XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1051
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina la realizzazione e la
gestione in sicurezza delle aree sciabili protette destinate
alla pratica non agonistica dello sci e di altri sport della
neve, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed
economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente
attenzione per la tutela dell'ambiente naturale.
Art. 2.
(Aree sciabili protette).
1. Le aree sciabili protette sono: superfici innevate,
aperte al pubblico, comprendenti piste di sci ed impianti di
risalita, abitualmente riservate alla pratica non agonistica
degli sport sulla neve quali: lo sci nelle sue varie
articolazioni; la tavola da neve, denominata
"snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino ed
altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di garantire la sicurezza agli utenti, per la
pratica delle attività con attrezzi quali slitta, slittino ed
altri sport individuati dalle singole normative regionali,
sono definite aree a specifica destinazione.
Art. 3.
(Compiti delle regioni).
1. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano garantirela realizzazione e la gestione in
sicurezza delle aree sciabili protette ed in particolare delle
piste.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano devono:
a) individuare le aree di cui all'articolo 2;
b) definire le caratteristiche, i requisiti
tecnici e le modalità di delimitazione e di regolamentazione
delle aree;
c) stabilire le modalità, le procedure e il
disciplinare di concessione per la realizzazione e la gestione
delle aree;
d) istituire, nei limiti delle rispettive
disponibilità di bilancio, la commissione regionale per le
piste, di cui all'articolo 4, e gli uffici regionali vigilanza
piste;
e) provvedere a quant'altro necessario e opportuno
per conseguire le finalità di cui al comma 1.
Art. 4.
(Commissione regionale per le piste).
1. La normativa regionale deve prevedere l'istituzione
di una commissione regionale per le piste, la quale espleta le
funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e dalla
regione.
2. Alla commissione regionale per le piste sono attribuite
le funzioni in materia di:
a) nuove concessioni, modifica, gestione e revoca
delle concessioni esistenti. Tali funzioni sono volte, in
particolare, a:
1) istruire e procedere all'esame della documentazione
tecnica, delle richieste di nuove concessioni o di modifica di
quelle esistenti, redigendo le relative proposte all'organo
regionale competente in materia di rilascio e di revoca delle
concessioni;
2) classificare le piste e procedere alla loro
verifica periodica;
3) rilasciare certificati di agibilità provvisoria
delle piste nei casi previsti dalla presente legge e dalla
normativa regionale;
4) emanare disposizioni tecniche attinenti l'agibilità
e la sicurezza delle aree sciabili;
5) verificare il rispetto delle condizioni e delle
prescrizioni del disciplinare di concessione, notificando ai
concessionari, in caso di inadempienze, l'obbligo
dell'immediato adempimento o, nei casi meno gravi, l'obbligo
di adempimento entro un termine prefissato;
6) trasmettere all'ufficio regionale vigilanza piste,
a seguito dell'accertamento di inadempienze del
concessionario, copia delle notifiche trasmesse al
medesimo;
7) proporre all'organo regionale competente in materia
di rilascio e di revoca delle concessioni, l'eventuale
sospensione o revoca della concessione stessa;
b) prevenzione e sicurezza. Tali funzioni sono
volte, in particolare, a:
1) provvedere, in relazione agli incidenti occorsi
nelle varie località turistiche, all'esame ed allo studio dei
dati raccolti, al fine di promuovere efficaci azioni di
prevenzione e di redigere una relazione annuale sulla
prevenzione e la sicurezza delle piste da sci, da diffondere
al pubblico e trasmettere ai gestori e ai direttori tecnici
delle piste delle località sciistiche regionali;
2) promuovere campagne di informazione per il pubblico
ed i giovani delle scuole, con iniziative didattiche
finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza sulle
piste;
3) vigilare sulla preparazione tecnico-medica del
personale addetto al servizio di soccorso piste, e organizzare
corsi obbligatori di specializzazione ed aggiornamento.
Art. 5.
(Tutela ambientale e urbanistica).
1. Le aree sciabili, comprendenti le piste da sci, gli
impianti di risalita e le attrezzature ricettive e di ristoro
devono essere idonee sotto l'aspetto ambientale; in
particolare non devono essere interessate da potenziali
fenomeni franosi e da cadute di valanghe.
2. Ferme restando le vigenti norme in materia di
urbanistica e di impatto ambientale e in accordo con la
programmazione regionale, le aree sciabili devono essere
previste dai piani generali di sviluppo delle comunità montane
e dai relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dai
piani urbanistici comunali.
Art. 6.
(Comportamento dello sciatore).
1. Il comportamento dell'utente delle aree sciabili
deve uniformarsi alle dieci regole di condotta predisposte
dalla Federazione internazionale sci, rubricate "Decalogo
dello sciatore" approvate a Beyrout nel 1967, e successive
modificazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, anche d'intesa con la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), possono
regolamentare ulteriormente la materia con norme che,
comunque, devono fare riferimento alle citate regole.
2. In particolare, ogni sciatore deve comportarsi in modo
da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare
danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle
proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della
pista affrontata, ed osservando scrupolosamente le
prescrizioni segnalate localmente; deve inoltre osservare le
misure antinfortunistiche disposte ai sensi della presente
legge e segnalare tempestivamente al gestore delle aree
sciabili individuate ai sensi dell'articolo 2 le carenze
riscontrate in tali misure.
