XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1043




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, in sede di definizione dei curricoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, a prevedere per i diversi tipi ed indirizzi di studio, l'insegnamento della storia della comunità locale, del territorio e della regione cui appartengono i singoli istituti scolastici.
        2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri alunni, eventualmente integrando l'insegnamento a cui al comma 1, con la quota curricolare loro riservata, assicurando l'integrazione interdisciplinare ed il pluralismo culturale e territoriale.



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