4.
(Divieto di discriminazioni).
1. I soggetti esonerati dalle vaccinazioni per
obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1 hanno gli
stessi diritti dei soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di
vaccinazione.
2. E' vietata ogni discriminazione nei confronti dei
soggetti non vaccinati. In particolare essi non possono essere
esclusi dagli asili nido e dalle scuole di ogni ordine e
grado, sia pubbliche che private, e non possono essere
discriminati nell'assunzione, nell'attribuzione delle mansioni
e nel percorso di carriera di qualsiasi impiego, pubblico o
privato.
Art. 5.
(Informazione sui benefìci e
sui rischi della vaccinazione).
1. Il medico è tenuto ad informare il soggetto
vaccinando, o, in caso di minore età, i genitori o gli
esercenti la patria potestà, la tutela o la curatela, dei
benefìci e dei rischi delle vaccinazioni ed a consegnare loro
la scheda di cui al comma 2. Il medico deve altresì consegnare
al soggetto che si presenta per la vaccinazione un certificato
contenente il suo parere relativo all'idoneità del vaccinando
all'inoculazione del vaccino.
2. Ai sensi del comma 3 è redatto lo schema tipo in una
apposita scheda nella quale devono essere indicati, stampati
con identico rilievo, i possibili vantaggi, la durata della
eventuale protezione ed i rischi della vaccinazione a cui si
riferisce, nonché, stampata in modo evidenziato, la menzione
della possibilità dell'esercizio di obiezione di coscienza di
cui alla presente legge.
3. Per ogni vaccinazione deve essere predisposta, a cura
del Ministero della sanità, la scheda informativa di cui al
comma 2. Gli schemi tipo delle schede sono redatti dalla
commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 presso il
medesimo Ministero, in cui sono rappresentati in pari misura
esperti favorevoli e contrari alle vaccinazioni.
Art. 6.
(Composizione e compiti
della commissione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità nomina la commissione
di cui all'articolo 5, comma 3. La commissione è composta
da:
a) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanità;
b) un professore o ricercatore presso una facoltà
di medicina e chirurgia esperto in materia;
c) un professore o ricercatore presso una facoltà
di scienze biologiche esperto in materia;
d) un medico operante presso una azienda sanitaria
locale esperto in materia;
e) due esperti nominati dalle aziende produttrici
di vaccini operanti in Italia;
f) due esperti nominati da associazioni nazionali
per la libertà delle vaccinazioni.
2. La commissione nella prima seduta nomina il presidente
che coordina i lavori della stessa. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del
Ministero della sanità, che provvede a convocare le riunioni,
a redigere gli ordini del giorno e a stilare i verbali delle
sedute.
3. La commissione si riunisce ogni volta che sia
necessario e comunque almeno due volte l'anno: redige le
schede informative di cui all'articolo 5 e raccoglie tutte le
informazioni e le pubblicazioni inerenti i benefìci e i danni
da vaccinazione, che sono raccolte annualmente in un documento
da presentare al Parlamento a cura del Ministro della
sanità.
Art. 7.
(Disposizione per la pubblicità).
1. Il Ministro della sanità, le regioni e le aziende
sanitarie locali assicurano la massima pubblicità delle
disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Norme transitorie e finali).
1. Le schede informative di cui all'articolo 5 sono
redatte, per i vaccini già autorizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge, un mese dall'insediamento della
commissione di cui all'articolo 6. I nuovi vaccini devono
essere corredati della scheda di cui al citato articolo 5,
prima che ne siano autorizzate la distribuzione e la
commercializzazione.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nessun vaccino sprovvisto dalla relativa
scheda informativa di cui all'articolo 5 può essere
ulteriormente distribuito e somministrato.
3. Le azioni amministrative e giudiziarie già promosse
alla data di entrata in vigore della presente legge nei
confronti di chi ha proposto obiezione di coscienza rispetto
agli obblighi di vaccinazione rimangono prive di effetto dal
momento della presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 2. Per l'ammissione o riammissione dei soggetti
esclusi o allontanati da asili nido o scuole sia pubbliche sia
private è sufficiente la presentazione di copia del
certificato di cui all'articolo 2, comma 2.