XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1043
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca provvede, in sede di definizione dei curricoli,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, a prevedere per i diversi tipi ed indirizzi di studio,
l'insegnamento della storia della comunità locale, del
territorio e della regione cui appartengono i singoli istituti
scolastici.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano
dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri
alunni, eventualmente integrando l'insegnamento a cui al comma
1, con la quota curricolare loro riservata, assicurando
l'integrazione interdisciplinare ed il pluralismo culturale e
territoriale.