Art. 7.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo).
1. Nell'esercizio della pratica dello sci è fatto
obbligo ai soggetti di età inferiore ai 15 anni di indossare
un casco protettivo. L'obbligo vale altresì per ogni soggetto
che partecipi a gare o competizioni sportive sulla neve, in
particolare quelle organizzate dalle scuole di ogni ordine e
grado, dalle scuole di sci, dai gruppi sportivi, dai circoli
ricreativi aziendali, dalle società turistiche e di
promozione, dagli sci club. In tali casi i gestori delle piste
sono tenuti a riservare la pista di gara ai soli concorrenti
fino alla conclusione e successivamente a ripristinarla allo
stato originale.
2. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 300 mila.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità, d'intesa con il
Ministro delle attività produttive, sentita la federazione
sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta
dal CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1 e determina
le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità
della produzione ed i controlli opportuni. Per l'esercizio
dell'attività di normazione tecnica possono essere stipulate
apposite convenzioni con l'Ente italiano di unificazione.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
sul territorio nazionale o commercializza sul territorio
nazionale caschi protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
1 milione a lire 5 milioni. I caschi protettivi non conformi
alle caratteristiche prescritte posti in commercio ovvero
utilizzati sono inoltre sottoposti a sequestro su tutto il
territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano
decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 8.
(Piste speciali e patentino).
1. Sono definite "speciali" le piste che abbiano
determinate caratteristiche di difficoltà o di pericolosità.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano le piste speciali e possono richiedere agli
sciatori che vogliano accedere a tali piste una specifica
abilitazione, riconoscendola con il rilascio di un apposito
patentino, nonché l'utilizzo del casco protettivo di cui
all'articolo 7.
Art. 9.
(Obblighi dei gestori).
1. Le aree sciabili protette, fino a formare veri e propri
complessi sciistici, sono affidate in concessione a gestori,
che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica
delle attività sportive e ricreative in condizioni di
sicurezza. A tale fine, il gestore deve porre in sicurezza le
aree sciabili protette, proteggendo l'utente, secondo
ragionevoli previsioni, dal pericolo di caduta ed urto, nonché
da pericoli atipici, quali le valanghe.
2. Il gestore è tenuto ad adempiere a quanto disposto dal
disciplinare di concessione, dal certificato di agibilità,
dalle leggi vigenti in materia e da quanto prescritto dalla
commissione regionale per le piste di cui all'articolo 4.
3. Al fine di assicurare le maggiori condizioni di
sicurezza nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, i
gestori delle medesime sono obbligati ad approntare un
adeguato servizio di pronto soccorso, dotato di idonee
attrezzature, volto a garantire un tempestivo soccorso in caso
di incidente agli utenti.
4. La Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato,
l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,
nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle
località sciistiche, provvedono a curare l'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge e ad irrogare le
relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
5. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo
2 hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse
in modo da assicurare le maggiori garanzie di sicurezza,
nonché di segnalare tempestivamente ed adeguatamente ogni
situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli
utenti. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, con il Ministro delle
attività produttive e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, nonché d'intesa con le regioni
interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la federazione sportiva nazionale competente in
materia di sci riconosciuta dal CONI, determina con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le norme di esecuzione del
presente articolo.
Art. 10.
(Obbligo di assicurazione ai fini della
responsabilità civile verso terzi).
1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi
dell'articolo 2 devono essere assicurati ai fini della
responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al
personale addetto ed ai terzi in correlazione all'uso degli
impianti.
2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di
assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, sentita la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 11.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla
prevenzione degli infortunati).
1. Al fine di prevenire il verificarsi di infortuni
nell'esercizio della pratica dello sci, assicurando condizioni
e garanzie uniformi per tutto il territorio nazionale,
il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali, con le regioni interessate e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
federazione sportiva nazionale competente in materia di sci
riconosciuta dal CONI, provvede alla più ampia informazione
degli sciatori, anche mediante la diffusione della conoscenza
delle regole di condotta di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca può concordare con la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sci riconosciuta dal CONI iniziative
volte alla diffusione della conoscenza delle regole di
condotta di cui al comma 1, anche stipulando con esso apposite
convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, è
fatto obbligo ai gestori degli impianti sciistici di esporre
il testo relativo alle regole di condotta richiamate dal
presente articolo, garantendone una adeguata visibilità.
L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
200 mila a lire 1 milione.
Art. 12.
(Adozione di segnaletica uniforme
sulle aree sciabili).
1. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con
le regioni interessate e con le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, stabilisce
classificazioni uniformi dei gradi di difficoltà delle piste e
cura l'adozione, da parte dei gestori, di una apposita
segnaletica uniforme sul territorio nazionale nelle aree
individuate ai sensi dell'articolo 2.
Art. 13.
(Adeguamenti alle disposizioni
della presente legge).
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,sono tenute ad adeguare la propria
normativa alle disposizioni di cui alla presente legge ed a
quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di
sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente
legge con propri atti normativi, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima, nel rispetto
delle attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione.