XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1050
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1. (Capacità giuridica). Ogni essere umano
acquista la capacità giuridica dal momento del
concepimento.
I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all'evento della nascita".