XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1033
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di promuovere e di migliorare la qualità e
l'offerta della ricettività turistica, la presente legge
riconosce e definisce le caratteristiche delle attività
ricettive a conduzione familiare denominate bed and
breakfast, ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Definizione).
1. Per attività ricettive a conduzione familiare
denominate bed and breakfast si intendono le attività
svolte da privati, saltuariamente o per periodi stagionali,
finalizzate all'erogazione del solo servizio di alloggio e di
prima colazione, utilizzando a tale fine locali facenti parte
della propria struttura abitativa.
Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 marzo 2001, n. 135, recante
riforma della legislazione nazionale del turismo).
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n.
135, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) alla promozione e allo sviluppo delle
attività ricettive a conduzione familiare denominate bed
and breakfast".