XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1025
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita l'università della difesa nazionale, ente
di diritto pubblico, con proprio ordinamento che ne assicura
l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione.
Essa garantisce la preparazione culturale e professionale
degli ufficiali preposti alla difesa militare e del personale
dirigente addetto alla difesa civile, nonchè la formazione dei
docenti.
2. L'università della difesa nazionale concorre, con il
libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico
e della difesa del Paese promuovendo forme di collaborazione e
di interscambio con le altre istituzioni scientifiche e
culturali nazionali ed estere.
Art. 2.
1. L'università della difesa nazionale è l'unico ente
autorizzato alla formazione di base, alla specializzazione e
al perfezionamento degli ufficiali delle Forze armate e dei
corpi armati dello Stato addetti o comunque destinabili alla
difesa militare nonché del personale dirigente addetto alla
difesa civile. L'università organizza la propria attività
didattica e scientifica in sedi diverse con l'unificazione di
modalità di insegnamento, programmi, politica del personale,
criteri di selezione e di esami, testi ed infrastrutture.
Art. 3.
1. Le accademie militari e le scuole di applicazione
d'arma sono istituti inquadrati nell'università della difesa
nazionale.
Art. 4.
1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che
hanno compiuto il ciclo quadriennale degli studi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono
conseguire, su domanda, la laurea in scienze militari, secondo
le modalità stabilite dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri
della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze,
delle politiche agricole e forestali, e della giustizia,
sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 5.
1. Almeno il 50 per cento del personale insegnante
dell'università della difesa nazionale deve essere formato da
professori universitari.
Art. 6.
1. L'università della difesa nazionale rilascia i seguenti
titoli:
a) diploma universitario;
b) diploma di laurea in scienze militari;
c) dottorato di ricerca.
2. I diplomi universitari sono rilasciati con riferimento
ai vari indirizzi previsti nelle branche della difesa militare
e della difesa civile dopo la frequenza di corsi biennali.
3. Il diploma di laurea in scienze militari è rilasciato
al termine dei corsi di laurea di armi terrestri, di armi
navali e di armi aeronautiche, dopo la frequenza di un ciclo
di studi quadriennale.
4. Il dottorato di ricerca si consegue presso i
dipartimenti derivanti dalla unificazione delle scuole di
guerra dell'esercito, della marina e dell'aeronautica,
dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze e del
Centro alti studi per la difesa. Il diploma è conseguito nei
dipartimenti da coloro che, dopo la laurea in scienze
militari, abbiano svolto attività di studio per almeno un
triennio e siano pervenuti a risultati di valore scientifico
riconosciuti da una commissione formata da docenti
universitari e da ufficiali designati dal dipartimento
stesso.
5. Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato
a verifiche annuali della validità degli studi e delle
ricerche in corso.
Art. 7.
1. Il diploma di laurea in scienze militari è conseguito
al termine dei seguenti corsi di laurea, differenziati in base
agli istituti in cui si svolgono e al rispettivo piano di
studi:
a) difesa terrestre;
b) difesa navale;
c) difesa aeronautica.
2. I corsi di laurea possono dividersi nei seguenti
indirizzi: giuridico, economico e sociologico.
Art. 8.
1. Sono organi dell'università della difesa nazionale:
a) il rettore;
b) il consiglio nazionale interforze;
c) i consigli dei corsi di diploma e i relativi
direttori;
d) i consigli dei corsi di laurea e i relativi
direttori;
e) i consigli dei dipartimenti e i relativi
direttori.
Art. 9.
1. Il rettore presiede alla gestione unitaria
dell'università della difesa nazionale, di cui ha la
rappresentanza legale. E' nominato tra gli ufficiali generali
e gli ammiragli dal comitato dei capi di stato maggiore e
svolge le seguenti funzioni:
a) mantiene rapporti con gli altri corpi armati
dello Stato, militarizzati e non, con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con gli
enti e organismi interessati ai problemi della difesa
nazionale;
b) assolve funzioni di promozione e di
coordinamento delle attività, assicurando rapporti con le
altre università mediante lo svolgimento di seminari,
incontri, dibattiti ed attività in comune, garantendo anche lo
svolgimento dei programmi, in uno spirito interforze teso al
superamento delle visioni settoriali, che tengano
costantemente presenti le esigenze complessive della difesa
nazionale nelle sue fondamentali componenti di difesa militare
e di difesa civile;
c) adotta, nei confronti del personale docente,
non docente e dei frequentatori dei corsi, i provvedimenti che
gli sono attribuiti dallo statuto dell'università.
