XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1051




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

        1. La presente legge disciplina la realizzazione e la gestione in sicurezza delle aree sciabili protette destinate alla pratica non agonistica dello sci e di altri sport della neve, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente naturale.


Art. 2.

(Aree sciabili protette).

        1. Le aree sciabili protette sono: superfici innevate, aperte al pubblico, comprendenti piste di sci ed impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica non agonistica degli sport sulla neve quali: lo sci nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino ed altri sport individuati dalle singole normative regionali.
        2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Al fine di garantire la sicurezza agli utenti, per la pratica delle attività con attrezzi quali slitta, slittino ed altri sport individuati dalle singole normative regionali, sono definite aree a specifica destinazione.


Art. 3.

(Compiti delle regioni).

        1. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano garantirela realizzazione e la gestione in sicurezza delle aree sciabili protette ed in particolare delle piste.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono:

                a) individuare le aree di cui all'articolo 2;

                b) definire le caratteristiche, i requisiti tecnici e le modalità di delimitazione e di regolamentazione delle aree;

                c) stabilire le modalità, le procedure e il disciplinare di concessione per la realizzazione e la gestione delle aree;

                d) istituire, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, la commissione regionale per le piste, di cui all'articolo 4, e gli uffici regionali vigilanza piste;

                e) provvedere a quant'altro necessario e opportuno per conseguire le finalità di cui al comma 1.


Art. 4.

(Commissione regionale per le piste).

        1. La normativa regionale deve prevedere l'istituzione di una commissione regionale per le piste, la quale espleta le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e dalla regione.
        2. Alla commissione regionale per le piste sono attribuite le funzioni in materia di:

                a) nuove concessioni, modifica, gestione e revoca delle concessioni esistenti. Tali funzioni sono volte, in particolare, a:

                1) istruire e procedere all'esame della documentazione tecnica, delle richieste di nuove concessioni o di modifica di quelle esistenti, redigendo le relative proposte all'organo regionale competente in materia di rilascio e di revoca delle concessioni;

                2) classificare le piste e procedere alla loro verifica periodica;

                3) rilasciare certificati di agibilità provvisoria delle piste nei casi previsti dalla presente legge e dalla normativa regionale;
                4) emanare disposizioni tecniche attinenti l'agibilità e la sicurezza delle aree sciabili;

                5) verificare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni del disciplinare di concessione, notificando ai concessionari, in caso di inadempienze, l'obbligo dell'immediato adempimento o, nei casi meno gravi, l'obbligo di adempimento entro un termine prefissato;

                6) trasmettere all'ufficio regionale vigilanza piste, a seguito dell'accertamento di inadempienze del concessionario, copia delle notifiche trasmesse al medesimo;

                7) proporre all'organo regionale competente in materia di rilascio e di revoca delle concessioni, l'eventuale sospensione o revoca della concessione stessa;

                b) prevenzione e sicurezza. Tali funzioni sono volte, in particolare, a:

                1) provvedere, in relazione agli incidenti occorsi nelle varie località turistiche, all'esame ed allo studio dei dati raccolti, al fine di promuovere efficaci azioni di prevenzione e di redigere una relazione annuale sulla prevenzione e la sicurezza delle piste da sci, da diffondere al pubblico e trasmettere ai gestori e ai direttori tecnici delle piste delle località sciistiche regionali;

                2) promuovere campagne di informazione per il pubblico ed i giovani delle scuole, con iniziative didattiche finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza sulle piste;

                3) vigilare sulla preparazione tecnico-medica del personale addetto al servizio di soccorso piste, e organizzare corsi obbligatori di specializzazione ed aggiornamento.


Art. 5.

(Tutela ambientale e urbanistica).

        1. Le aree sciabili, comprendenti le piste da sci, gli impianti di risalita e le attrezzature ricettive e di ristoro devono essere idonee sotto l'aspetto ambientale; in particolare non devono essere interessate da potenziali fenomeni franosi e da cadute di valanghe.
        2. Ferme restando le vigenti norme in materia di urbanistica e di impatto ambientale e in accordo con la programmazione regionale, le aree sciabili devono essere previste dai piani generali di sviluppo delle comunità montane e dai relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dai piani urbanistici comunali.


Art. 6.

(Comportamento dello sciatore).

        1. Il comportamento dell'utente delle aree sciabili deve uniformarsi alle dieci regole di condotta predisposte dalla Federazione internazionale sci, rubricate "Decalogo dello sciatore" approvate a Beyrout nel 1967, e successive modificazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche d'intesa con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), possono regolamentare ulteriormente la materia con norme che, comunque, devono fare riferimento alle citate regole.
        2. In particolare, ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, ed osservando scrupolosamente le prescrizioni segnalate localmente; deve inoltre osservare le misure antinfortunistiche disposte ai sensi della presente legge e segnalare tempestivamente al gestore delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 2 le carenze riscontrate in tali misure.


Art. 7.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo).

        1. Nell'esercizio della pratica dello sci è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 15 anni di indossare un casco protettivo. L'obbligo vale altresì per ogni soggetto che partecipi a gare o competizioni sportive sulla neve, in particolare quelle organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole di sci, dai gruppi sportivi, dai circoli ricreativi aziendali, dalle società turistiche e di promozione, dagli sci club. In tali casi i gestori delle piste sono tenuti a riservare la pista di gara ai soli concorrenti fino alla conclusione e successivamente a ripristinarla allo stato originale.
        2. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 300 mila.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1 e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli opportuni. Per l'esercizio dell'attività di normazione tecnica possono essere stipulate apposite convenzioni con l'Ente italiano di unificazione.
        4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sul territorio nazionale caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte posti in commercio ovvero utilizzati sono inoltre sottoposti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.
        5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Piste speciali e patentino).

        1. Sono definite "speciali" le piste che abbiano determinate caratteristiche di difficoltà o di pericolosità. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le piste speciali e possono richiedere agli sciatori che vogliano accedere a tali piste una specifica abilitazione, riconoscendola con il rilascio di un apposito patentino, nonché l'utilizzo del casco protettivo di cui all'articolo 7.


Art. 9.

(Obblighi dei gestori).

        1. Le aree sciabili protette, fino a formare veri e propri complessi sciistici, sono affidate in concessione a gestori, che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. A tale fine, il gestore deve porre in sicurezza le aree sciabili protette, proteggendo l'utente, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di caduta ed urto, nonché da pericoli atipici, quali le valanghe.
        2. Il gestore è tenuto ad adempiere a quanto disposto dal disciplinare di concessione, dal certificato di agibilità, dalle leggi vigenti in materia e da quanto prescritto dalla commissione regionale per le piste di cui all'articolo 4.
        3. Al fine di assicurare le maggiori condizioni di sicurezza nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, i gestori delle medesime sono obbligati ad approntare un adeguato servizio di pronto soccorso, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo soccorso in caso di incidente agli utenti.
        4. La Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono a curare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
        5. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse in modo da assicurare le maggiori garanzie di sicurezza, nonché di segnalare tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché d'intesa con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, determina con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione del presente articolo.


Art. 10.

(Obbligo di assicurazione ai fini della
responsabilità civile verso terzi).

        1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 2 devono essere assicurati ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto ed ai terzi in correlazione all'uso degli impianti.
        2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 11.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla
prevenzione degli infortunati).

        1. Al fine di prevenire il verificarsi di infortuni nell'esercizio della pratica dello sci, assicurando condizioni e garanzie uniformi per tutto il territorio nazionale, il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, provvede alla più ampia informazione degli sciatori, anche mediante la diffusione della conoscenza delle regole di condotta di cui all'articolo 6, comma 1.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può concordare con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con esso apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
        3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, è fatto obbligo ai gestori degli impianti sciistici di esporre il testo relativo alle regole di condotta richiamate dal presente articolo, garantendone una adeguata visibilità. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 1 milione.


Art. 12.

(Adozione di segnaletica uniforme
sulle aree sciabili).

        1. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, stabilisce classificazioni uniformi dei gradi di difficoltà delle piste e cura l'adozione, da parte dei gestori, di una apposita segnaletica uniforme sul territorio nazionale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2.


Art. 13.

(Adeguamenti alle disposizioni
della presente legge).

        1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla presente legge ed a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci.
        2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge con propri atti normativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, nel rispetto delle attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.



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