2. Il rettore dura in carica tre anni.
Art. 10.
1. Il consiglio nazionale interforze è composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministro della difesa,
del Ministro dell'economiae delle finanze e del Ministro della
giustizia;
c) un rappresentante del capo di stato maggiore
della Difesa, del capo di stato maggiore dell'Esercito, del
capo di stato maggiore della Marina, del capo di stato
maggiore dell'Aeronautica;
d) un rappresentante rispettivamente del capo
della Polizia di Stato, del comandante del Corpo della guardia
di finanza, del comandante del Corpo forestale dello Stato,
degli ispettori del corpo degli agenti di custodia;
e) i direttori dei corsi di diploma, di laurea e
dei dipartimenti in cui si suddivide l'università della difesa
nazionale;
f) dieci rappresentanti dei docenti civili, cinque
rappresentanti dei docenti militari, cinque rappresentanti dei
frequentatori dei corsi e due esperti designati dal Consiglio
nazionale delle ricerche.
2. Al consiglio nazionale interforze, che deve essere
convocato dal rettore almeno una volta l'anno, spettano la
definizione dei programmi e il governo dell'università della
difesa nazionale. Esso deve elaborare e tenere aggiornato lo
statuto con l'indicazione dei corsi di diploma, di laurea e
dei dipartimenti, unitamente alle modalità per il
conseguimento del dottorato di ricerca. Lo statuto è emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 11.
1. Ciascun consiglio dei corsi di diploma, dei corsi di
laurea e di dipartimento, è composto da:
a) il direttore, nominato dal rettore
dell'università della difesa nazionale tra gli ufficiali di
Forza armata e dei corpi armati dello Stato, militarizzati e
non;
b) il 40 per cento dei professori universitari
insegnanti nell'istituto;
c) il 40 per cento degli insegnanti militari
dell'istituto;
d) i rappresentanti dei frequentatori dei corsi ed
eventualmente della regione in cui ha sede l'istituto.
2. Ai consigli spetta l'organizzazione interna degli
istituti, la definizione e l'aggiornamento del regolamento,
sulla base di quanto stabilito dal consiglio nazionale
interforze.
Art. 12.
1. I professori civili devono essere autorizzati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad
assumere l'attività di insegnamento presso gli istituti
militari.
2. Gli insegnanti militari sono compresi in un unico
ruolo, suddiviso in fasce a seconda della specializzazione, al
quale si accede per concorso, su base nazionale, per titoli ed
esami.
3. La dotazione organica del ruolo insegnanti militari
viene fissata dal consiglio nazionale interforze. Gli
ufficiali iscritti nel ruolo degli insegnanti militari
devono:
a) svolgere attività didattica continuativa nel
corso di lezioni, esercitazioni, seminari e assistenza ai
frequentatori;
b) svolgere attività di ricerca e di promozione
della ricerca nel settore di specifico interesse;
c) svolgere le altre attività loro attribuite dai
consigli dei corsi cui appartengono.
Art. 13.
1. Il consiglio nazionale interforze, entro sei mesi dalla
sua costituzione, tenuto conto delle proposte avanzate dai
singoli istituti, elabora un progetto dell'organizzazione
scolastica da attuare con particolare riferimento ai
dipartimenti da costituire ed ai corsi di diploma e di laurea
da svolgere, avviandone la sperimentazione.
2. Al termine del secondo anno accademico di attuazione
della sperimentazione, si provvede alla definitiva istituzione
dell'università della difesa nazionale.
Art. 14.
1. Il ruolo degli insegnanti militari è inizialmente
formato sulla base dei risultati dei concorsi previsti
dall'articolo 12. Successivamente è alimentato da coloro che
conseguono il dottorato di ricerca.